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Golden power nel settore energia: in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto

6 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, il Decreto Legge n. 187 del 5 dicembre 2022 recante misure urgenti, tra cui l’esercizio dei golden power, a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici dell’energia.

In particolare, il provvedimento fa seguito alla necessità e urgenza di adottare misure per gestire, anche in via preventiva, il rischio che le imprese che operano in settori strategici per l’interesse nazionale non siano in grado, a causa dell’attuale crisi energetica e delle problematiche geopolitiche, ad assicurare la continuità produttiva, con eventuale rischio per la sicurezza energetica nazionale.

Pertanto, è stata prevista la facoltà da parte dello Stato di esercitare i golden power nei confronti di quelle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, i quali, sono chiamati a tutelare con ogni mezzo, la certezza degli approvvigionamenti, la protezione, la sicurezza e l’efficienza delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la continuità produttiva e recare danno all’interesse nazionale.

Fino al 30 giugno 2023, nel caso in cui si presentino rischi di continuità produttiva che possano arrecare pregiudizio all’interesse nazionale, derivanti da sanzioni internazionali, l’impresa in oggetto è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, per l’attivazione delle misure a supporto e tutela previste dalla legge, nell’ambito degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

Nel caso di difficoltà, l’impresa interessata può in alternativa chiedere al Ministero delle imprese di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea per un periodo di 12 mesi al massimo, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori 12 mesi.

L’amministrazione temporanea è svolta con lo scopo di evitare il pericolo di possibili pregiudizi all’interesse nazionale nell’approvvigionamento energetico, nell’interesse dell’impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi.

Gli eventuali utili maturati durante l’esercizio possono essere distribuiti solamente al termine dell’amministrazione temporanea.

Misure economiche connesse all’esercizio del golden power

Successivamente all’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Golden power), il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta la fondatezza dei presupposti per l’accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa, volte a permettere un rafforzamento patrimoniale, per l’accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa.

Il provvedimento entra in vigore il 6 dicembre 2022.

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