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Giurisprudenza

Il concordato di gruppo presuppone la direzione e coordinamento ex art. 2497 ss. c.c.

11 Aprile 2019

Francesca Gaveglio, dottoressa di ricerca in diritto d’impresa presso l’Università Bocconi e avvocato presso lo studio FiveLex

Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014 – Pres. Didone, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in merito ai presupposti di ammissibilità del concordato preventivo di gruppo.

In particolare, quanto al presupposto soggettivo di accesso alla procedura concordataria di gruppo, la Cassazione ha affermato che la nozione di “gruppo” si riferisce al corrispondente fenomeno societario di “gruppo di società”, il quale trova riconoscimento indiretto nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 s.s. c.c.

Ne consegue che il concordato di gruppo può ammettersi solo nei casi in cui una delle società proponenti eserciti attività di direzione e coordinamento sulle altre, e non qualora le società proponenti siano avvinte da forme di aggregazione diverse dal gruppo.

Inoltre, la Cassazione –richiamando il proprio precedente n. 20559/2015 – ha ribadito che, in ogni caso, elemento imprescindibile del concordato di gruppo è l’autonomia delle masse attive e passive delle società proponenti, posto che la commistione di masse “impedisce di ravvisare il presupposto di ammissibilità di ogni prospettazione concordataria che rifluisca su soggetti distinti”.

La predetta prospettazione è confortata – così la stessa Suprema Corte – dalla c.d. Riforma Rordorf sulle procedure concorsuali, la quale ha introdotto – ai fini concorsuali –  una definizione di “gruppo di imprese” modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 ss. c.c. (cfr. art. 2, comma 1, lett. h del CCI), consentendo a società o imprese appartenenti ad un medesimo gruppo di proporre, con un unico ricorso, domanda di ammissione ad una procedura di concordato preventivo unitaria, fondata su un unico piano, purché resti ferma l’autonomia  delle  rispettive  masse  attive  e passive (cfr. art. 284 del CCI).

Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva negato l’ammissibilità della proposta concordataria presentata congiuntamente da una s.n.c. e da un G.E.I.E. – società coordinate in ragione di meri conferimenti di beni e accolli di debiti, e non di un rapporto di gruppo caratterizzato da direzione e coordinamento -, con un unico piano contemplante la liquidazione di un unico compendio col cui ricavato soddisfare un’unica massa creditoria (i.e. senza distinzione tra masse attive e masse passive delle società), da sottoporre a valutazione unitaria da parte dei creditori di entrambe le società proponenti.

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