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Giurisprudenza

I requisiti della relazione del professionista nella domanda di concordato

17 Marzo 2022

Giulia Pancioli, Dottoranda in Diritto Commerciale, Università di Ferrara

Cassazione Civile, Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14050 – Pres. Scaldaferri, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte affronta il tema dei requisiti che la relazione ex art. 161 l.fall. deve possedere ai fini della valutazione del corretto adempimento dell’incarico del professionista indipendente e del calcolo del compenso da lui percepibile.

Nel caso di specie, un professionista incaricato dalla società di redigere la relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. propone ricorso contro il decreto con cui il Tribunale accoglieva solo parzialmente la sua domanda di ammissione allo stato passivo della somma pattuita a titolo di compenso, ritenendo che con il rilascio di un sintetico resoconto delle ragioni ostative alla relazione il primo non avesse portato a termine il suo incarico. Il giudice di merito, basandosi sul contenuto del contratto di prestazione professionale stipulato tra le parti, rilevava che il professionista, pur avendo adeguatamente motivato il diniego dell’attestazione, non aveva redatto una relazione completa come invece era espressamente richiesto dalla previsione contrattuale con un rinvio all’art. 161 l.fall., a nulla rilevando la mera espressione di un giudizio sulla fattibilità e sull’attestabilità del piano.

Sulla base delle argomentazioni evidenziate, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 161, comma 3, l.fall., nonché degli art. 1362 e 1363 c.c. per aver il giudice interpretato in maniera erronea il dato testuale del contratto stipulato, non essendosi limitato al senso letterale delle parole, ma avendo indagato la loro comune volontà, in maniera illogica e contrastante con il dettato normativo. Per tal ragione, ritiene che sia erronea l’equiparazione della relazione che attesta la fattibilità del piano a quella che nega l’attestazione, dal momento che quest’ultima non svolge la medesima funzione procedurale della prima, non essendo diretta al giudice delegato e al ceto creditorio; l’art. 161 l.fall. non individua una specifica forma, né il contenuto che la relazione deve soddisfare, evidenziandone solamente la finalità di verificare la fattibilità del piano per l’apertura della procedura.

Nel respingere il ricorso, gli Ermellini osservano che l’oggetto del contendere deve essere ricondotto a una questione di ermeneutica contrattuale che esula dal perimetro della denuncia di violazione di legge. Dinanzi a un dato testuale neutro e di difficile comprensione, l’art. 1362 c.c. consente di ricorrere a un processo interpretativo che tenga in considerazione ulteriori elementi testuali o extratestuali, indicati dal legislatore, anche qualora il testo possa apparire prima facie chiaro e di facile comprensione.

Questo sforzo ermeneutico è stato correttamente eseguito dal giudice del primo grado, senza violare, contrariamente a quanto argomentato dal professionista ricorrente, il precetto dell’art. 161 l.fall., che non fa alcun riferimento al contenuto che la relazione deve avere nel momento in cui neghi l’attendibilità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Infatti, “La previsione è difatti di segno esattamente opposto, giacché condiziona l’accesso alla procedura concordataria alla relazione attestativa ivi prevista. Se l’attestazione non c’è la procedura si ferma sul nascere, o per meglio dire la proposta concordataria non si traduce in procedura concordataria, ma esita in dichiarazione di inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 162 della legge fallimentare”.

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