ESMA, con Q&A 2609/2025, ha chiarito se il gestore di un fondo feeder, ai sensi dell’art. 58 della Direttiva OICVM, possa o meno addebitare una commissione di performance.
Si ricorda che un fondo feeder è un fondo che raccoglie capitali e li investe in un fondo principale (fondo master), e, ai sensi dell’art. 58 menzionato, è stato autorizzato a investire almeno l’85% del proprio patrimonio in quote del fondo master predetto.
Il paragrafo 18 degli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA, afferma che “un gestore dovrebbe sempre essere in grado di dimostrare come il modello di commissione di performance di un fondo che gestisce costituisca un incentivo ragionevole per il gestore e sia allineato con gli interessi degli investitori“.
In tale contesto, il gestore feeder non esercita sufficiente discrezionalità sull’allocazione delle attività, la selezione e la strategia del fondo, da giustificare l’addebito di una commissione di performance e, pertanto, l’addebito di una commissione di performance agli investitori non dovrebbe essere considerato appropriato e giustificato in tali casi.
Pertanto, le commissioni di performance, se presenti, dovrebbero essere addebitate solo a livello del fondo master, a meno che:
- i fondi master e feeder siano gestiti dallo stesso gestore o da gestori appartenenti allo stesso gruppo
- l’unico investitore del fondo master è il fondo feeder.
In tali casi le commissioni di performance potrebbero essere pagate a livello dei fondi feeder e non a livello dei fondi master, a condizione che tale approccio si applichi in modo coerente a tutti i fondi feeder, se più di uno.