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In Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia sulle banche popolari

1 Luglio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) che introduce nella parte Terza un nuovo Capitolo 4 derubricato “Banche in forma cooperativa”.

Il Testo unico bancario prevede che l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d’Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell’attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell’attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell’ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.

Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa, allo scopo di assicurarne la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d’Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative. La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d’Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

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