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Attualità

Green Bond: le novità del Regolamento sull’obbligazione verde europea

12 Ottobre 2023

Fiorenza Marin, DLA Piper

Laura Vilmercati, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza le novità del Regolamento, approvato lo scorso 5 ottobre 2023 dal Parlamento europeo, sulle norme per gli emittenti di obbligazioni che desiderano utilizzare la denominazione “obbligazione verde europea” o “european green bond” (“EuGB”).


1. Il Regolamento sui green bond

Lo scorso 5 ottobre 2023, il Parlamento europeo ha approvato, con 418 voti favorevoli, 79 contrari e 72 astensioni, il nuovo regolamento che stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderano utilizzare la denominazione “obbligazione verde europea” o, in inglese, “european green bond” (“EuGB”) nella distribuzione dei loro titoli (il “Regolamento”).

Tre i pilastri del suddetto Regolamento:

  • più regole per chi emette questa tipologia di obbligazioni;
  • maggiore certezza per gli investitori che le acquistano; e
  • più controlli da parte dei revisori esterni.

2. Obblighi di informativa

Con il nuovo Regolamento, finalmente, viene fornita una definizione di “green bond” e vengono introdotte regole uniformi affinché possa utilizzarsi l’“etichetta obbligazione verde europea. La normativa, infatti, prevede che le imprese che intendono classificare le proprie obbligazioni come “green” devono rispettare precisi criteri, parametri e caratteristiche per l’emissione e la commercializzazione dei titoli, stabiliti nel Titolo II, Capo I del Regolamento, tra cui la divulgazione di informazioni esaustive e rilevanti sulla destinazione dei proventi dei titoli.

Gli obblighi di informativa richiesti dal Regolamento sono stabiliti all’interno dei cosiddetti “template format e potranno essere rispettati anche dagli emittenti che ancora non sono in grado di rispettare tutti gli standard dell’obbligazione verde europea ma che vogliono manifestare la loro intenzione alla transizione verso un’economia sostenibile.

Gli emittenti devono essere il più possibile trasparenti e fornire agli investitori informazioni chiare e dettagliate. In questo modo, viene garantita una maggiore trasparenza che consente agli investitori di impiegare le proprie risorse con maggiore sicurezza. Infatti, gli investitori hanno la certezza di indirizzare il loro denaro a imprese che hanno sviluppato una strategia per la transizione verso un’economia sostenibile e, in particolare, che si sono dotate di strumenti di innovazione mirati a ridurre l’impatto ambientale della propria attività, che hanno fornito una disclosure dettagliata e che hanno dimostrato come gli investimenti contribuiscano all’implementazione di questo obiettivo.

3. Revisori esterni

Il Regolamento prevede anche l’istituzione di un sistema di registrazione, a cui le società emittenti dovranno aderire, e un quadro di vigilanza per i revisori esterni che valutano i green bond: si tratterà di soggetti indipendenti, i quali non dovranno avere conflitti di interesse, che avranno il compito di valutare l’adesione e il rispetto della normativa.

Le revisioni esterne sono strumenti fondamentali per aumentare la fiducia degli investitori ed evitare il greenwashing. Per tale ragione, il Regolamento stabilisce che i revisori esterni devono essere registrati e controllati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (l’“ESMA”). Dunque, uno dei perni è costituito dall’obbligo di dichiarare e gestire in modo più trasparente ogni eventuale conflitto di interesse tra revisori ed emittenti; eventuali trasgressioni dovranno essere correttamente individuate, eliminate o gestite e segnalate agli investitori.

Il Titolo I, Capo 2 del Regolamento, prevede che i revisori esterni devono condurre:

  • una verifica pre-emissione durante la quale devono constatare che prima dell’emissione di un’obbligazione verde europea il relativo emittente abbia compilato la scheda informativa di cui all’Allegato I del Regolamento, effettuare un controllo su tale scheda e fornire un parere;
  • una revisione post-emissione durante la quale devono valutare l’allocazione o meno da parte dell’emittente dei proventi dell’obbligazione in conformità al Regolamento e valutare se l’emittente abbia o meno assegnato tali proventi come indicato nella suddetta scheda informativa.

4. Flessibilità

I green bond sono costruiti in modo da essere aderenti alla tassonomia verde europea (che definisce quali attività economiche lUnione europea considera sostenibili dal punto di vista ambientale) la quale, però, non è ancora pienamente esecutiva. Per tale motivo, in una prima fase, tutti questi obblighi beneficeranno di flessibilità.

Infatti, il Parlamento ha specificato che, fino a quando non sarà definito e reso operativo un metodo di classificazione, gli emittenti di green bond devono garantire che almeno l’85% dei fondi raccolti dall’obbligazione sia destinato ad attività economiche in linea con i criteri di ecosostenibilità delle suddette attività di cui all’articolo 3 del Regolamento Ue 2020/852 sulla tassonomia europea (il “Regolamento Tassonomia”)[1]. Il restante 15% può essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione che l’emittente rispetti i requisiti di comunicazione della destinazione del relativo investimento.

Tale trasparenza farà sì che le società emittenti saranno più convincenti nelle offerte poiché riusciranno a garantire, a chi nel proprio portafoglio intende aggiungere strumenti finanziari legati alla sostenibilità, il concreto raggiungimento di tale obiettivo.

Dunque, i propositi del Regolamento, con l’attuazione di questa normativa, sono due:

  1. stimolare l’interesse per questa tipologia di titoli e sostenere il percorso dell’Unione europea verso la neutralità climatica; e
  2. scoraggiare imprese e attività che fanno greenwashing, cioè che utilizzano la denominazione di obbligazioni verdi senza però apportare dei veri e propri cambiamenti per favorire una società “green”.

5. Considerazioni finali sul Regolamento sui green bond

Il nuovo Regolamento è il risultato della sensibilizzazione dell’Unione europea alla transizione verso una economia green e aggiunge un altro tassello nella cornice normativa sulla finanza sostenibile. Con l’adozione di questo Regolamento, infatti, il Parlamento europeo accoglie le proposte dei cittadini formulate nelle conclusioni della Conferenza sul Futuro dell’Europa terminata nel maggio 2022[2] e manda un forte segnale per promuovere la rimozione di ogni ostacolo alla crescita sostenibile.

Tale Regolamento si inserisce in un contesto in cui si registra una crescita esponenziale del mercato europeo dei green bond. Infatti, l’emissione annuale di Eugbe ha superato per la prima volta l’importo di mezzo trilione di dollari nel 2021, con un aumento del 75% rispetto al 2020, con ciò dimostrando il ruolo pionieristico dell’Unione europea in questo settore.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, il testo dovrà essere adottato formalmente da parte del Consiglio europeo ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

[1] L’articolo 3 del Regolamento Tassonomia prevede che “al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se:

  1. contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
  2. non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
  3. è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e

è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2

[2] In particolare, ci si riferisce alle proposte 3(9) “introdurre un pacchetto di investimenti per le tecnologie e le innovazioni rispettose del clima, che dovrebbe essere finanziato attraverso dazi all’importazione legati al clima e tasse di adeguamento del carbonio connesse al clima (raccomandazione DE)”, 11(1) “promuovere processi di produzione più ecologici da parte delle imprese, sostenere queste ultime nella ricerca delle soluzioni migliori e fornire incentivi positivi e negativi (PEC11 e 12), e aumentare la produzione e il consumo locali” e 11(8) “Sensibilizzare sia le imprese che i cittadini a comportamenti più sostenibili e garantire una transizione giusta, basata sul dialogo sociale e su posti di lavoro di qualità” della Conferenza sul futuro dell’Europa.

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