WEBINAR / 19 Marzo
Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance


Il nuovo regime di responsabilità penale per gli operatori bancari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/02


WEBINAR / 19 Marzo
Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance
www.dirittobancario.it
Flash News

Gli obblighi informativi degli Operatori Professionali in Oro

13 Marzo 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia

Di cosa si parla in questo articolo

L’assenza di iscrizione nel registro OAM degli Operatori Professionali in Oro (c.d. OPO) non esonera l’intermediario finanziario dall’obbligo di comunicare all’Anagrafe Tributaria le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento, anche laddove effettuate nella forma del credito su pegno.

In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 28 del 10 febbraio 2026, così rinnovando un risalente orientamento inaugurato con la “Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro” dell’8 agosto 2013, prot. n. 2013/97319.

La fattispecie riguarda una società iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., autorizzata all’esercizio esclusivo del credito su pegno e priva di iscrizione al registro OAM. Nell’ambito della propria attività, la società istante accettava in pegno anche oro da investimento, ai sensi della L. 17 gennaio 2000, n. 7, come modificata dal D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211.

Lo schema tipico con cui la società operava era quello tipico del settore: alla consegna del bene seguiva l’emissione di un’apposita polizza di pegno; il cliente poteva riscattare l’oggetto restituendo il capitale e gli interessi; decorsi trenta giorni dalla scadenza senza riscatto, l’intermediario procedeva alla vendita all’asta pubblica, trattenendo quanto necessario al soddisfacimento del credito e rendendo disponibile l’eventuale sopravanzo per cinque anni.

L’ istante riteneva di non dover provvedere ad alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria, né per l’accensione e l’estinzione del rapporto, codificato come tipologia “24 – Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi”, né, tantomeno, ai fini dell’art. 11, D.L. 201/2011 (“Emersione di base imponibile”).

Il fondamento di tale posizione risiedeva nella mancanza della qualifica come OPO, ritenuta presupposto soggettivo necessario per l’insorgenza degli obblighi comunicativi previsti dalla normativa in materia di oro.

A sostegno di tale convincimento, la società evidenziava di adempiere già regolarmente agli obblighi di registrazione in nell’Archivio Unico Informatico (c.d. AUI) e alle comunicazioni mensili all’UIF delle operazioni superanti le soglie di legge, effettuate per il tramite di un Operatore Professionale in Oro.

L’Agenzia si discosta dall’impostazione della contribuente e propone una diversa lettura fondata sul combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della L. 7/2000 e dell’art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.

Nel valorizzare il requisito della professionalità, l’Agenzia sottolinea come l’obbligo comunicativo verso l’Anagrafe Tributaria spetti non solo agli OPO, bensì a tutti i soggetti che esercitino in via professionale, per conto proprio o di terzi, operazioni aventi ad oggetto oro, come già chiarito nella nota dell’8 agosto 2013.

Nel caso di specie l’Istante, in quanto intermediario finanziario abilitato che svolge in modo continuativo e strutturato l’intero ciclo del credito su pegno su oro – dalla valorizzazione alla vendita all’incanto – integra pienamente il suddetto requisito.

D’altra parte, le comunicazioni all’UIF assolvono a una distinta funzione antiriciclaggio, e non possono quindi essere ritenute surrogatorie degli obblighi informativi di matrice fiscale.

Ne deriva, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, che la società istante sia tenuta a comunicare all’Anagrafe Tributaria le operazioni di vendita di oro da investimento con il codice rapporto “24”, in quanto configurabili come «servizi offerti continuativamente al cliente», come già affermato nella circolare n. 18/E del 4 aprile 2007.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 25 Marzo
Arbitro assicurativo: gestione dei reclami e dei ricorsi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/03


WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/03