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Fondo Integrazione Salariale: chiarimenti INPS sulle novità

10 Ottobre 2022

Con Circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con decreto n. 33/2022 sulla concessione delle prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causali straordinarie.

La circolare, inoltre, fornisce i modelli standard di relazione riferiti alle diverse causali da utilizzare per richiedere l’accesso agli assegni di integrazione salariale.

In merito al Fondo di integrazione salariale:

  • per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie;
  • per i datori di lavoro che occupanopiù di quindici dipendenti, nonché i datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria.

Pertanto, per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie questi ultimi datori di lavoro dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) e, in particolare, alle relative causali di intervento di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, l’art. 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022 – modificando e integrando l’art. 21 del D.lgs n. 148/2015 – ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i datori di lavoro vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”, da individuare e regolare con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello Sviluppo economico.

L’INPS evidenzia che, ai fini di una più efficiente attività gestionale, l’articolo 2 del menzionato Decreto Ministeriale n. 33/2022 ha affidato all’Istituto, le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari ai fini dell’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

I suddetti elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, devono essere contenuti in una relazione unica che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all’Istituto – in modalità semplificata – ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


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