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Giurisprudenza

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. è esperibile anche in caso di società in liquidazione

23 Gennaio 2017

Gioia Ronci

Tribunale di Trento, 29 settembre 2016

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Trento, con il provvedimento del 29 settembre 2016, si è soffermato sui presupposti del procedimento di controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c.

In particolare, il Tribunale afferma che l’art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano commesso, anche senza dolo o colpa, irregolarità nella gestione; dette irregolarità devono essere gravi, attuali con riferimento al momento in cui si richiede l’intervento del tribunale, e tali da poter recar danno alla società o a una o più società controllate.

Secondo i giudici di Trento, in linea con la giurisprudenza di legittimità, lo stato di liquidazione della società (in generale), ovvero la messa in liquidazione della società nelle more dell’instaurazione del contraddittorio (nel caso di specie), non è di per sé ostativa all’esperimento del ricorso previsto dall’art. 2409 c.c., potendo comunque sussistere contestualmente l’esigenza che la norma è intesa a soddisfare.

La circostanza della messa in liquidazione può tuttavia incidere, escludendola, sulla sussistenza dei requisiti del ricorso, e in particolare su quello dell’attualità. Tale è il caso nella specie, ad avviso del Collegio, con riferimento alla condotta tenuta dagli amministratori in relazione alla mancata adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. e al mancato pagamento di tasse e imposte. In entrambi i casi, infatti, la liquidazione diviene un presupposto per l’azione degli amministratori.

Diverso invece è il caso, secondo il Tribunale, per le irregolarità contestate agli amministratori concernenti (i) la mancata predisposizione dei bilanci degli ultimi esercizi e (ii) l’inadeguatezza o mancanza della gestione della crisi d’impresa.

Nel caso sub (i) di cui sopra, tali bilanci sono il presupposto necessario per il bilancio iniziale di liquidazione. Infine, nel caso sub (ii) di cui sopra, la necessità della gestione della società non cessa con la messa in liquidazione della stessa, nella misura in cui la mancata gestione può portare a un aggravamento del dissesto.

In conclusione, il Tribunale di Trento ritiene applicabile l’art. 2409 c.c. anche nel caso in cui la società venga messa in liquidazione, procedendo con le sospensioni e verifiche ivi previste.

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