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Global minimum tax: il decreto MEF sui regimi transitori semplificati

29 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Notizia originaria del 22 maggio 2024, aggiornata nelle parti in corsivo e sottolineato – Il Dipartimento delle Finanze del MEF, ha pubblicato, il Decreto 20 maggio 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante i regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax.

Il decreto in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024.

La global minimum tax, ovvero la c.d. “imposta minima globale”, introdotta dalla Direttiva del Consiglio UE 2022/2523, si applica come noto dal 01/01/2024 a tutti i gruppi di multinazionali con un fatturato complessivo di almeno 750 milioni di euro; l’aliquota della global minimum tax è pari al 15% dell’utile netto e si applica alla capogruppo, se ha sede in un Paese che applica questo tipo di imposta, o in alternativa alle altre società del gruppo.

Il decreto ministeriale in oggetto, emanato ai sensi dell’art. 39 comma 3, del D. Lgs. 209/2023, reca le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours).

Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’art. 8.2 delle Model Rules (di seguito anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati ad applicare e controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.

Le Regole GloBE stabiliscono che i regimi semplificati siano definiti e sviluppati attraverso accordi raggiunti nell’ambito dell’Implementation Framework sul BEPS; analogamente la Direttiva Ue 2022/2523 (Direttiva GMT), all’art. 32, deroga alle disposizioni ordinarie di determinazione dell’imposizione minima globale al ricorrere delle condizioni stabilite da un Accordo internazionale qualificato sui regimi di semplificazione.

Le disposizioni del decreto implementano nell’ordinamento interno tali regimi concordati a livello OCSE, concessi in via temporanea ai grandi gruppi di imprese rientranti nell’ambito applicativo delle Regole GloBE.

Questi regimi costituiscono una facilitazione valida per i primi anni di entrata in vigore delle nuove regole e sono volti a mitigare le difficoltà che le multinazionali o i gruppi nazionali su larga scala incontreranno per implementare efficaci sistemi di raccolta dei dati e delle informazioni da utilizzare per eseguire i calcoli puntuali della global minimum tax.

Più nel dettaglio:

  • l’art. 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati con maggiore frequenza (comma 1), assicurandone la coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo e con le previsioni in sede OCSE (comma 2)
  • l’art. 2 introduce il regime di semplificazione (di seguito anche Porto sicuro o Safe Harbour), che consente di considerare pari a zero l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un esercizio e con riferimento ad un Paese, senza la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo dell’imposizione integrativa, secondo le modalità ordinarie previste dalle Regole GloBE se tale Paese presenta un basso rischio fiscale
  • l’art. 3 disciplina il primo dei tre requisiti previsti per fruire del regime transitorio semplificato di cui all’art. 2: i requisiti sono alternativi tra loro nel senso che è sufficiente che il Gruppo ne soddisfi uno solo dei tre, in relazione ad un Paese testato in un esercizio che rientra nel Periodo Rilevante, per potersi avvalere della semplificazione delle Regole GloBE per tale Paese e rispetto a tale esercizio
  • l’art. 4 disciplina il secondo requisito che può consentire l’accesso al regime transitorio semplificato di cui all’art. 2, riguardante l’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata
  • l’art. 5 disciplina il terzo requisito che può consentire l’accesso al regime transitorio semplificato di cui all’art. 2, riguardante il profitto ordinario
  • l’art. 6 regola l’esercizio dell’opzione per il regime transitorio semplificato di cui all’art. 2, comma 1
  • l’art. 7, comma 1, introduce la regola definita in ambito OCSE “una volta fuori, sempre fuori” (once out, always out) che si applica limitatamente al regime transitorio semplificato di cui all’art. 2, comma 1 e non anche in relazione al regime transitorio semplificato per l’imposta minima suppletiva di cui all’art. 15 del decreto
  • L’art. 8 è dedicato alla controllante capogruppo trasparente o soggetta al regime del dividendo deducibile
  • L’art. 9 stabilisce la regola generale secondo cui una entità d’investimento residente in un Paese ai fini della Rendicontazione Paese per Paese Qualificata non può accedere al regime transitorio semplificato in esame e, di conseguenza, applica le regole ordinarie previste, per tali categorie di entità, negli artt. 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo
  • l’art. 10 reca disposizioni di coordinamento tra il regime transitorio semplificato e l’esercizio transitorio di cui all’art. 54 del D. Lgs. 209/2023
  • l’art. 11 regola gli effetti delle rettifiche conseguenti all’allocazione del prezzo di acquisto che sono incluse nei rendiconti o nei bilanci da considerare ai fini del regime transitorio semplificato
  • l’art. 12 prevede che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, una stabile organizzazione utilizzi dati provenienti dai suoi Rendiconti Finanziari Qualificati
  • l’art. 13 affronta il problema dei gruppi multinazionali o nazionali che non sono obbligati a presentare la Rendicontazione Paese per Paese Qualificata su cui è imperniato il regime transitorio semplificato di cui all’art. 2, comma 1
  • l’art. 14 introduce disposizioni antiabuso volte ad evitare che i grandi gruppi sfruttino asimmetrie contabili e fiscali con lo scopo di consentire artificialmente il raggiungimento di uno dei tre requisiti indicati agli artt. 3, 4 e 5
  • l’art. 15 disciplina il secondo regime semplificato di carattere transitorio c.d. “Safe Harbour UTPR transitorio”, previsto nel comma 9 dell’art. 21 (Calcolo e imputazione dell’imposta minima suppletiva) del D. Lgs. 209/2023
  • l’art. 16 reca disposizioni in materia di controlli.
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