L’art. 9-bis L. n. 282/2002, prevede che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme e non che tale efficacia si “conservi” in conseguenza del pagamento della prima rata. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, ma non che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo. Diversamente, la mancata menzione nella norma dell’efficacia del pagamento tardivo, va letto nel senso di subordinare la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario. Questo perché il condono concesso dall’Amministrazione Finanziaria ha ad oggetto tributi già accertati, e si pone come “provvedimento di clemenza” (testualmente nella sentenza) nei confronti del contribuente.
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