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Giurisprudenza

Gruppi di società: responsabilità da direzione e coordinamento e principio di effettività

27 Novembre 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24943 – Pres. Didone, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 2497 cod. civ. in materia di responsabilità da direzione e coordinamento di società è norma ispirata al principio di effettività.

In tal senso, l’apprezzamento di esistenza di un gruppo implica certamente l’esistenza di più società, ma non che la costituzione delle medesime o dell’ente di controllo debba esser desunta da atti formali; men che meno è legato alla simultaneità operativa delle società unitariamente controllate.

Invero, le formalità attinenti alla costituzione delle società e la stessa iscrizione come disciplinata dall’art. 2497-bis cod. civ. non hanno efficacia costitutiva del gruppo, né la pubblicità in sé determina l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento, poiché su tutto prevale, in tema di gruppi, il principio di effettività, con riferimento all’inizio, allo svolgimento e alla cessazione dell’attività considerata dalla legge; donde rilevante resta la situazione di fatto, al di là degli indici formali.

 

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