L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, ha individuato i livelli di affidabilità fiscale collegati agli ISA, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017.
Il provvedimento disciplina il regime premiale previsto dall’art. 9-bis, comma 11, collegato agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), individuando le condizioni di accesso ai benefici a partire dal periodo d’imposta 2025.
In generale, i benefici consistono in semplificazioni e riduzioni dei controlli, tra cui:
- esoneri da visto di conformità o garanzie per compensazioni e rimborsi IVA
- esclusione da alcune forme di accertamento
- riduzione dei termini di accertamento
- disapplicazione di regimi penalizzanti (es. società non operative).
L’accesso a tali vantaggi è graduato in funzione del punteggio ISA, secondo due principali soglie:
- punteggio almeno pari a 9: accesso ai benefici più ampi (es. compensazioni IVA fino a 70.000 euro e imposte dirette fino a 50.000 euro; rimborsi IVA fino a 70.000 euro senza garanzie)
- punteggio almeno pari a 8 ma inferiore a 9: accesso a benefici ridotti (es. compensazioni IVA fino a 50.000 euro e imposte dirette fino a 20.000 euro; rimborsi IVA fino a 50.000 euro).
È inoltre prevista la possibilità di accedere ai benefici anche sulla base di livelli di affidabilità fiscale “medio” biennale, calcolato come media dei punteggi ISA di due annualità.
Per altri benefici:
- l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici richiede un punteggio almeno pari a 8,5
- la riduzione di un anno dei termini di accertamento è riconosciuta con punteggio almeno pari a 8
- l’esclusione da società non operative e da accertamento sintetico richiede punteggio almeno pari a 9.
Il provvedimento chiarisce inoltre che:
- i limiti di utilizzo dei crediti sono cumulativi su base annua
- eventuali estensioni temporali di conservazione o utilizzo devono essere coerenti con finalità determinate
- i benefici richiedono coerenza nell’applicazione degli ISA (anche in caso di più attività).
Le soglie sono state definite sulla base dei dati dichiarativi recenti e potranno essere aggiornate in futuro.
Infine, ai fini delle strategie di controllo, resta rilevante un livello ISA pari o inferiore a 6, indice di maggiore rischio fiscale.


