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Giurisprudenza

I termini ex art. 15, comma 3, L.F., sono dilatori a decorrenza successiva

9 Gennaio 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14179 – Pres. Di Palma, Rel. Di Palma

La sentenza in commento, con riguardo alla natura del termine di cui all’art. 15, terzo comma, L.F., ha condiviso il parere già espresso, in passato, dalle Sezioni Unite (n. 1418/2012), in ordine al quale detto termine deve essere qualificato come dilatorio a decorrenza successiva, dovendo quindi essere computato secondo i criteri generali di cui all’art. 155, primo comma, c.p.c. (con esclusione del giorno iniziale e conteggio, viceversa, di quello finale).

La norma relativa a detto termine, stabilito nell’interesse del debitore, è stata modificata con il D.Lgs. 169/2007, il quale ha soppresso la qualificazione come “libero” del summenzionato termine di 15 giorni, che devono intercorrere tra la data della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e quella dell’udienza fissata per l’eventuale dichiarazione di fallimento. La soppressione dell’aggettivo “liberi”, riferita a detto termine dei quindici giorni intermedi, determina – necessariamente – il passaggio dal criterio di computo pertinente ai termini “liberi”, per il quale non si calcolano né il dies a quo né il dies ad quem, a quello generale fissato dall’art. 155, comma primo, c.p.c., per il quale si computa soltanto il dies ad quem.

La Suprema Corte ha colto, inoltre, l’occasione per evidenziare che, in tema di computo dei termini processuali, quando la legge non prevede espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l’ora iniziali bensì esclusivamente quelli finali.

È, infine, indubbio che si tratti di un termine “a decorrenza successiva”, da computarsi quindi “in avanti” e non “a ritroso”, in quanto: (i) è stabilito nell’interesse esclusivo del debitore per l’esercizio del proprio diritto di difesa; (ii) è da calcolarsi, non come un prima rispetto alla data dell’udienza di convocazione, bensì in vista dell’udienza, la quale non deve, infatti, svolgersi prima che sia decorso quel termine.


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