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Giurisprudenza

Il fallito è privo della legittimazione attiva nelle controversie relative ai suoi rapporti patrimoniali

19 Dicembre 2016

Antonella Gentile

Cassazione Civile, Sez VI, 06 luglio 2016, n. 13814

La suprema Corte ribadisce il principio secondo il quale, nelle controversie attinenti ai rapporti patrimoniali del fallito, questi è privo di legittimazione attiva, dovendo agire in giudizio la procedura fallimentare.

Nella specie, il ricorrente (fallito) agiva allo scopo di far dichiarare la nullità dell’atto con il quale aveva venduto due beni immobili utilizzati, da coloro che li avevano acquistati, al fine di commettere il reato di cui all’art. 644 c.p. La domanda, rigettata in primo grado per difetto di legittimazione attiva, stante anche il disinteresse manifestato dal curatore fallimentare a far dichiarare nullo l’atto di disposizione dei beni perché gravati da ipoteche e soggetti a pignoramento, veniva accolta in appello, laddove l’atto era dichiarato nullo ex art. 1418 perché contrario a norme imperative. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per Cassazione gli acquirenti dei due beni immobili lamentando la violazione dell’art. 43 l.f..

I giudici di legittimità accolgono il ricorso, ribadendo l’orientamento consolidato (ex multis, Cass. 24159/2013) secondo cui la scelta della procedura di non instaurare o subentrare al fallito in una controversia relativa ai rapporti patrimoniali del fallito stesso esclude la sua legittimazione ex art. 43 l.f., come si desume dall’interpretazione del comma 1 dell’art. 43 l.f. (ai sensi del quale, nelle controversie relative ai diritti patrimoniali del fallito, sta in giudizio il curatore, ciò valendo anche per le controversie da instaurarsi a seguito del fallimento). La Suprema Corte stabilisce, infine, che l’atto dispositivo in questione sia da ricondursi tra i rapporti patrimoniali del fallito da ricomprendersi nel fallimento ciò in quanto a seguito della dichiarazione di nullità dell’atto i beni immobili entrerebbero nell’attivo del fallimento.


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