WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Giurisdizione del giudice italiano e cancellazione dal registro delle imprese

23 Gennaio 2017

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 43 – Pres. Nappi, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulla applicabilità dell’art. 10 l. fall. (secondo il quale gli imprenditori falliti possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese o, se dimostrato, dalla data di effettiva cessazione dell’attività) nei confronti di una società la cui sede era stata fittiziamente trasferita all’estero.

Secondo la Corte d’appello, il trasferimento della sede sociale all’estero (che implica la cancellazione dal registro delle imprese) comporta l’applicabilità dell’art. 10 l. fall., con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento è tempestiva solo se resa entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; è fatta comunque salva, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l. fall. la possibilità di dimostrare che il momento dell’effettiva cessazione dell’attività – dal quale decorrerebbe il termine di un anno – è successivo a quello della cancellazione del registro delle imprese (elemento che nel caso di specie è stato verificato dal giudice in quanto la società, nonostante il trasferimento all’estero, aveva continuato la sua operatività in Italia).

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, rifacendosi ad un precedente orientamento delle sezioni unite (cfr. Cass. Civ. S.U. 5945/2013 rinvenibile su Banca Dati De Jure) si discosta dal ragionamento del giudice d’appello, ritenendo non applicabile ex se l’art. 10 l. fall. al caso in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese è avvenuta solo come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, e quindi sul presupposto che la stessa società continui ad operare, anche se in un altro Stato (in tal senso, d’altronde, non si realizza neanche alcuna cessazione dell’attività).

Secondo la Corte, pertanto, sulla base del principio di effettività, la fittizietà del trasferimento all’estero (e la conseguente cancellazione dal registro) e la permanenza dell’attività della società in Italia non fanno perdere la giurisdizione al giudice italiano, essendo di riflesso irrilevante stabilire a quale data sia cessata nei fatti la società, posto la non applicabilità dell’art. 10 l. fall. in tali ipotesi.

Di cosa si parla in questo articolo
Iscriviti alla nostra Newsletter

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03
Iscriviti alla nostra Newsletter