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Giurisprudenza

Il divieto di agire sul patrimonio del concordato non vale per i crediti successivi all’omologazione

23 Febbraio 2018

Tribunale di Roma, 23 febbraio 2018 – G.U. Merola

Di cosa si parla in questo articolo

Dal combinato disposto degli articoli 168 e 184 L.F. discende che il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti dell’impresa ammessa in concordato per i creditori concorsuali, e l’obbligatorietà del concordato preventivo omologato, valgano esclusivamente nei confronti dei creditori concordatari, ossia i creditori per titolo o causa anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese.

Al contrario, i creditori le cui pretese abbiano origine in fattispecie di credito perfezionatesi successivamente alla suddetta pubblicazione, devono ritenersi estranei alla procedura concordataria e come tali non vincolati da alcun divieto ad esercitare le azioni volte al soddisfacimento dei propri crediti nei confronti dell’impresa soggetta a concordato preventivo.

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Finanziamenti con garanzia pubblica: problematiche attuali


Tra invalidità, risarcimento e danno erariale

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