Con ordinanza del 22 maggio 2026, n. 15804, la Corte di Cassazione, Sez. I (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), ha affermato che, qualora la società partecipante a una fusione e già debitrice verso l’imprenditore dichiarato fallito a seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale era stato in precedenza ammesso acquisti, per effetto di un atto di fusione stipulato nell’anno anteriore o successivamente al fallimento di quest’ultimo, un credito già appartenente alla società incorporata nei confronti del medesimo debitore dichiarato fallito, la società incorporante non può compensare, ai sensi dell’art. art. 56 l. fall., il proprio debito con il credito così acquistato.
Invero, la fusione tra società, sebbene determini l’estinzione della società incorporata e, al contempo, una successione a titolo universale, corrispondente alla successione mortis causa, della società incorporante nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alla prima, si configura, sul piano giuridico, quale atto inter vivos e, dunque, quale atto riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 56, co. 2, l. fall.
Nella vicenda in esame, la società incorporante, già debitrice dell’imprenditore dichiarato fallito a seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale era stata in precedenza ammesso, aveva acquistato, per effetto dell’atto di fusione, un credito vantato dalla società incorporata nei confronti del medesimo soggetto fallito, operando successivamente una compensazione stragiudiziale del proprio debito con detto credito.
La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare della legittimità di tale compensazione, ha richiamato l’art. 56, co. 2, l. fall., il quale, come noto, esclude l’efficacia della compensazione verso la massa dei creditori per i crediti acquistati per atto tra vivi successivamente alla dichiarazione di fallimento, e ne ha riconosciuto l’applicabilità anche nell’ipotesi in cui, come nel caso, l’acquisto del credito sia stato antecedente alla dichiarazione di fallimento, ma comunque successivo alla domanda di ammissione al concordato preventivo, in ragione della retrodatazione degli effetti del fallimento.
