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Giurisprudenza

I giudici di legittimità ribadiscono il valore di giudicato interno delle decisioni sulle ammissioni ordinarie al passivo fallimentare

12 Settembre 2016

Antonella Gentile

Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2016, n. 9618

Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità ribadiscono che l’ammissione ordinaria e quella tardiva costituiscono fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale e, inoltre, sottolineano che per poter essere insinuato tardivamente il credito debba essere diverso nel petitum e nella causa petendi rispetto al credito già ammesso a seguito di domanda tempestiva.

Nel caso di specie, era stato ammesso al passivo fallimentare un credito chirografario in forza di finanziamento ipotecario, con ipoteca di terzo datore. I beni immobili su cui era costituita l’ipoteca erano stati acquistati dalla mutuataria, successivamente fallita e, per tale motivo, la ricorrente chiedeva di essere ammessa tardivamente al passivo fallimentare affermando che la domanda tardiva si basava su titolo diverso da quello fatto valere con la precedente insinuazione. Ciò poiché il mutuatario chirografario era divenuto datore di ipoteca avente causa dall’originario terzo datore.

Come già affermato dai giudici di legittimità nelle sentenze 24049/2006 e 7661/2006 l’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare costituiscono le fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale: le pregresse decisioni, quindi, hanno valore di giudicato interno e un credito per poter essere insinuato tardivamente deve essere diverso nel petitum e nella causa petendi rispetto a quello che è stato fatto valere nella insinuazione ordinaria. Ciò permette di salvaguardare la preclusione interna che deriva dal passaggio successivo della procedura concorsuale, consentendo in ogni caso alle parti di modificare i rapporti giuridici già accertati, qualora vi siano fatti intervenuti dopo l’ammissione al passivo. Condizione che nel caso di specie non si è realizzata, in quanto la fattispecie sulla quale era basato il credito si era già compiutamente realizzata e non era intervenuto nessun fatto ulteriore.


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