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Giurisprudenza

Il divieto assoluto di anatocismo alla luce della riforma dell’art. 120, secondo comma TUB

29 Gennaio 2018

Marco Camillo

Tribunale di Roma, 23 novembre 2016, n. 21951 – G.U. Buonocore

Di cosa si parla in questo articolo

La norma dell’art. 120 secondo comma TUB, nel previgente testo della Legge di Stabilità del 2014, ha sancito un divieto assoluto di anatocismo, divieto il quale si pone come un precetto autonomo e inderogabile. Ne consegue che, le successive modifiche introdotte con la Legge 49/2016 non valgono a escludere l’immediata operatività e inderogabilità del divieto.

Nella fattispecie concreta cui si riferisce il procedimento, venivano in rilievo clausole contrattuali, le quali prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell’ambito dei relativi contratti di conto corrente.

Il Tribunale afferma che, il novellato art. 120 secondo comma TUB ha sancito un divieto assoluto di anatocismo sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria. La norma prevedeva inequivocabilmente che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Il divieto è da ritenersi vigente fin dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (01.01.2014) dal momento che, essendo la norma primaria dotata di autonoma e immediata portata precettiva, esso stesso si pone come “precetto inderogabile e principio guida nell’attività di disciplina tecnica e di dettaglio rimessa al CICR”.

Il Tribunale precisa che, le successive riforme dell’art. 120 TUB e la Delibera del CICR, contenente le relative disposizioni attuative, non valgono a escludere l’immediata operatività e inderogabilità del divieto di anatocismo.

In particolare, anche a seguito delle più recenti modifiche secondo cui “il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale”, resta fermo il principio per cui gli interessi debitori non producono ulteriori interessi, visto che la possibilità di relativa capitalizzazione è prevista solo in forza del consenso espresso del cliente e alle condizioni e secondo le modalità delineate dal CICR.

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