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Attualità

Idoneità degli esponenti aziendali: gli aspetti procedurali per i confidi 106 TUB

11 Giugno 2021

Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’avvento del D.M. n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti[1] delle banche e degli altri intermediari regolamentati dal T.U.B. –il cui obiettivo è rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità degli esponenti in armonia con i più elevati standard europei– la Banca d’Italia ha aggiornato la procedura per la valutazione e le comunicazioni da farsi in materia.

Invero, con provvedimento del 04.05.2021, pubblicato il 05.05.2021, sono state emanate dall’Authority le “Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (di seguito disposizioni),il cui ambito di applicazione è espressamente esteso ai confidi tenuti all’iscrizione nell’albo ex art. 106 del T.U.B.[2]

Al contempo, il citato provvedimento ha stabilito che le disposizioni entrano in vigore il 01.07.2021 e si applicano alle nomine successive al 01.07.2021 ovvero a quelle precedenti al 01.07.2021 ma susseguenti alla data di entrata in vigore del D.M. n. 169/2020 (vale a dire il 30.12.2020), limitatamente però agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della sezione II, se successivi al 01.07.2021[3].

Il provvedimento, infine, ha soppresso espressamente, fra le altre e per quanto di interesse per i confidi 106, il titolo II, capitolo 2 (rubricato “Esponenti aziendali”), della Circolare di Banca d’Italia n. 288/2015[4], ad eccezione degli allegati A (rubricato “Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti”), C (rubricato “Requisiti dei potenziali acquirenti/Requisiti degli esponenti – dichiarazione sostitutiva”) e D (rubricato “Decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1988, n. 144 recante norme per la individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione soglia rilevante”) e della sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento per la dichiarazione di decadenza dovuta alla inosservanza del divieto di “interlocking”[5].

È doveroso precisare sin da subito che le disposizionisui requisiti di idoneità degli esponenti ex T.U.B.[6] toccano aspetti meramente procedurali collegati alla valutazione degli stessi e alle comunicazioni all’Authority –atteso che quelli sostanziali sono esplicitamente contenuti nel D.M. n. 169/2020– con evidente possibilità per quest’ultima di dichiarare la decadenza nel caso riscontri una inidoneità[7].

Ciò posto, le procedure previste e applicabili ai confidi 106 sarebbero essenzialmente le seguenti: 1) la procedura per la valutazione dell’idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare (ex sezione II, paragrafo 1); 2) la procedura per la valutazione dell’idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all’assemblea (ex sezione II, paragrafo 2); 3) la procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo (ex sezione II, paragrafo 3); 4) la procedura per eventi sopravvenuti e rinnovi (ex sezione II, paragrafo 5); 5) la procedura per la sospensione degli incarichi (ex sezione II, paragrafo 6).

Non sarebbe, invece, applicabile ai confidi 106 l’ulteriore procedura prevista dalle disposizioni per l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (ex sezione II, paragrafo 4), visto quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 169/2020.

La procedura sub 1 (ex sezione II, paragrafo 1, delle disposizioni) in materia di nomina di un esponente ad opera dell’assemblea, stabilisce che la valutazione dell’idoneità è condotta dall’organo competente[8], sotto sua responsabilità[9], entro 30 giorni dalla nomina. Si tratta di una procedura di valutazione ex post,da condurre per singolo esponente e con l’astensione di quello di volta in volta interessato.

L’esponente deve presentare all’organo tutta la documentazione a comprova della propria idoneità, anche mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, del D.P.R. in parola. È necessario che il verbale della riunione in cui si effettua la valutazione sia particolarmente puntuale e analitico e vada a precisare i motivi sulla base dei quali si ritengono centrati requisiti e criteri previsti dal D.M.n. 169/2020. Si rammenta che i requisiti e i criteri[10] di cui tenere conto, sono sostanzialmente riconducibili a tre blocchi: 1) requisiti di “onorabilità e criteri di correttezza”, afferenti alla sfera della rispettabilità e reputazione dell’esponente; 2) requisiti di “professionalità e criteri di competenza”, riguardanti l’aspetto dell’adeguata preparazione teorico-pratica dell’esponente; 3) requisiti di “indipendenza” quando richiesta da disposizioni di legge o regolamentari, che toccano la capacità di operare in base a principi di assoluta autonomia e in assenza di contaminazioni.

A fini di verifica, la copia del verbale va trasmessa alla Banca d’Italia entro 30 giorni dalla valutazione unitamente ad almeno un curriculum vitae dell’esponente, il consenso al trattamento dei dati personali e le altre informazioni eventualmente richieste dall’Authority (es.: questionari standardizzati per la verifica dei requisitie per garantire l’acquisizione di un set informativo completo in armonia con il D.M. n. 169/2020[11]), la quale potrebbe, altresì, invitare gli esponenti a partecipare a colloqui appositamente organizzati.

La Banca d’Italia può, entro 120 giorni dal ricevimento del verbale, esigere che siano individuate e adottate misure perrisolvere delle carenze, che appaiono irrisolte in verbale, oppure avviare un procedimento per dichiarare l’eventuale decadenza[12] dell’esponente che si conclude in 30 giorni. Il procedimento in parola può essere avviato anche in conseguenza della mancata o insufficiente adozione dei correttivi richiesti.

La procedura sub 2 (ex sezione II, paragrafo 2, delle disposizioni) si occupa, invece, del caso in cui la nomina degli esponenti non spetti all’assemblea(es.: nomina del direttore generale, se non diversamente previsto dallo statuto[13]), dovela valutazione dell’idoneità è condotta prima della nomina. Si tratta di una procedura di valutazione ex ante[14].

L’organo competente effettua la valutazione di idoneità e, a fini di controllo, copia del verbale comprovante la stessa viene trasmesso alla Banca d’Italia, unitamente –anche in tal caso– ad un curriculum vitae dell’esponente, il consenso al trattamento dei dati personali e le altre informazioni eventualmente richieste dall’Authority.La nomina può essere attuata, ai sensi di legge, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell’Authority ovvero prima nel caso in cui quest’ultima formalizzi, medio tempore, una nota dal contenuto positivo.

La Banca d’Italia può, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale, comunicare eventuali motivi ostativi alla nomina oppure esigere che siano individuate e adottate misure per risolvere delle carenze, che figurano come irrisolte in verbale.

L’intermediario informa la vigilanza sull’effettiva nomina entro 5 giorni, la quale, se effettuata nonostante siano stati rappresentati motivi ostativi ovvero in caso di mancata o insufficiente adozione dei correttivi richiesti, può causare un procedimento per dichiarare l’eventuale decadenza dell’esponente che si conclude in 30 giorni.

Si applicano le previsioni della procedura sub 1, per quanto riguarda la documentazione che l’esponente deve presentare all’organo competente, gli obblighi di verifica, le modalità di verbalizzazione.

Infine, in casi eccezionali di urgenza, da valutarsi e motivarsi puntualmente caso per caso a cura dell’organo competente con adeguata verbalizzazione, la nomina può essere perfezionata prima della valutazione, applicando, analogicamente e per quanto possibile, la procedura sub 1. Si tratta, per vero, di una procedura di valutazione ex post, al pari di quella per le nomine assembleari,esclusivamente prevista per ragioni di urgenza oggettiva, come ad esempio il caso dell’approvazione di una delibera su operazione non rinviabile per la quale è richiesto un quorum deliberativo non conseguibile in mancanza di uno o più esponenti.

La procedura sub 3 (ex sezione II, paragrafo 3, delle disposizioni) sulla valutazione dell’idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenutie non va reiterata al momento dell’assunzione della carica di sindaco effettivo.

Entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come effettivo, l’intermediario comunica alla Banca d’Italia l’adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.

La procedura sub 4 (ex sezione II, paragrafo 5, delle disposizioni) in materia di eventi sopravvenuti che incidono sulla situazione dell’esponente già nominato,impone un termine di 30 giorni entro cui effettuare una nuova valutazione di idoneità a carico dell’organo competente. Gli eventi sopravvenuti sono, in generale, tutti i fatti rilevanti ai fini della idoneità.

La copia del verbale della riunione in cui si effettua la valutazione, a fini di controllo, è rimessa alla Banca d’Italia entro 30 giorni.

Anche in tal caso, entro 120 giorni dal ricevimento del verbale, l’Authority può richiedere l’individuazione di misure utili a colmare carenze, irrisolte in verbale, ovvero avviare un procedimento volto a dichiarare la decadenza dell’esponente che si conclude in 30 giorni.

La procedura sub 4) si occupa, peraltro, del fenomeno dei rinnovi, per i quali si dispone, in un’ottica di semplificazione, la non necessarietà di una nuova valutazione in caso di rinnovi successivi alla prima nomina, salvo che sopraggiungano eventi rilevanti.

La procedura sub 5 (ex sezione II, paragrafo 6, delle disposizioni) fissa a carico dell’esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell’articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. n. 169/2020[15], l’obbligo di darne comunicazione all’organo competente senza indugio.

L’organo competente dichiara la sospensione dell’esponente con tempestività dal momento in cui ha avuto l’informazione ovvero da quello in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.

Della dichiarazione di sospensione è data informazione alla Banca d’Italia entro 5 giorni.

L’Authority viene, altresì, informata sulla decisione di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso, a cura dell’organo competente.

 


[1] Si rammenta che per esponenti devono intendersi i soggetti che ricoprono un incarico presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; presso il collegio sindacale; di direttore generale, comunque denominato (cfr. art. 1, comma 1, lett. e) e h) del D.M. n. 169/2020). L’idoneità degli esponenti è ritenuta fondamentale per assicurare una governance votata al principio di sana e prudente gestione.

[2] Cfr. nota 7, sezione I, paragrafo 3 delle disposizioni.

[3] Il riferimento è alla procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo, per l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (che non sarebbe applicabile ai confidi 106), in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi o di sospensione degli incarichi.

[4] Trattasi della precedente procedura di verifica contenuta nella Circolare n. 288/2015.

[5] Il divieto di interlocking (divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti) è stato introdotto con l’art. 36 del D.L. “Salva Italia” (decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214).

[6] Le disposizioni sono organizzate in tre sezioni: la prima contenente norme di carattere generale, la seconda riguardante la vera e propria procedura di valutazione unitamente alle comunicazioni da inviare all’autorità e infine la terza afferente alle regole transitorie e finali.

[7] Ciò, ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 26 del T.U.B.

[8] Si rammenta che per organo competente si intende l’organo del quale l’esponente è componente o, per il direttore generale, l’organo che conferisce il rispettivo incarico (cfr. art. 1, comma 1, lett. o) del D.M. n. 169/2020).

[9] La responsabilità è afferente alla valutazione su completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.

[10] A differenza dei requisiti, caratterizzati da elementi di oggettività e tassatività, il mancato soddisfacimento di uno o più criteri debitamente previsti non comporterebbe in automatico l’inidoneità dell’esponente ma costringerebbe l’organo competente a prendere in considerazione la carenza e ad effettuare una attenta valutazione, tenendo in debito conto il principio di sana e prudente gestione e salvaguardando ogni aspetto reputazionale, con un margine di discrezionalità più ampio e quindi in grado di cogliere in modo sostanziale la qualità degli esponenti.

[11] Le sedi di Banca d’Italia territorialmente competenti per la vigilanza sugli intermediari, risulta abbiano già assunto tali iniziative, sviluppando, a titolo collaborativo e quale strumento di ausilio, un apposito tool di analisi contenente, in maniera standardizzata, gli elementi informativi che bisognerà acquisire dagli esponenti ai fini della verifica.

[12] Appare discusso e irrisolto il problema dell’efficacia ex nunc ovvero ex tunc della pronuncia di decadenza.

[13] L’iter de quo non è rivolto al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato, in quanto ai sensi del paragrafo 1.11, sezione II, delle disposizioni, si applica la procedura ex post. Invero, è previsto anche il pre-filing per avviare un confronto preventivo con la Banca d’Italia.

[14] In tale procedura rientra anche la fattispecie della nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali, che non sarebbe applicabile ai confidi 106 per espressa previsione del D.M. n. 169/2020, unitamente all’ulteriore procedura prevista per l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (cfr. art. 2).

[15] Il riferimento è sostanzialmente ai criteri di correttezza appositamente individuati.

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