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Giurisprudenza

Garanzie su prestiti obbligazionari: chiarimenti sull’imposta di bollo

9 Giugno 2025

Corte di Giustizia UE, Sez. V, 05 giugno 2025, C-685/2023 – Pres. Arastey Sahún, Rel. Gratsias

Di cosa si parla in questo articolo

La Quinta Sezione della Corte di Giustizia UE, con sentenza del 05 giugno 2025, causa C-685/2023, nell’ambito delle imposte indirette sulla raccolta di capitali, si è pronunciata in particolare sulla conformità al diritto UE dell’imposizione di un’imposta di bollo su garanzie costituite da privilegi mobiliari, concesse nell’ambito di un’operazione di emissione di obbligazioni emesse da una società di capitali.

Questo il principio di diritto espresso:

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’imposizione di un’imposta di bollo sulle garanzie concesse sotto forma di pegni di azioni, di saldi su conti bancari o di crediti derivanti da prestiti di azionisti, nonché sotto forma di cessioni di crediti, ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario emesso da una società di capitali, purché tali garanzie, anche se fanno parte integrante di un siffatto prestito obbligazionario, costituiscano privilegi, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), in quanto consentono al titolare di un credito di ottenere il pagamento preferenziale o prioritario di quest’ultimo nel caso in cui il debitore non adempia i suoi obblighi.

La Corte di Giustizia, in premessa, ricorda che la Direttiva 7/2008 ha lo scopo di escludere qualsiasi imposta indiretta sulla raccolta di capitali, oltre ai conferimenti a società di capitali: nessuna imposta di bollo dovrebbe essere applicata sui titoli, sia che essi rappresentino capitali propri delle società, sia che rappresentino capitali di prestito, e qualunque sia la loro provenienza.

L’art. 5, par. 2, lett. b) vieta infatti l’imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, dei prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente, e di tutte le formalità a essi relative, nonché della creazione, dell’emissione, dell’ammissione in Borsa, della messa in circolazione o della negoziazione di tali obbligazioni o altri titoli negoziabili.

Ci si chiede, tuttavia, se, fra le formalità per cui opera il divieto di imposizione indiretta, come l’applicazione dell’imposta di bollo, rientrino altresì le garanzie concesse a fronte del prestito obbligazionario.

La Corte rileva che la nozione di “formalità” concerne le eventuali azioni che una società di capitali è tenuta, in forza della normativa nazionale, a intraprendere al fine di procedere alla costituzione di un tale prestito, nonché alla creazione, all’emissione, all’ammissione in Borsa, alla messa in circolazione o alla negoziazione dei titoli negoziabili di cui trattasi.

Per quanto riguarda, poi, le garanzie come quelle del procedimento sottoposto alla Corte di Giustizia, quest’ultima rileva che il diritto portoghese non subordina la conclusione di un prestito obbligazionario alla fornitura di tali garanzie: pertanto, anche quando il creditore esige la concessione di garanzie, quale condizione per sottoscrivere il prestito obbligazionario, come nel caso di specie, tale concessione non rientra tra le “formalità” di cui all’art. 5, par. 2, lett. b).

Quanto al divieto di assoggettare a imposta le operazioni di raccolta di capitali in quanto tali, la Corte evidenzia che l’art. 5 della Direttiva in questione vada interpretato estensivamente, per evitare che tale divieto sia privo di utilità nella pratica: quindi, tale divieto si applica ugualmente a operazioni la cui tassazione non è vietata espressamente, ove questa tassazione significhi assoggettare a imposta un’operazione che è parte di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta poi che, poiché un’emissione di titoli negoziabili acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti, un’imposta sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione grava in realtà sull’emissione stessa di tale titolo, in quanto costituisce parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali.

Analogamente, dato che le garanzie sono fornite ai fini della corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti da un prestito obbligazionario, esse presentano, per tale motivo, uno stretto collegamento con l’emissione di tale prestito, e, pertanto, devono essere considerate parte integrante di un’operazione complessiva relativa alla raccolta di capitali, e ciò indipendentemente dalla questione se esse siano fornite in esecuzione di un’obbligazione legale o volontaria.

Ne consegue che la concessione di dette garanzie correlate all’emissione di obbligazioni dovrebbe essere assoggettata al divieto di imposizione indiretta di una raccolta di capitali ai sensi dell’art. 5, tra cui l’imposta di bollo.

Tuttavia, l’art. 6, par. 1, lett. d), della stessa direttiva, osserva la Corte, dispone che, nonostante i divieti d’imposizione di cui all’art. 5, gli Stati membri possono riscuotere imposte (come l’imposta di bollo) sulla “costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche: poiché il legislatore si è avvalso di termini distinti per designare strumenti che creano diritti preferenziali costituiti sul patrimonio di una persona, non si deve ritenere a priori che tali garanzie concernino solo un tipo di tali diritti, vale a dire quelli di natura immobiliare.

Pertanto, per stabilire, circa la conclusione di un prestito obbligazionario, il senso e la portata della nozione di “privilegi” prevista all’art. 6, bisognerà considerare le caratteristiche del divieto di cui all’art. 5, che non vieta agli Stati membri di assoggettare a un’imposta indiretta qualsiasi prestito contratto da una società di capitali, ma unicamente quelli “contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, vale a dire sotto forma di titoli rappresentativi di capitali di prestito.

Conseguentemente, per la Corte, al pari delle operazioni di raccolta di capitali che danno luogo all’emissione di titoli rappresentativi del capitale proprio di una società, le operazioni di raccolta di capitali sotto forma di prestiti obbligazionari, esenti da qualsiasi imposizione indiretta conformemente all’art. 5, par. 2, lett. b), sono tali da indurre il mutuante a privilegiare, per valutare l’affidabilità della promessa di un certo rendimento sul suo investimento, il rendimento futuro dell’ente emittente piuttosto che il patrimonio di tale ente in quanto garanzia di rimborso.

In conclusione, se è vero che, in base alla Direttiva 7/2008, non è pregiudicata la possibilità delle parti contraenti di costituire diritti preferenziali su beni mobili o immobili per garantire il rimborso di un prestito, resta il fatto che l’art. 6, par. 1, lett. d) di tale direttiva ha preservato la competenza fiscale degli Stati membri per quanto riguarda gli strumenti contrattuali costituiti da garanzie come privilegi e ipoteche istituiti nell’ambito di un’operazione di raccolta di capitali di prestito.

Infatti, l’ambito di applicazione di tale articolo, che si applica in deroga ai divieti di imposizione previsti all’art. 5, è in stretta correlazione con l’ambito di applicazione dell’art. 5, par. 2, lett. b), di tale direttiva e dimostra che il legislatore dell’Unione non ha escluso dalla competenza fiscale degli Stati membri una categoria di diritti, di natura immobiliare o mobiliare, diretti a garantire il rimborso di un prestito obbligazionario.

In tali circostanze, l’espressione “di privilegi e ipoteche”, di cui a tale art. 6, par. 1, lett. d), comprende tutti gli strumenti contrattuali che costituiscono parte integrante di un’operazione di raccolta di capitali di prestito, che consentano al titolare di un credito di ottenere il pagamento in via preferenziale o prioritaria di quest’ultimo nel caso in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.

In definitiva, per la Corte di Giustizia UE spetterà al giudice del rinvio esaminare, alla luce di tali considerazioni, se i pegni, le promesse di pegno e le cessioni di crediti, dal momento che non costituiscono ipoteche, possano essere qualificati come “privilegi” ai sensi di detto art. 6, par. 1, lett. d).

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