Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2146 del 25 febbraio 2025 (Pres. P. Sirena, Rel. M. Marinaro), si è pronunciato sul riparto dell’onere della prova tra intermediario e cliente in un caso di frode nei pagamenti.
In particolare, l’Arbitro ha precisato che rispetto ad un’operazione di pagamento disconosciuta dal cliente, “grava sul prestatore di servizi l’onere di dimostrare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.
Nel caso di specie, il cliente aveva disconosciuto cinque bonifici bancari addebitati sul suo conto (lamentando di essere stato vittima di una non meglio precisata frode nei pagamenti effettuati) ed era ricorso all’Arbitro per ottenere il rimborso delle relative somme da parte dell’intermediario.
Dal canto suo, quest’ultimo aveva prodotto evidenza della corretta autorizzazione delle operazioni contestate attraverso il sistema di autenticazione forte, a due fattori (nel caso, la combinazione di PIN e OTP).
L’Arbitro, quindi, ha respinto il ricorso, ricordando che “il ricorso ad un sistema di autenticazione a doppio fattore, in assenza di malfunzionamento del sistema, consente di ritenere che l’intermediario abbia assolto all’onere della prova che la legge gli impone in caso di disconoscimento di una operazione di pagamento”.
Infatti, a fronte di una allegazione generica di disconoscimento delle operazioni da parte del cliente ricorrente, l’intermediario aveva documentato che l’operazione contestata era stata correttamente autenticata, registrata e contabilizzata.
Peraltro, l’intermediario aveva altresì segnalato le operazioni sospette attraverso il servizio di “SMS alert”, evidentemente ignorato dal cliente.