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Garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane: le precisazioni della Banca d’Italia

13 Dicembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione del 12 dicembre 2011, la Banca d’Italia ha fatto il punto sul regime relativo alle garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane di cui all’articolo 8 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia).

In particolare, oltre a descrivere il suddetto regime normativo, la Banca d’Italia ha evidenziato il fatto che, in base alle previsioni del D.L., l’ammontare delle garanzie concesse deve ritenersi limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine degli intermediari. In tal senso, il ricorso agli interventi di garanzia obbliga a svolgere l’attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Per quanto attiene le richieste di garanzia, Banca d’Italia precisa che, ferme restando le competenze interne in ordine all’approvazione di tali richieste, il modello di domanda va trasmesso con lettera a firma del Direttore Generale o dell’Amministratore delegato della banca o, nel caso di gruppi bancari, della capogruppo.

Nella richiesta devono essere sinteticamente riepilogate le motivazioni della richiesta di ammissione alla garanzia e gli utilizzi cui si intendono destinare i fondi che potranno rendersi disponibili per effetto della garanzia medesima.

La richiesta deve essere preannunciata, per le vie brevi, alla struttura della Banca d’Italia competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario, al fine di concordare modalità di trasmissione idonee ad assicurare la rapidità e riservatezza della comunicazione secondo quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 8 del Decreto Legge.

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