Consob ha posto in consultazione delle modifiche al regime contributivo ex art. 40 L. 724/1994, al fine di determinare il contributo di vigilanza dovuto dai diversi soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) e del D. Lgs n. 129/2024, Consob ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regime contributivo in essere, limitatamente alle specifiche categorie indicate; Consob precisa inoltre che la consultazione non riguarda la misura delle tariffe contributive.
Più nel dettaglio, l’Autorità propone l’introduzione nel Regime contributivo 2025 di una specifica contribuzione a carico dei CASP che hanno presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 129/2024: alla luce della complessità delle istruttorie connesse al rilascio dell’autorizzazione, la quantificazione del contributo di vigilanza prende a riferimento processi di vigilanza ritenuti simili per complessità, come il contributo autorizzatorio previsto per i gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 70, c. 1, del D. Lgs n. 58/1998, dei cui alla Delibera Consob n. 23352/24.
Il contributo sarà versato al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione (come per l’approvazione del prospetto concernente titoli diversi dai titoli di capitale, o alle richieste dei gestori di mercati esteri).
I soggetti abilitati a prestare i servizi per le cripto-attività, e soggetti all’attività di vigilanza Consob per i profili di competenza (trasparenza, correttezza dei comportamenti, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei clienti), sono:
- i CASP specializzati e le SIM diverse da quelle di classe 1 autorizzati da Consob
- gli IMEL e gli Istituti di Pagamento autorizzati da Banca d’Italia
- le banche, le SIM di classe 1, le SGR e gli IMEL, previa apposita procedura di notifica (a cura di Banca d’Italia)
- le SIM diverse da quelle di classe 16
- i gestori di mercati regolamentati e i depositari centrali di titoli, previa apposita procedura di notifica (a cura di Consob).
A partire dal regime contributivo 2026, il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti autorizzati ad operare nel mercato delle cripto-attività (i CASP), verrà determinato in funzione del numero di servizi autorizzati/notificati, con l’esclusione del servizio di gestione di piattaforme di negoziazione di cripto-attività e dei depositari centrali: l’impostazione, in questa fase iniziale, ricalcherà quella adottata per imprese di investimento, banche estere e SGR comunitarie, per le quali l’attuale regime contributivo prevede un contributo proporzionato al numero di servizi di investimento autorizzati.
Circa i depositari centrali che ai sensi del MiCAR possono svolgere il servizio di custodia e amministrazione di cripto asset previa notifica, Consob ritiene non necessario introdurre specifici contributi, tenuto conto dell’entità e del carattere di onnicomprensività del contributo già previsto.
Consob introduce quindi uno specifico contributo di vigilanza altresì per:
- i CASP che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
- gli emittenti di cripto attività other than: in particolare per le notifiche dei white paper sulle cripto attività other than, e per la vigilanza on going sugli stessi emittenti di cripto attività other than
- l’attività di vigilanza sui white paper per gli ART, e per la vigilanza on going sugli stessi
Le risposte dovranno pervenire entro il 22 agosto 2025.