E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/910 del 24 aprile 2026 che integra il Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento 2024/3005/UE) per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG da ESMA.
In particolare, conformemente a quanto previsto dall’art. 42, par. 1, del il Regolamento sulle attività di rating ESG, ESMA è tenuta a imporre ai fornitori di valutazioni ESG il versamento di contributi proporzionati per coprire totalmente i costi sostenuti dalla stessa per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere compiti previsti dal Regolamento.
Al fine di coprire integralmente le spese di ESMA relative alla vigilanza dei fornitori di valutazioni ESG, l’Autorità dovrebbe determinare i contributi annuali di vigilanza sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dei ESMA e di un’adeguata ripartizione delle spese generali fisse e variabili di quest’ultima.
Per garantire una distribuzione equa e chiara dei contributi che rifletta l’onere amministrativo per soggetto sottoposto a vigilanza, ESMA dovrebbe calcolare i contributi di vigilanza sulla base del fatturato dei fornitori di rating ESG, alla luce del fatto che il costo della vigilanza è più elevato per i fornitori maggiori che per quelli più piccoli.
Il Regolamento delegato in oggetto disciplina, quindi, il recupero integrale dei costi di vigilanza, il fatturato applicabile, il tipo di contributi e modalità generali di versamento, il contributo annuale di vigilanza, quello di autorizzazione, di registrazione dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’UE e quello di riconoscimento dei fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione.
Vengono poi disciplinati i contributi di registrazione, i contributi annuali di vigilanza per i piccoli fornitori di valutazioni ESG e il rimborso delle autorità nazionali competenti.
Il Regolamento in oggetto, si precisa, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


