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Approfondimenti

Finanziamento al terrorismo di estrema destra ed individuazione del reato presupposto

24 Gennaio 2022

Andrea Danielli, Ceo MOPSO

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Di cosa si parla in questo articolo
AML

Sommario[*]: 1. Premessa; 2. Le fonti di finanziamento dell’area ERW; 2.1 Alcune evidenze sull’utilizzo di virtual asset nel finanziamento del terrorismo di matrice ERW; 2.2 Ulteriori fonti di finanziamento; 3. L’utilizzo dei fondi e le modalità per la loro movimentazione da parte dei soggetti ERW; 4. Azioni per un efficace contrasto al finanziamento del terrorismo di area ERW; 4.1 Strumenti di intelligence e norme di riferimento; 4.2 Intelligence finanziaria; 4.3 Ulteriori attività per la prevenzione del finanziamento al terrorismo ERW; 5. Considerazioni conclusive.

 1. Premessa

La perpetrazione, in tempi recenti, di attacchi terroristici di matrice etnico-razziale[1] ha evidenziato – oltre a carenze nella specifica attività di intelligence – l’esiguità di pubblicazioni aggiornate sull’argomento rispetto alle cospicue analisi condotte sul terrorismo di matrice religiosa[2].

Questa lacuna nella letteratura si estende ad altri aspetti, quali le complesse relazioni fra le politiche di sicurezza applicate dai diversi stati, le reti terroristiche internazionali e gli aspetti finanziari del fenomeno noto nel linguaggio internazionale come “ERW”, acronimo dell’espressione “extreme right wing”.

Tale espressione viene utilizzata per indicare singoli o movimenti che, collocandosi a destra dei partiti conservatori e tradizionalisti, formano l’”estrema destra” (o “far right”) degli schieramenti politici.

A sua volta l’espressione “estrema destra” comprende sia la c.d. “destra radicale” nell’ambito della quale si coniugano, posizioni ultraconservatrici, il rispetto formale delle leggi, l’accettazione del metodo democratico sebbene accompagnato dalla tendenza a deprecare il parlamentarismo e a considerare lo straniero come una potenziale minaccia per il paese, e la “la destra estremista” cui si fa riferimento nel contesto internazionale con la citata espressione “Extreme Right Wing” [3] per indicare tendenze politiche contrarie alle istituzioni democratiche e una concezione dialettica in cui l’utilizzo della violenza fisica, anche terroristica, viene considerato un legittimo metodo di lotta[4].

Nell’ambito della discussione sviluppatasi di recente su tali temi all’interno dell’Unione Europea, l’ufficio del Coordinatore antiterrorismo[5], con il documento intitolato “Right-wing violent extremism and terrorism in the European Union: background information” del 30 luglio 2019[6] ha evidenziato che la violenza dell’estremismo di destra non necessariamente si traduce in atti di terrorismo (è il caso, ad esempio, dei cc.dd. reati qualificabili “hate crimes”) soggiungendo, tuttavia che tali reati rappresentano spesso lo stadio iniziale di un percorso di radicalizzazione su posizioni estremiste violente nella misura in cui il ripetersi di attacchi verbali, anche on-line, riesca a contribuire a ridurre la soglia di percezione di ciò che è lecito e ciò che è vietato, portando progressivamente all’effettivo uso della violenza terroristica[7].

Muovendosi in una prospettiva di prevenzione di tali fenomeni, la Presidenza Tedesca del GAFI ha posto fra le proprie priorità la promozione di una più approfondita conoscenza, da parte della comunità internazionale, dei flussi finanziari indirizzati verso le organizzazioni della destra estremista destinati alla realizzazione di azioni terroristiche[8].

Questo intento si è concretizzato in un report pubblicato dal GAFI a giugno 2021, “Ethnically or racially motivated terrorism” [9] (“EoRMT”) al quale ha fatto seguito un’analoga pubblicazione da parte di EUROPOL[10].

Entrambi i documenti hanno sottolineato la necessità di elevare il livello di attenzione sui soggetti dell’area ERW, siano gruppi o singoli (lone-actors), i cui comportamenti possano sfociare in atti di terrorismo.

Entro tale solco si colloca anche il documento elaborato presso l’Università di Bergen ad agosto 2021 nell’ambito della commemorazione del decennale degli attentati terroristici compiuti in Norvegia il 22 luglio 2011.

Il documento, noto come “The Bergen Plan of Action”, è stato elaborato con la partecipazione di rappresentanti del Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)[11] delle Nazioni Unite e, pur senza toccare esplicitamente la tematica ERW, contiene riferimenti propri di queste tendenze, in particolare laddove si esortano gli organizzatori e la società intera a contrastare le attività che i terroristi svolgono on-line attraverso la diffusione di pratiche di disinformazione, di teorie della cospirazione e di palese propaganda di azioni terroristiche.

In particolare la “Dichiarazione di Bergen”, sia pure sotto forma di draft, si articola in cinque punti che vanno dalla necessità di un approccio più severo in tema di terrorismo, all’opportunità di istituire un consorzio indipendente di moderatori per aumentare la trasparenza e il senso di responsabilità in relazione ai contenuti violenti diffusi in rete; all’istituzione di una task force formata da consulenti indipendenti per imbastire risposte rapide a supporto alle autorità locali. Tale task force dovrebbe essere in grado di fornire consulenza in materia di media, social media, procedimenti legali, utilizzo delle forze dell’ordine e in materia di sicurezza in generale, oltre a consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie a lungo termine per mitigare l’impatto degli attacchi terroristici.

Infine la “Dichiarazione” postula la creazione di un hub globale che possa fornire supporto “to a safer internet” nonché la costituzione di un fondo per l’innovazione tecnologica e l’individuazione di best practices con l’obiettivo di supportare i quattro obiettivi di cui sopra.

Sempre sull’argomento, ma su aspetti più specifici, come il rapporto fra l’utilizzo di gaming platforms e i percorsi di radicalizzazione, è intervenuta la Commissione Europea attraverso il network RAN (Radicalisation Awareness Network) da lei stessa promosso[12], che ad agosto 2021 ha pubblicato il paper intitolato “Extremists’use of gaming (adjacent) platforms. Insights regarding primary and secondary prevention measures”[13].

Un ulteriore contributo alla comprensione del fenomeno in esame è stato fornito dal centro ricerche SOUFAN[14] il cui rapporto di ottobre 2021, A perfect storm: Insurrection, Incitement, and the Violent Far-Right Movement, ha sottolineato l’importanza di alcuni eventi sotto l’aspetto del rischio di emulazione[15].

Dagli elaborati citati emerge la difficoltà di inquadrare con apprezzabile precisione i contorni del fenomeno del terrorismo di matrice ERW considerato il novero estremamente variegato di attori che vanno dai cc.dd. “lupi solitari” ad organizzazioni di piccole e medie dimensioni oltre a movimenti/associazioni transnazionali con basi in Stati e continenti diversi.

L’imprevedibilità dei comportamenti, anche finanziari, dei “lupi solitari”, l’estrema varietà delle strutture dei gruppi e dei movimenti (polimorfismo)[16], la tendenza a frazionarsi e dare vita a più gruppi e a ricompattarsi con notevole frequenza, presentandosi sotto sigle e simboli diversi ma che annoverano al loro interno nominativi talvolta ricorrenti, si riflettono sulle modalità con cui affluiscono fondi a tali soggetti e sui successivi comportamenti finanziari: in alcuni casi vi sono gruppi o movimenti che operano in maniera apparentemente legale, facendo ricorso ad intermediari finanziari presso i quali canalizzano le loro disponibilità; al contrario, laddove lo scenario politico è meno favorevole e l’attività delle forze dell’ordine è stata più efficacie, le organizzazioni dell’estrema destra violenta non hanno più accesso ai servizi bancari e alle piattaforme per la raccolta di fondi, tornando, così, a forme clandestine di finanziamento.

In Italia la crisi COVID 19 – seguita dall’adozione di misure di emergenza significative – potrebbe aver fornito un’ulteriore opportunità di propaganda e reclutamento per i gruppi estremisti violenti di destra e, dunque, un maggior bacino di potenziali finanziatori.

Motivo di ulteriore preoccupazione è il rapporto emerso in Italia fra la destra eversiva e alcuni esponenti di note organizzazioni criminali, in particolare quella conosciuta come “Ndrangheta stragista”[17].

Allo stato, considerati anche i recenti accadimenti che hanno interessato l’ordine pubblico in Italia, sarebbe prudente considerare parzialmente superata la valutazione espressa a valle del processo di assessment nazionale secondo cui il terrorismo di destra dovrebbe collocarsi in un’area di “non significatività”[18].

2. Le fonti di finanziamento dell’area ERW

Nella maggior parte dei casi recenti, gli attacchi terroristici di matrice ERW sono stati perpetrati da singoli individui autofinanziatisi, mentre più rare sono state le azioni condotte da organizzazioni complesse.

I bassi costi delle azioni individuali raramente hanno dato luogo a transazioni finanziarie con caratteristiche tali da poter consentire interventi preventivi.

Nel caso di attività terroristiche pianificate e condotte da gruppi, i fondi costituiscono, talvolta, il risultato della perpetrazione di reati[19] e, talaltra, hanno origine lecita in quanto raccolti facendo ricorso a tecniche ammesse dalla legge come il crowdfunding[20]: questa modalità consente, in modo particolare, la combinazione fra l’azione di finanziamento e quella di propaganda ideologica grazie alla contemporanea diffusione tramite “social media”[21] di messaggi di natura politica e di inviti volti alla raccolta di contributi.

In particolare, i gruppi ERW utilizzano le piattaforme di crowdfunding in due modi: in prima battuta si rivolgono a quelle più diffuse e di più facile accesso per massimizzare il raggio d’azione dei sostenitori. Tuttavia, in seguito ad un’azione di sostanziale boicottaggio da parte dei gestori di queste piattaforme nei confronti di tali gruppi, si è assistito ad un trasferimento delle preferenze di questi ultimi verso siti web di crowdfunding meno conosciuti.

In secondo luogo, è possibile che tali gruppi sollecitino finanziamenti direttamente dai propri siti web o tramite social network ad accesso limitato. In questi casi il sito web contiene l’indicazione delle coordinate bancarie o di un e-wallet adatto a ricevere anche finanziamenti in risorse virtuali[22].

2.1 Alcune evidenze sull’utilizzo di virtual asset nel finanziamento del terrorismo di matrice ERW

Alcuni autori[23] hanno evidenziato che, durante la “bolla” del bitcoin del 2017, il rafforzamento delle misure di adeguata verifica da parte di alcuni operatori come PayPal e la conseguente rimozione di molti account (c.d. deplatforming) avrebbe indotto gruppi ispirati al suprematismo bianco ad utilizzare virtual asset.

Le criptovalute non sembrano svolgere ancora un ruolo significativo[24] nell’ambito delle attività finanziarie dei movimenti della destra violenta sebbene abbia ha suscitato interesse la notizia di una presunta donazione in valuta virtuale per un controvalore, a gennaio 2021, di circa mezzo milione di dollari in favore di soggetti coinvolti nell’assalto di Washington del 6 gennaio 2021[25].

Commentando la notizia sopra menzionata circa la cospicua donazione in valuta virtuale, il gruppo di intelligence internazionale Bellincat[26] ha ritenuto di rafforzare il sospetto del ricorso a finanziamenti mediante l’utilizzo di tali asset comunicando di disporre di informazioni in base alle quali il 20 agosto 2017, al sito web di ispirazione neonazista Daily Stormer, sarebbe giunta una donazione di 14,88 bitcoin.

Bellincat ha evidenziato che il valore di questa transazione nasconderebbe un significato particolare in relazione alle cifre “14” e “88”.

Quest’ultima sintetizzerebbe, infatti, l’espressione “Heil Hitler” in quanto la lettera “H” è l’ottava lettera dell’alfabeto, mentre il numero “14” sarebbe un omaggio al neonazista statunitense David Eden Lane, personaggio icona dei movimenti ERW, deceduto nel carcere dove scontava una pena per omicidio a sfondo razziale ai danni del conduttore radiofonico Alan Berg, assassinato in quanto ebreo.

In particolare Lane, membro di un gruppo terroristico denominato “The Order”[27], aveva sintetizzato le proprie idee estremiste nello slogan, “We must secure the existence of our people and a future for white children”, composto da 14 parole[28]; pertanto, il numero “14” sarebbe assurto, anche nelle transazioni finanziarie, quale fattore di riconoscimento fra gli aderenti a tale tipo di posizioni ideologiche.

Dal canto suo anche EUROPOL non ha mancato di evidenziare la presenza di organizzazioni di estrema destra che dal proprio sito web incoraggiano i follower ad effettuare donazioni in bitcoin tramite varie piattaforme di pagamento: è il caso del Nordfront – Nordic Resistance Movement (chiamato anche Nordiska motståndsrörelsen o Movimento di resistenza nordica) un’organizzazione neonazista pan-nordica fondata nel 2016 e diffusa in Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda[29]..

In concreto, il finanziamento mediante la raccolta di virtual asset è stato riscontrato in seguito agli approfondimenti condotti da AUSTRAC, la FIU Australiana, che ha effettuato un lavoro di ricerca su Bitchude, una piattaforma che usualmente ospita video di contenuto “cospirazionista” e negazionista dell’Olocausto.

La piattaforma consente la raccolta di fondi anche sotto forma di sottoscrizione di abbonamenti alla piattaforma stessa, oltre a propagandare il reclutamento ad associazioni di estrema destra come la c.d. “Divisione Atomwaffen” (v. infra, 2.2 Ulteriori fonti di finanziamento).

AUSTRAC ha, altresì, evidenziato che Bitchude gestisce canali a loro volta diffusi tramite DLive, un servizio di livestreaming che ospita canali che promuovono il suprematismo bianco e tematiche “cospirazioniste” che consente agli utenti di versare un contributo in virtual asset[30].

In conclusione, va tenuta presente la riflessione dell’esperto John Bambenek[31], il quale ha osservato che l’affinità dell’estrema destra rispetto alle criptovalute “è giustificata da una innata sfiducia nei confronti dei sistemi finanziari globali, strettamente connessa all’idea di istituzioni finanziarie come parte di una cospirazione” (trad. dell’a.)[32].

2.2 Ulteriori fonti di finanziamento

Un ulteriore canale attraverso il quale giungono fondi a organizzazioni violente dell’area ERW è rappresentato dalle donazioni di privati, cioè fondi provenienti da semplici sostenitori che non possono qualificarsi né come attivisti né come iscritti. Questa modalità è difficilmente intercettabile dalle autorità perché, come rilevato da un’analisi mirata portata a termine ad agosto 2020 dalla FIU Danese, l’importo medio di tali transazioni è generalmente molto contenuto (tra i 16 e gli 80 dollari statunitensi) e solo alcuni contributi hanno una periodicità regolare.

Tra l’altro, gli investigatori incontrano difficoltà nella raccolta delle informazioni a causa della estrema diffidenza che distingue il comportamento di questi gruppi rispetto a quello di altri soggetti politici: significativo della cautela che caratterizza l’operatività dei gruppi ERW nell’attività di funding è l’esempio fornito dal gruppo scandinavo Nordisk Styrke[33] che dal proprio sito web incoraggia donazioni in criptovalute, precisando che per eventuali donazioni con altri strumenti caratterizzati da una tracciabilità apparentemente più semplice, come contanti o bonifici bancari, gli interessati – per ricevere ulteriori informazioni su come procedere – devono utilizzare il servizio ProtonMail cioè un servizio di posta elettronica criptata che offre particolari garanzie di riservatezza.

Sono sporadiche le sollecitazioni di donazioni a livello internazionale in ragione della frammentazione di tali gruppi che, pur in presenza di contatti reciproci, non sono ancora riusciti a realizzare un sostanziale coordinamento.

Un altro metodo per raccogliere fondi è la riscossione, talvolta in contanti, talaltra utilizzando conti correnti bancari, di quote associative da parte dei membri iscritti al gruppo. Questa forma di finanziamento è, tuttavia, comune solo ai gruppi più strutturati.

Ulteriore fonte di finanziamento per i gruppi violenti di destra è la raccolta di denaro durante concerti[34], festival, conferenze, seminari, partite di calcio, eventi di arti marziali e tramite e-shop. Tutti questi eventi, oltre a costituire una fonte di finanziamento più o meno stabile, hanno la funzione di promuovere l’ideologia attraverso la commercializzazione di gadget e cimeli.

In Germania, paese nel quale le Autorità hanno stimato in circa 30mila i soggetti legati a gruppi estremistici di destra, i concerti e i festival musicali, come quello che annualmente si svolge a Themar, in Turingia, sono considerati tra le principali fonti di finanziamento. A titolo di esempio, il festival di Themar del 2017 ha coinvolto circa 6.000 partecipanti con un profitto, in quell’anno, di 180.000 euro lordi.

Come accennato, l’organizzazione di eventi, concerti o festival a tema, non di rado si accompagna alla vendita di merchandising: questo metodo di finanziamento prevede tipicamente la vendita di abbigliamento[35], libri o altri beni con vari simboli del gruppo organizzatore.

Inoltre, la vendita può avvenire attraverso specifici negozi di proprietà dei membri del gruppo o attività di e-commerce come nel caso della operatività della Atomwaffen Division (d’ora innanzi AWD), un gruppo terroristico neonazista internazionale fondato negli Stati Uniti nel 2013 ed estesosi nel Regno Unito, in Canada e in Germania.

L’intera struttura finanziaria della AWD, nota anche come National Socialist Order, si fonda principalmente sul merchandising on-line, che comprende la vendita di t-shirt, libri e tazze decorate con immagini che evocano l’AWD realizzate dal graphic designer del gruppo, un canadese che si fa chiamare “Dark Foreigner”.

Ad esempio, nel 2018, l’AWD ha venduto t-shirt per supportare Samuel Woodward, un membro del gruppo accusato di aver ucciso a gennaio 2018, a Orange County, California, l’adolescente Blaze Bernstein, appartenente alla locale comunità ebraica.

Inoltre, secondo le Autorità canadesi il gruppo AWD – che avrebbe gestito campi di addestramento noti come “Hate camps” dove i suoi membri riceverebbero addestramento al combattimento corpo a corpo – propugnerebbe azioni violente contro determinate minoranze, anche religiose, confidenti della polizia, forze dell’ordine e funzionari dell’apparato federale[36].

Non è secondario il reddito che potrebbe derivare a queste organizzazioni dall’affitto di immobili e dalla gestione di ristoranti e pub che, oltre a costituire una fonte di finanziamento, sono un luogo di reclutamento e condivisione dell’ideologia.

Un esempio è stato fornito dalle Autorità Tedesche rappresentando al GAFI il caso del ristorante “Bistrot Hollywood” (noto ora anche come “Teutonicus”), posto nel quartiere Leuner di Stockhausen in Assia, acquistato nel 2011 da un attivista di primo piano del Partito Nazionale Democratico (NPD-Esse)[37].

La proprietà, comprensiva di diversi immobili, è utilizzata per organizzare concerti rock di gruppi di ispirazione di destra e meeting su tematiche proprie dell’estrema di destra.

Tra l’altro, a novembre 2018, in seguito all’avvio di un’indagine nei confronti dell’attivista proprietario e di altri sospettati per vari reati (alcuni in materia di detenzione di armi), la polizia ha perquisito il “Bistro Hollywood” e ha arrestato diverse persone, sequestrando armi e munizioni[38].

Infine, nello strumentario utilizzato dai gruppi dell’estrema destra violenta è stato rilevato l’utilizzo di organizzazioni no profit (NPO) per la raccolta e il trasferimento dei fondi nonché per finanziare la pubblicazione di libri e ricerche che supportano l’ideologia estremista o per fornire supporto logistico al gruppo e promuovere il reclutamento.

È possibile, inoltre, che attraverso un’organizzazione no profit allineata ideologicamente si possa offrire a un gruppo che pratica politiche razziste una legittimità di facciata mediante lo svolgimento di attività di beneficenza, come la distribuzione di pacchi alimentari, attività cui per un certo periodo si è dedicato anche il gruppo neonazista greco denominato “Alba Dorata”, posto fuori legge dalla Corte d’Appello di Atene con sentenza del 7 ottobre 2020.

Un esempio di uso improprio di un’organizzazione senza scopo di lucro è stato fornito al GAFI dalle Autorità del Sud Africa che hanno indagato in merito alle attività, anche finanziarie, del gruppo di estrema destra afrikaner denominato “Southlanders”, registrato come un’organizzazione senza scopo di lucro.

Il gruppo professa l’idea che in Sudafrica sia prossima una guerra civile a causa di un presunto “genocidio bianco” già in atto.

Risulta, a detta delle Autorità Sudafricane, che tale organizzazione riceva donazioni da vari gruppi del nazionalismo di destra di altri paesi, tra i quali Identity Evropa e American Vanguard attivi negli USA.

Le Autorità Sudafricane sostengono inoltre che, mentre l’organizzazione dichiari di utilizzare le somme raccolte per l’acquisto di medicine, articoli femminili e pediatrici, in realtà utilizzi le donazioni per finanziare l’addestramento degli iscritti all’uso delle armi da fuoco.

Ciò nonostante, il GAFI ha richiamato l’attenzione dei diversi paesi sulla necessità di applicare cum iudicio la normativa AML/CFT nei confronti delle NPO, affinché non venga utilizzato il rischio di finanziamento al terrorismo per applicare indiscriminatamente misure restrittive[39].

3. L’utilizzo dei fondi e le modalità per la loro movimentazione da parte dei soggetti ERW

L’utilizzo dei fondi osservato con riferimento ai soggetti ERW si differenzia a seconda che ad agire siano attori solitari o organizzazioni più o meno strutturate.

In prevalenza, chi intende agire in maniera solitaria utilizza i fondi per acquistare armi e altri oggetti adatti a un attacco terroristico, ad esempio abbigliamento tecnico, munizioni, carburante, armi, noleggio di auto, etc.

In questi casi gli autori utilizzano fondi propri e, in genere, gli importi spesi per condurre l’attacco sono contenuti e corrisposti in contanti. La spesa principale per l’attaccante è l’approvvigionamento di armi o esplosivi.

Nei paesi in cui le persone possono detenere armi da fuoco, spesso l’arma utilizzata per gli attacchi è acquistata legalmente dall’aggressore o da un soggetto a lui vicino. Al contrario, in quei paesi con un regime di controllo più rigoroso, gli aggressori si sono procurati le armi tramite piattaforme on-line specializzate sul Dark Web.

Il GAFI ha anche evidenziato – circostanza importante ai fini di un’azione di prevenzione attraverso il monitoraggio della rete web da parte degli organi di law enforcement – che alcuni soggetti riconducibili all’ideologia dell’estrema destra violenta hanno fatto ricorso a fonti on-line per acquisire informazioni che gli consentissero la realizzazione di componenti utili alla fabbricazione di armi da fuoco mediante stampanti 3D[40].

I gruppi usano le loro risorse finanziarie per la propaganda (volantinaggio e diffusione di libri anche attraverso proprie case editrici), il reclutamento, il networking, la formazione (corsi di tiro con armi da fuoco e arti marziali), nonché per l’eventuale pagamento di spese legali e sanzioni.

L’acquisizione di immobili a scopo “formativo”, ma anche con finalità di investimento e l’esercizio di imprese (come la ristorazione), rappresentano modalità di utilizzo dei fondi idonee a garantire un ritorno in termini di reddito potenzialmente sostenuto e utile a consolidare le strutture organizzative nel lungo periodo.

Il GAFI ha rilevato che spesso gli immobili acquistati si trovano in aree disagiate dal punto di vista economico e sociale, nelle quali il gruppo acquirente appare come l’unica parte interessata.

Allo stato, le informazioni sulle modalità con le quali i gruppi della destra violenta trasferiscono i loro fondi sono esigue, sia perché le azioni terroristiche vengono condotte, nella maggior parte dei casi, da singoli attori, sia in ragione dell’ammontare contenuto dei fondi utilizzati.

Tuttavia, un rapporto diffuso nel 2020 dalle Nazioni Unite (UN CTED Trends and Alerts dell’aprile 2020)[41] segnala che, pur in assenza di un coordinamento transnazionale alcuni gruppi appartenenti alla destra violenta, particolarmente strutturati, hanno trasferito fondi a gruppi posti in altri paesi per dimostrare il loro sostegno.

In generale, tuttavia, tali gruppi sono riluttanti a utilizzare le banche per trasferire i propri fondi.

Alcune volte si è riscontrato l’utilizzo di conti dei familiari per effettuare transazioni o trasferimenti[42].

Contrariamente alle recenti vicende che hanno riguardato ISIL e Al-Qaeda, interessate in maniera significativa dalla partecipazione di foreign fighters[43] ai combattimenti nella zona di conflitto in Siria e Iraq e, dunque, da un frequente utilizzo di servizi di trasferimento di fondi mediante money and value transfer services (MVTS), la partecipazione di membri di gruppi di destra ai recenti conflitti, ad esempio in Ucraina, ha dato luogo a un flusso minore di combattenti e, di conseguenza, i movimenti transfrontalieri di denaro da sostenitori e famiglie mediante MVTS sono risultati assai contenuti.

In generale, quindi, il passaggio di contante di mano in mano continua ad essere lo strumento preferito per trasferire fondi in questo contesto[44]. Ciò è vero anche quando i fondi siano eventualmente ricevuti tramite bonifici, la cui provvista, secondo i dati raccolti dal GAFI, viene immediatamente prelevata in contanti[45].

Per quanto ovvio, il motivo principale che incentiva in questo contesto l’uso del contante è rappresentato dalla sua inidoneità ad essere tracciato così evitando che l’attività de gruppo emerga.

Un altro incentivo per l’utilizzo del contante è rappresentato dalla circostanza che alcune delle principali banche hanno iniziato a limitare le loro attività verso queste organizzazioni.

4. Azioni per un efficace contrasto al finanziamento del terrorismo di area ERW

In generale, il GAFI ha rilevato una crescente professionalizzazione nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie da parte di gruppi appartenenti all’estrema destra violenta che, comunque, a differenza di quanto avvenuto nelle organizzazioni terroristiche di maggiori dimensioni, come Al-Qaeda o ISIL, non hanno ancora adottato un sistema centralizzato per la gestione e la movimentazione dei fondi.

Ciò nonostante, in alcuni casi recenti gli investigatori impegnati a seguire l’attività di tali gruppi hanno avvertito, rispetto a precedenti comportamenti meno attenti alla normativa AML/CFT, una conoscenza più approfondita dell’argomento attestata, ad esempio, dalla scelta di strutturare transazioni in modo da eludere soglie di segnalazione e/o di comunicazione alle autorità.

Restano comunque modeste letteratura e esperienze condivise sulla tematica dei flussi finanziari legati al fenomeno in esame[46] nonostante l’attualità dei rischi connessi al crescente attivismo di tali gruppi.

Se da un lato, infatti, la crisi pandemica, con le conseguenti misure limitative, ha ridotto le possibilità di organizzare raduni di massa, concerti e eventi, così bloccando un’importante fonte di finanziamento, dall’altro, l’impatto economico e sociale del COVID-19 potrebbe fornire a questi gruppi opportunità di reclutamento di soggetti che, già in qualche modo emarginati culturalmente e in posizioni di basso salario, esposti a ulteriori perdite finanziarie, potrebbero addebitare la loro condizione alla presenza di minoranze etniche.

Tra l’altro la crisi pandemica ha già evidenziato in alcuni paesi europei e del Nord America la permeabilità dei movimenti “No Vax” ad organizzazioni violente di destra che cercano di canalizzare a loro favore il disagio sociale causato dalle misure d’emergenza.

La stessa esperienza italiana ha mostrato che tali gruppi – già coinvolti, in occasione di manifestazioni “No Vax”, in azioni di tipo violento contro luoghi simbolo dello Stato democratico – sebbene attualmente annoverino un numero contenuto di attivisti, hanno un bacino potenziale di sostenitori/finanziatori in fase di crescita.

4.1 Strumenti di intelligence e norme di riferimento

L’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni in esame richiede l’utilizzo di strumenti di intelligence in grado di elaborare automaticamente le informazioni e i dati diffusi, da singoli o gruppi, tramite social network (ad esempio, Facebook, Istagram, Pinterest, Snapchat, Twitter, Tumblr, LinkedIn, SlideShare, YouTube, o quelli considerati “alternativi” come Gab e Ruqqus) e media tradizionali (canali TV, radio, libri e periodici).

È essenziale comprendere, pertanto, quale sia l’oggetto della ricerca (ideologia, slogan, tipologie comportamentali, strumenti di relazione propri dei gruppi osservati, etc.), circoscriverne il campo e individuare strumenti di analisi adeguati.

EUROPOL ha ben evidenziato che uno dei concetti fondamentali nell’ambito dell’estremismo di destra è il “suprematismo” (supremacism), cioè l’idea che un certo gruppo di persone che condividono un elemento comune (nazione, razza, cultura, religione, etc.) sia superiore a tutte le altre persone: conseguentemente “vedere sé stessi in una posizione di predominio determina nel gruppo l’idea di un diritto naturale a dominare gli altri”[47]. Inoltre, l’ideologia della destra estrema si alimenta mediante “hateful sub-cultures”, cioè orientamenti culturali caratterizzati dal contrasto generalizzato alla diversità sociale, alla parità dei diritti per le minoranze e all’immigrazione, e si manifesta, conseguentemente, attraverso comportamenti razzisti, favorevoli all’autoritarismo, alla xenofobia, misoginia e ostilità verso persone appartenenti alla comunità LGBTQ[48]..

Sempre in campo definitorio, per circoscrivere il raggio d’azione, il think tank statunitense RAND Corporation utilizza l’espressione “far-right extremists” per indicare singoli o gruppi, che, aderendo a ideologie caratterizzate dal suprematismo razziale, etnico o nazionalista, hanno la convinzione che la disuguaglianza sociale sia naturale o desiderabile e credono nelle teorie del complotto cioè all’esistenza di gravi minacce, provenienti per lo più da consessi internazionali occulti, alla sovranità nazionale, alla libertà personale o allo stile di vita della nazionale o della più ristretta comunità cui appartengono[49].

In tale contesto, l’applicazione di tecniche di content analysis[50] e di sentiment analysis[51] potrebbe rivelarsi particolarmente adatta a favorire l’esplorazione di quello che viene chiamato “the on-line extremist ecosystem”[52], e giungere all’individuazione da parte delle autorità di intelligence di indicatori di probabili future attività terroristiche, di rivendicazioni di atti terroristici occultate fra narrazioni, messaggi o comunicati di vario genere, di collegamenti fra i diversi attori o fra questi ultimi e episodi di terrorismo di matrice ERW ancora non rivendicati[53].

Per tali tipi di approfondimento occorre individuare le unità comunicative per la costruzione di un corpus di analisi (ad esempio, articoli pubblicati su quotidiani e riviste, libri, comunicati di rivendicazione ed altro, interviste, volantini, appelli, simbologia e messaggi diffusi o manifestati tramite social network, etc.) nonché le norme rilevanti in questo contesto da utilizzare come parametro di riferimento: si tratta, in particolare, di alcuni articoli del Libro secondo, Titolo I, Capo I del Codice Penale[54] e di un articolo del Titolo XII, Capo III, sempre del Codice Penale, precisamente l’articolo 604 bis “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

* * *

Quanto alla principale delle fattispecie rilevanti in questo contesto, “Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico” sanzionata dall’articolo 270 bis c.p.[55], la natura di associazione terroristica si ricava in primo luogo dall’inclusione dell’organizzazione negli elenchi redatti dagli organismi sovrannazionali come l’UE e Nazioni Unite.

Secondo la Corte di Cassazione[56] devono essere tenuti, altresì, presenti, sempre con riferimento all’individuazione della finalità terroristica, gli “indici descrittivi fattuali” illustrati dall’articolo 270 sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)[57].

Quest’ultima norma stabilisce che, ai fini della qualificazione di un’associazione come terroristica, si deve riscontrare il perseguimento di un “triplice obiettivo alternativo”[58] consistente:

  1. nella finalità di intimidire la popolazione;
  2. nello scopo di costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
  3. nell’obiettivo di destabilizzare o distruggere le strutture fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o un’organizzazione internazionale.

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di associazione con finalità di terrorismo non è sufficiente aver riscontrato il compimento di una qualsiasi azione politica violenta ma è necessario che l’azione violenta, perseguendo la finalità, lo scopo o l’obiettivo menzionati, sia idonea, tenuto conto della natura e del contesto, a creare un grave danno[59].

In particolare, la Corte ha fatto riferimento ad azioni idonee a creare “panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività”[60].

Peraltro, anche le organizzazioni che curano aspetti meramente preparatori o di supporto all’attività terroristica rientrano nelle associazioni con finalità di terrorismo quando i componenti siano consapevoli della natura terroristica dell’attività alla quale prestino collaborazione o supporto attraverso, ad esempio, condotte volte al proselitismo, all’acquisizione di armi e documenti falsi[61].

Inoltre, il delitto ex articolo 270 bis c.p., collocato nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, è un reato contro la personalità internazionale dello Stato, cioè riguarda la personalità dello Stato Italiano in quanto la tutela dei beni giuridici degli Stati esteri è affidata alle norme del Capo IV del Codice Penale (Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti).

Pertanto, parte della giurisprudenza ha ribadito la circostanza che se la finalità di terrorismo o eversione, pur riscontrata, non dovesse riguardare l’ordinamento costituzionale italiano si è al di fuori del bene giuridico protetto dall’articolo in discorso.

Quanto alle condotte rilevanti, sono richiamate “la promozione, costituzione, organizzazione e direzione” (punite con la reclusione da sette a quindici anni) nonché la “partecipazione” (punita con la reclusione da cinque a dieci anni).

* * *

Per quanto riguarda il reato ex articolo 604 bis[62] (Propaganda e istigazione per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosa), la Corte di Cassazione ha stabilito che “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; odio razziale o etnico è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti[63].

La norma sanziona – sempre salvo che il fatto non costituisca più grave reato – sette distinte tipologie di comportamento[64]:

  1. propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico (reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro);
  2. istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro);
  3. commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro);
  4. istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni);
  5. commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni);
  6. partecipazione o prestazione di assistenza[65] a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da sei mesi a quattro anni);
  7. promozione o direzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da uno a sei anni).

Fra queste, le fattispecie criminose maggiormente rilevanti in questo contesto sono le ipotesi individuate nelle precedenti lettere f e g in quanto dirette a contrastare, vietandole, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perseguono scopi rientranti fra quelli propri dell’ERW[66].

Riguardo all’utilizzo diffuso di social da parte di soggetti, persone fisiche e non, riconducibili all’area ERW, risulta significativa la pronuncia della Corte di Cassazione[67] secondo cui, la fattispecie ex articolo 604 bis c.p. può essere integrata anche da una struttura che utilizzi un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati[68].

4.2 Intelligence finanziaria

Per la prevenzione di episodi di terrorismo mediante l’analisi di operazioni e flussi finanziari è necessario sensibilizzare i soggetti obbligati, in particolare, i professionisti, gli intermediari bancari e finanziari, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale[69] nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale[70].

I professionisti potrebbero essere interessati, ad esempio, nella fase genetica di fondazioni e di associazioni che dallo statuto o dall’atto costitutivo o da altre circostanze conosciute, possa ritenersi perseguano finalità, anche potenzialmente, di propaganda di odio a sfondo etnico razziale[71], o nella fase di costitutiva di società a queste collegate.

Altra ipotesi di intervento dei professionisti è rappresentata dalla prestazione di consulenza in merito alla stipula di contratti di compravendita di una o più proprietà immobiliari per uso associativo da parte delle entità sopracitate.

Gli intermediari dovrebbero acquisire strumenti idonei al monitoraggio di eventuali rapporti continuativi la cui intestazione o movimentazione possa far maturare il sospetto del perseguimento di finalità di finanziamento del terrorismo di tale matrice[72].

Al riguardo, il GAFI ha sottolineato l’importanza del contributo fornito dalle segnalazioni di operazioni sospette, anche se trasmesse successivamente all’arresto di presunti terroristi da parte delle forze dell’ordine, in quanto utili, comunque, per la complessiva ricostruzione delle relazioni coinvolte.

A titolo di esempio, il GAFI ha descritto un caso segnalato alla FIU francese, TRACFIN, dopo la diffusione, da parte dei media, della notizia che un determinato soggetto era stato arrestato per fatti di terrorismo di matrice etnico-razziale.

In particolare, l’entità segnalante aveva rappresentato a TRACFIN che dall’analisi della movimentazione finanziaria del soggetto tratto in arresto era emerso il precedente utilizzo di una carta di credito per ripetuti acquisti di armi da fuoco presso diverse armerie.

Pertanto, la FIU, attraverso l’accesso al registro dei conti bancari nazionali, ha ricostruito il quadro completo dei flussi finanziari riferibili al soggetto arrestato, ivi inclusa la movimentazione mediante assegni e bonifici, in entrata e in uscita, nonché le partecipazioni a collette organizzate su internet a beneficio di diverse organizzazioni qualificabili come “extreme right wing”.

Questa ricostruzione e il dialogo tra la FIU e l’Autorità giudiziaria ha consentito l’arresto e l’incriminazione per “associazione per finalità di terrorismo” di altri soggetti[73].

Rispetto ad un fenomeno ancora poco conosciuto dai soggetti obbligati, la collaborazione attiva dovrebbe essere supportata dalla predisposizione a cura delle autorità di un nucleo, anche minimale, di indicatori di anomalia che agevolino l’individuazione di operazioni da approfondire[74] o che, comunque, concorrano a migliorare la percezione di tale tipo di minaccia da parte degli operatori.

Da un punto di vista empirico tali indicatori potrebbero essere desunti o scaturire dalle caratteristiche dell’operatività della clientela o dall’analisi di informazioni tratte da fonti aperte[75] (innesco di tipo soggettivo) riguardo al collegamento fra il cliente, l’esecutore o il titolare effettivo con nominativi o accadimenti di vario genere (scontri con le forze dell’ordine, applicazione di misure restrittive, dimostrazioni, danneggiamenti e/o occupazioni di luoghi simbolo dello Stato democratico, atti di violenza in genere, anche verbale, etc.) (Figura 1).

Fig. 1

A cura dell’autore

Sotto il primo aspetto, a titolo di esempio, potrebbero essere considerati quali indicatori di anomalia le seguenti occorrenze:

  1. operazioni di afflusso o deflusso di somme di denaro da un rapporto di conto che rechi quale beneficiario o ordinante una delle associazione fra quelle indicate nell’Annex A del rapporto pubblicato dal GAFI in argomento a giugno 2021[76], citate dal SOUFAN Center nel proprio rapporto pubblicato a ottobre dello stesso anno[77] o da altri fonti “affidabili e indipendenti”[78]
  2. operazioni che rechino in causale riferimenti ad azioni di supporto, morale o economico, a favore di nominativi che risultino, anche da fonti aperte, essere stati recentemente arrestati, imputati o condannati per uno dei reati previsti dal codice penale negli articoli da 270 bis a 270 quinquies 2, nonché nell’articolo 604 bis c.p.;
  3. liquidazione di asset da parte di nominativi che risultino, anche da fonti aperte, essere stati recentemente arrestati, imputati o condannati per uno dei reati di cui alla lettera precedente, o a questi connessi da rapporti di parentela, affinità o coniugio;
  4. accensione, anche tentata, di conti per l’eventuale afflusso di fondi destinati – secondo le informazioni fornite dagli organizzatori clienti o, comunque desunte – all’organizzazione, alla partecipazione o alla sponsorizzazione di concerti caratterizzati dal marchio o sigla “RAC” o “Oi!” (cfr. supra nota 34) o di concerti pubblicizzati da slogan recanti espressioni riconducibili all’ideologia ERW come “Blood & Honour”, “White Race”, “Political Soldier”, “Guardia di Ferro”, “Guardia Repubblicana” e simili;
  5. plurime operazioni che rechino in causale riferimenti alla compravendita di armi, ivi incluse armi bianche, quando non risulti che il cedente sia rivenditore autorizzato di armi da collezione/antiquariato;
  6. accensione, anche tentata, di rapporti continuativi da parte di associazioni che notoriamente perseguano, a prescindere da quanto riportato nell’atto costitutivo o nello statuto, lo scopo dell’incitamento alla discriminazione etnico-razziale o di propaganda della stessa.

* * *

Sotto il secondo profilo rilevano le informazioni desunte da fonti aperte, anche social, che facciano riferimento al cliente, all’esecutore o al titolare effettivo, in relazione:

  1. ad eventi (manifestazioni, convegni, “marce”, commemorazioni, ronde di quartiere) connotati da episodi violenti di matrice etnico-razziale, ivi incluso l’apprezzamento pubblico o la minimizzazione di atti vandalici e di profanazione religiosa;
  2. alla paventata necessità/possibilità di arruolare volontari per partecipare a combattimenti contro o in favore di uno Stato estero (foreign fighters) [79] ovvero di organizzare viaggi/trasferimenti in paesi notoriamente classificati come zone di guerra o caratterizzate dalla presenza di organizzazioni terroristiche[80];
  3. alla propaganda o alla promozione di programmi di addestramento idonei a fornire preparazione circa l’utilizzo di armi da fuoco o di materiale esplosivo[81];
  4. all’annuncio di raccolte di fondi in favore delle associazioni indicate nell’Annex A della pubblicazione del GAFI di giugno 2021 o citate dal SOUFAN Center nel proprio rapporto pubblicato a ottobre dello stesso anno o di soggetti arrestati, imputati o condannati per uno dei reati previsti dal codice penale dall’articolo 270 bis all’articolo 270 quinquies 2, nonché dall’articolo 604 bis c.p.;
  5. all’organizzazione di manifestazioni che, anche da fonti giornalistiche autorevoli o dagli slogan e da altre forme di pubblicità utilizzate per favorire la partecipazione alle stesse, sia noto essere finalizzate alla promozione di idee fondate sul suprematismo etnico-razziale.

Inoltre, la sensibilizzazione dei soggetti obbligati in merito al dovere di segnalare le operazioni sospette ex articolo 35 d. lgs 231/2007, richiede che si dia maggior rilievo alla tematica in discorso nell’ambito del processo di valutazione nazionale del rischio anche attraverso la collaborazione di esperti del fenomeno[82], mentre consta che solo 6 dei 27 membri del GAFI abbiano condotto una valutazione che copra anche tali rischi.

4.3 Ulteriori attività per la prevenzione del finanziamento al terrorismo ERW

Una delle strade percorribili è quella già segnata dalle Autorità tedesche, canadesi e britanniche, che hanno provveduto – dal 2016 e dal 2019 – a porre fuori legge alcune organizzazioni definite nel linguaggio internazionale con l’acronimo IMVE, ovvero Ideologically Motivated Violent Extremists[83].

Tale “designazione” ha comportato la rimozione dei siti web di questi gruppi e delle pagine Facebook e Instagram, circostanza che ha annullato la capacità di sollecitare donazioni e vendere merce on-line attraverso queste piattaforme.

Conseguentemente le attività on-line che generano entrate a favore di queste organizzazioni, come la vendita di merce, il crowdfunding, la raccolta di quote associative e l’accettazione di donazioni possono essere qualificate dalle Autorità Canadesi, Tedesche e Britanniche come operazioni di finanziamento del terrorismo e, quindi, soggette a congelamento.

Infine, poiché la limitata conoscenza del fenomeno in esame è determinata anche dalla mancata sistematica raccolta di informazioni sugli atti di violenza perpetrati da estremisti della destra estrema, EUROPOL ha già in atto un progetto di analisi definito “Dolphin” dedicato in generale al terrorismo non islamista ma che ha posto tra le sue priorità la lotta all’estremismo violento di destra. In tale ambito, dal 2017 EUROPOL ha già iniziato a fornire sostegno, nel caso di episodi della specie favorendo, ad esempio, il controllo incrociato di foto, immagini e video e la condivisione di rapporti di intelligence[84].

5. Considerazioni conclusive

Ancora un’ultima considerazione.

Una eventuale sottovalutazione del carattere prognostico delle informazioni desumibili dall’analisi dei flussi finanziari relativi ai soggetti che operano nell’area ERW potrebbe provocare ritardi nell’azione delle autorità di settore e delle FIU cui, al contrario, è demandata una funzione preventiva.

D’esempio è quanto emerso dalle attività investigative condotte dagli Organi della Giustizia Federale Statunitense che hanno dimostrato come le recenti azioni violente perpetrate da gruppi ERW contro obiettivi federali non siano state frutto di improvvisazione e di momentanea esaltazione.

Gli atti giudiziari evidenziano, infatti, che gli scontri avvenuti a Washington il 6 gennaio 2021 sono il risultato di un disegno criminoso pianificato, anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e posto in atto dal citato gruppo neo fascista, anti islamico e misogino dei “Proud Boys”.

In particolare, agli organi investigativi statunitensi risulta che il leader dei Proud Boys, insieme ad altri cinque membri del gruppo, abbia costituito, sin da dicembre 2020, una cellula nota come “Ministry of Self-Defense” in previsione degli eventi del successivo 6 gennaio.

Risulta altresì che il gruppo, nell’imminenza degli scontri avvenuti a Washington, abbia lanciato una raccolta di fondi in proprio favore con la causale “Travel Expenses for upcoming Patriot Events” (Spese di viaggio per i prossimi eventi patriottici) e che tale richiamo avrebbe consentito di raccogliere circa 5.500 USD in meno di una settimana.

Questo episodio e le recenti vicende italiane, evidenziano l’urgenza – per le strutture impegnate nell’attività di intelligence finanziaria e per i soggetti obbligati – di considerare nelle proprie valutazioni anche questo tipo di rischio, verificando, attraverso lo screening della clientela e il monitoraggio della relativa movimentazione, pur se di ammontare modesto, la presenza di evidenze di tipo predittivo del fenomeno in esame.

 

[*] Le opinioni espresse non impegnano la Banca d’Italia, Istituto di appartenenza del dott. Giampaolo Estrafallaces.
Pur condividendo entrambi gli autori il contenuto integrale del presente lavoro, i par. 1, 3, 4, 4.1, 4.2 e 5 sono attribuibili al dott. Giampaolo Estrafallaces ed i par. 2, 2.1, 2.2 sono attribuibili alla dott. Andrea Danielli.

[1] Nel solo anno 2019 EUROPOL ha registrato sei attentati di matrice etnico-razziale nell’UE: uno in Lituania, uno in Polonia e quattro nel Regno Unito. Il solo attacco portato a termine è quello che si è verificato nel Regno Unito il 16 marzo 2019, il giorno seguente gli attacchi condotti presso due moschee a Christchurch (Nuova Zelanda) che hanno procurato oltre 90 morti.

[2] A titolo d’esempio, sugli aspetti finanziari del terrorismo di ispirazione jihadista: Levi M., Combating the Financing of Terrorism. A History and Assessment of the Control of “Threat Finance”, in The British Journal of Criminology, 2010; Borlini L., The reform of the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing: from the 2012 FATF Recommendations to the New EU Legislation, in Diritto del commercio internazionale, fasc. 03, 2015; FATF, Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 2015; Campagnoli M., I nuovi volti del terrore. Dal terrorismo islamico al cyber terrorismo. Fenomenologia di una perturbante forma di violenza, 2017, Aragona V., Il contrasto al finanziamento del terrorismo. Criticità e innovazioni della nuova disciplina italiana, in Diritto penale Contemporaneo 1/2017; Kangdim Dingji Maza, Umut Koldaş, and Sait Aksit, Challenges of combating terrorist financing in the Lake Chad Region: a case of Boko Haram, in SAGE Open April-June 2020.

[3] In uso anche l’espressione “far-right extremists”, Heather J. Williams, Alexandra T. Evans, Jamie Ryan, Erik E. Mueller, Bryce Downing, The on-line extremist ecosystem, RAND Corporation, p. 3, December 2021. Cfr. infra paragrafo 4.1. Strumenti di intelligence e norme di riferimento.

Con riferimento alla situazione negli Stati Uniti si fa anche utilizzo all’espressione “Alt-Right movement” per indicare in particolare gruppi a carattere etno-nazionalista, cioè con tendenze cc.dd. “identitarie” caratterizzate per lo più dall’adesione alla teoria cospirazionista del “great replacement” o “genocide by substitution”, cioè l’idea di un complotto ordito da elite occulte per sostituire le popolazioni bianche con immigrati di origini diverse.

[4] La distinzione viene ottimamente illustrata da Bjørgo T., Ravndal J. A., Extreme-Right Violence and Terrorism: Concepts, Patterns, and Responses, International center for counter terrorism (ICCT), The Hague , september 2019.

[5] In seguito agli attentati terroristici dell’11 marzo 2004 a Madrid, i leader dell’UE hanno adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo, convenendo, fra l’altro, di istituire la carica di coordinatore antiterrorismo dell’UE incaricato di: a. coordinare le attività in materia di lotta al terrorismo all’interno dell’UE; b. presentare raccomandazioni e indicare al Consiglio settori prioritari d’azione; c. monitorare l’attuazione della strategia antiterrorismo dell’UE; d. mantenere una visione d’insieme di tutti gli strumenti dell’UE; e. assicurare al Consiglio sul follow-up delle decisioni da questi adottate; f. coordinarsi con i competenti organi che svolgono attività preparatorie delle decisioni del Consiglio, della Commissione e del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE); g. assicurarsi che l’UE svolga un ruolo attivo nella lotta al terrorismo; h. migliorare la comunicazione tra l’UE e i paesi terzi.

Come esempio dell’attività svolta in questo contesto dal Coordinatore antiterrorismo si può ricordare che di recente, lo stesso, con il documento “On-line gaming in the context of the fight against terrorism”, ha messo in guardia l’opinione pubblica sulle piattaforme digitali di gioco che pubblicizzare le attività terroristiche ed essere vettore della radicalizzazione dei giovani.

[6]Right-wing violent extremism and terrorism in the European Union: background information, Brussels, 30 August 2019 11756/19 ADD 1.

[7]In tal senso, Right-wing violent extremism cit., paragraph 1. Definition of right-wing extremist terrorism and European statistics.

[8] Priorities for the financial action task force (FATF) under the German Presidency – Objectives for 2020-2022.

[9]FATF REPORT, Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing June 2021, FATF, Paris, France. In argomento c’è da notare che, nonostante il titolo, il GAFI ha svolto un lavoro di ricerca che abbraccia l’intera area dell’estrema destra violenta. “This report is intended to increase the understanding of TF risks related to ERW among competent authorities, non-governmental bodies, the private sector, and the broader public.”, FATF REPORT, Ethnically cit., Report Objectives, p. 6.

[10] EUROPOL, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union terrorism situation and trend, REPORT 2020, 22 June 2021. Quest’ultimo, a differenza di quello del GAFI specificamente dedicato al terrorismo di riconducibile all’area ERW, affronta il terrorismo in tutte le sue forme, vale a dire: 1) terrorismo jihadista, 2) terrorismo etno-nazionalista e separatista,3) terrorismo di sinistra e anarchico, 4) terrorismo di destra, 5) terrorismo “monotematico”.

[11] Quanto al Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), si rammenta che con la Risoluzione 1373 del 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite richiese al Counter-Terrorism Committee di monitorare l’attuazione delle sue disposizioni in materia. A tal fine è stato istituito l’Executive Directorate in breve CTED.

[12] Il network RAN (Radicalisation Awareness Network) è in sostanza un think tank tematico, nato nel 2011 su iniziativa della Commissione Europea per contrastare la radicalizzazione attraverso la conoscenza dei percorsi e dei fattori che la determinano. Ciò avviene ricorrendo alle competenze di professionisti come assistenti sociali, operatori giovanili, insegnanti, operatori sanitari, rappresentanti delle autorità locali, agenti di polizia e agenti penitenziari, impegnati sia nella prevenzione che nella lotta all’estremismo violento in tutte le sue forme e nella riabilitazione e reintegrazione di soggetti prima qualificati come estremisti violenti. Il network produce report specialistici aggiornati, disponibili sul sito internet https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/radicalisation-awareness-network-ran/publications_en

Il think tank è finanziato dalla stessa Commissione Europea attingendo al proprio capitolo di spesa denominato Internal Security Fund (ISF), che per il periodo corrente (2021 – 2027) ammonta a 1,93 miliardi di euro.

[13] Schlegel L., RAN External Expert “Extremists’ use of gaming (adjacent) platforms. Insights regarding primary and secondary prevention measures”, Publications Office of the European Union, 2021. L’autore ha ricordato come dalle osservazioni del RAN alcune piattaforme digitali si sono trasformate in un “focolaio” che ha spinto alla radicalizzazione.

Tale tendenza è stata anche osservata da EUROPOL, il quale ha sottolineato come “There was an observed trend for right-wing extremists to use video games and gaming platforms to propagate ideology”, EUROPOL, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation cit., Trends and Executive Summary, p. 9.

[14] Il SOUFAN Center, operativo dal 2017, è un centro indipendente senza scopo di lucro che produce ricerche e analisi in tema di sicurezza globale e su questioni di politica estera con particolare attenzione al contrasto del terrorismo violento.

[15] Il SOUFAN Center ha segnalato la partecipazione all’evento del 6 gennaio 2021 noto come “Capitol Insurrection” a Washington, di numerosi appartenenti a gruppi di estrema destra noti come Oath Keepers e Proud Boys (v. infra paragrafo 5). Questi ultimi, in particolare, costituiscono un’organizzazione di destra anti islamica diffusa principalmente negli Stati Uniti ma con filiazioni anche in Australia e Europa, principalmente nel Regno Unito. Secondo le analisi condotte dal SOUFAN Center sull’attività della filiazione britannica dei Proud Boys, nota anche con la sigla PB-B, gli abbonati al canale Telegram riferibile all’associazione Proud Boys U.K. sono aumentati immediatamente dopo il 6 gennaio 2021 di circa il 35 per cento. Dai post e dai commenti sul canale Telegram affiliato a PB-B emerge l’attività del gruppo: attivismo (affissione di volantini ecc.); raccolta fondi; reclutamento; doxing relativi ad attivisti antifascisti; raccolta e diffusione di informazioni sull’attività dei Proud Boys statunitensi e di altri paesi; supporto per i membri dei Proud Boys accusati penalmente di aver partecipato alla “Capitol Insurrection” del 6 gennaio 2021; promozione di altri canali Telegram che diffondono opinioni estremiste; espliciti appelli alla violenza. The SOUFAN Center, A perfect storm: Insurrection, Incitement, and the Violent Far-Right Movement, Case study, Transatlantic Connections: The Proud Boys U.K. Telegram Channel, p. 23, October 2021.

[16]Con tale espressione si esprime in argomento il Comitato di sicurezza finanziaria nella versione dell’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (National Risk Assessment – NRA) aggiornata al 2018.

[17] Cfr. Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, luglio – dicembre 2020. In particolare, la Relazione richiama la condanna all’ergastolo pronunciata dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria il 24 luglio 2020, nell’ambito del processo, celebrato a carico di un esponente di vertice della criminalità organizzata di Melicucco (RC). Tale esponente viene indicato dagli inquirenti come colui che per conto della cosca Piromalli teneva i rapporti con la destra eversiva e frange deviate della massoneria.

Storicamente, le prime connessioni tra ‘ndrangheta e estrema destra sarebbero emerse in occasione dei disordini avvenuti a Reggio Calabria tra il 1970 e il 1971.

Il pentito Giacomo Lauro sostenne in proposito, che la ‘ndrangheta avrebbe partecipato materialmente a diverse azioni violente durante i disordini sebbene non vi siano conferme ufficiali o condanne, ma solo alcune inchieste giornalistiche, per esempio: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/23/i-moti-di-reggio-50-anni-fa-la-rivolta-nera-dei-boia-chi-molla-che-creo-un-nuovo-blocco-di-affari-e-potere-allombra-di-ndrangheta-e-massoneria/5876896/

Secondo il GAFI l’instaurazione di rapporti con gli attori della criminalità organizzata offre ai gruppi della destra etnorazzista l’opportunità di accedere a beni altrimenti soggetti a restrizioni o illeciti, come armi e documenti falsi, e attraverso questi incrementare le proprie attività illecite, FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 2, Sources of founding, paragraph 2.4 Criminal Activities, p. 18.

[18] Peraltro, nell’analisi si evidenzia che Il giudizio di minaccia “non significativa” non ha il significato di inesistente o irrilevante ma di intensità della minaccia molto contenuta”. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2019, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, Aggiornata al 2018, Sintesi, pag. 16.

[19] Riguardo allo svolgimento di attività illecite quali fonti di finanziamento, i gruppi della destra violenta non hanno la capacità di generare fondi attraverso il controllo del territorio, ad esempio estorcendo contributi a persone o a imprese come avvenuto nelle aree occupate nel quadrante siriano-iracheno dall’autoproclamato Stato Islamico (al-Dawla al-Islāmiyya).

Pertanto, alcuni dei gruppi ERW si sono autofinanziati commettendo reati “tradizionali” come rapine, frodi, traffico di droga, ecc.

Un esempio interessante è stato fornito al GAFI dalle Autorità spagnole che, prendendo le mosse dalla pubblicazione su Internet di un manifesto in materia di suprematismo bianco, nel giugno 2019 avevano avviato un’indagine nell’ambito della quale le autorità inquirenti rilevarono una somiglianza fra il contenuto del manifesto suprematista e quello dei comunicati pubblicati da autori di attacchi terroristici a sfondo etnico o razziale. A valle delle indagini, a settembre 2020 sono state arrestate due persone autrici della pubblicazione con contenuti radicali. Entrambi gestivano canali Telegram da cui venivano promosse e diffuse le loro teorie suprematiste e propugnata la creazione di “comunità bianche” isolate e autosufficienti in contesti rurali.

La documentazione raccolta ha consentito di apprendere che tali individui si stavano preparando per una “guerra razziale” diffondendo manuali sulla guerriglia o fabbricando armi e esplosivi.

L’approfondimento delle indagini ha portato all’arresto di ulteriori due persone coinvolte nel progetto di costituzione di “comunità rurali bianche” che si stavano apprestando ad acquisire terreni da destinare alla coltivazione illegale di marijuana, al fine di procedere alla sua vendita e ottenere profitti sufficienti per l’acquisizione di armi e materiale esplosivo per la commissione di azioni terroristiche.

In un altro caso venuto alla luce in Germania, le autorità hanno accertato che la rapina veniva usata come fonte di finanziamento dalla cellula neonazista nota come Nationalsozialistischer Untergrund, o NSU che l’Alta Corte Regionale di Monaco di Baviera, nel luglio 2018, ha dichiarato responsabile dell’omicidio di nove civili, di un agente di polizia e di tre attentati dinamitardi.

Complessivamente nel periodo 1998-2011 i membri della NSU hanno commesso una serie di rapine di cui 15 in banche. I fondi così ottenuti sono stati utilizzati per finanziare le spese dei membri (affitto, cibo, vestiario ecc.). Una parte minore dei fondi è stata utilizzata per finanziare altre rapine, ad es. noleggiare un camper per viaggiare, procurarsi armi. Alle Autorità tedesche risulterebbero anche finanziamenti da parte di altre organizzazioni tedesche di destra.

[20] Sebbene il crowdfunding risulti un metodo comune per raccogliere fondi da parte dei gruppi terroristici di qualsiasi matrice, sembra esserci una notevole differenza nei messaggi diffusi per invogliare la raccolta da parte di terroristi della destra estrema e quelli appartenenti a gruppi religiosi come ISIL e Al-Qaeda. Questi ultimi utilizzano una dialettica diretta a dissimulare le vere finalità della campagna di crowdfunding, per evitare di attirare l’attenzione da parte dei gestori della piattaforma e delle autorità, indicando, ad esempio, uno scopo legittimo come finalità caritatevoli e l’assistenza ai profughi.

Al contrario, i gruppi terroristici di matrice etnico-razziale dichiarano apertamente che i fondi raccolti non saranno destinati a terzi ma al finanziamento delle loro attività e a supporto della loro ideologia.

[21] Per la definizione di “social media” si veda Ceron A., Curini L., Lacus S. M., Social Media e Sentiment Analysis. L’evoluzione dei fenomeni sociali attraverso la rete, Spriger-Verlag Italia, 2014. Gli autori definiscono i social media come “…le piattaforme virtuali che permettono di creare, pubblicare e condividere contenuti i quali, a loro volta, sono generati autonomamente dai loro utenti”. Inoltre, gli autori distinguono nell’ambito dei Social Media i social network cioè le reti sociali. Per essere un social network occorre, sempre secondo gli autori citati, soddisfare tre condizioni minimali: devono esistere gli utenti del medium in questione, questi utenti devono essere collegati fra loro e deve esistere la possibilità di una comunicazione interattiva fra gli stessi. Tenuto presente queste ultime considerazioni, ad esempio, WIKIPEDIA non si può considerare un social network ma un “progetto collaborativo” in quanto gli utenti lavorano a contenuti che saranno disponibili all’intera rete, ma non sono collegati fra di loro.

[22] “This method, may receive further prominence with an increasing use of virtual assets (VA)…”, FATF REPORT, Ethnically or Racially cit.,, Chapter 2, Sources of founding, p. 9.

[23] Gerard D., Neo-Nazis Bet Big on Bitcoin (And Lost), Foreign Policy, 19 marzo 2019.

Concordano sul tema anche Keatinge T., Keen F. e Izenman K., Fundraising for Right-Wing Extremist Movements, The RUSI journal, 164, 2019.

[24] Lo stesso GAFI sottolinea la limitata disponibilità di informazioni circa i volumi di asset virtuali trattati da soggetti ERW. “Some ERW groups have used so called “privacy coins”, i.e. VAs that allow a user to maintain total anonymity when making blockchain transactions….However, notably there is limited information on the volume of funds being transferred in this way”,

[25] Chain Analysis Team, Alt-Right Groups and Personalities Involved In the January 2021 Capitol Riot Received Over $500K In Bitcoin From French Donor One Month Prior. Chain Analysis, January 14, 2021.

Chain alysis è una piattaforma blockchain che fornisce dati, software, servizi e ricerche ad agenzie governative, borse valori, istituzioni finanziarie, compagnie assicurative e di sicurezza informatica in numerosi paesi.

[26] Smith B., Why $500k Donation to Right-Wing Causes Does Not Signify Return of Bitcoin Fairy’, Bellingcat, 3 febbraio 2021.

[27] Il gruppo è noto anche come “The Silent Brotherhood” o “Bruders Schweigen”.

[28] Lane D.E., Deceived, Damned & Defiant The Revolutionary Writings Of David Lane, 14 Word Press, 1999.

[29] Il GAFI indica il Nordfront come movimento dedito alla organizzazione di attività paramilitari il cui obiettivo è quello di sovvertire l’ordine democratico, FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Annex A, Groups and Actors Mentioned in the Report, p. 41.

[30] Come rappresentato dal network promosso dalla Commissione Europea, RAN (Radicalisation Awareness Network), DLive, creato come alternativa allo streaming su YouTube e Twitch, ha contato più di 125.000 streamer attivi e ha registrato 5 milioni di utenti attivi mensili nell’aprile 2019. Schlegel L., RAN External Expert “Extremists’ use of gaming cit., Traditional gaming (adjacent) platforms, Publications Office of the European Union, 2021, p. 9.

La piattaforma incorpora un meccanismo incentivante in quanto la frequenza dei rapporti fra viewer e streamer è premiata mediante la possibile vincita di una valuta interna alla piattaforma detta “Lemon”.

Sebbene alcuni streamer estremisti di destra e esponenti del suprematismo bianco siano stati “deplatformizzati”, DLive è ancora considerato uno spazio favorevole agli estremisti e alla propaganda di destra.

Ciò è dovuto principalmente ad un’attività di moderazione dei contenuti assai blanda, che consente di postare messaggi di incitamento all’odio, all’antisemitismo, all’esaltazione degli ideali nazisti, nonché appelli alla violenza.

DLive inoltre ha svolto un ruolo anche durante l’assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti: alcuni partecipanti all’assalto hanno trasmesso in streaming l’evento in diretta e hanno coinvolto il pubblico che guardava il loro streaming dal quale hanno anche ricevuto donazioni.

Tutto ciò ha indotto il Congresso a inviare alla piattaforma DLive una nota nella quale ha manifestato preoccupazione per gli accadimenti.

[31] John Bambenek è il fondatore della Bambenek Consulting, una società di consulenza i cui servizi includono, oltre a servizi di intelligence, anche consulenza sulla sicurezza, audit di conformità, perizie e indagini nel comparto della criminalità informatica.

[32] Keatinge T., Keen F. e Izenman K., Fundraising for Right cit.

[33] Si tratta di un gruppo paramilitare neonazista con membri in Norvegia e Svezia fondato nell’agosto 2019 da membri del Nordic Resistance Movement in seguito a una scissione interna. FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Annex A, Groups and Actors Mentioned in the Report, p. 41.

[34] Con specifico riferimento all’organizzazione di concerti il GAFI, non a caso, rimarca che “La musica e i concerti svolgono un ruolo chiave nell’unificare e ampliare i gruppi neonazisti. I generi musicali noti come “Oi!” e “Rock against Communism” (RAC) sono uno dei principali elementi unificanti per i gruppi ERW in alcune regioni. Con la loro aggressività, costituiscono uno dei vettori di espressione dei gruppi neonazisti”, (trad. dell’a.), FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 4, Use of funds, paragraph 4.2, Propaganda, Recruitment and Networking, p. 29.

[35] Ad esempio, i marchi di abbigliamento sportivo Hoeltzer Reich e Our Fight Clothing Co., collegati al movimento RAM (Rise Above Movement) diffuso negli Sati Uniti, The SOUFAN Center, A perfect storm: Insurrection cit., Transatlantic connections, October 2021, p. 43.

[36] FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 2, Box 2.10 Fundraising Through Merchandise Sales, p. 16.

[37] La Corte Costituzionale Federale, con la sentenza del 17 gennaio 2017, ha stabilito che poiché l’NPD sostiene un concetto volto ad abolire l’ordinamento democratico vigente e intende sostituire il sistema costituzionale esistente con uno stato nazionale autoritario che aderisce all’idea di una “comunità popolare” etnicamente definita (Volksgemeinschaft), esprime una concezione politica non rispettosa della dignità umana ed è incompatibile con i principi democratici. Pertanto la Corte ne ha decretato l’incostituzionalità.

[38] All’inizio del 2018, la proprietà doveva essere messa all’asta dal tribunale distrettuale di Wetzlar mediante esecuzione forzata per estinguere i debiti della NPD. Tuttavia, a causa di un prestito concesso all’organizzazione da un membro della NPD, l’asta non ha avuto luogo.

[39] “Jurisdictions should ensure they are accurately assessing which NPOs could face actual TF risk and applying targeted mitigation measures. Countries should not use the potential for TF risk to justify broad-based restrictive measures on legitimate NPO activity”, FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 2, paragraph 2.5 Abuse of Non-Profit Organizations (NPOs), p. 19.

[40] È quanto realmente accaduto nel caso dell’attentato avvenuto in Germania presso la Sinagoga di Halle nel 2019: dall’analisi delle transazioni finanziarie dell’attentatore è emerso che i fondi sono stati utilizzati per acquistare materiali nei negozi di ferramenta o su eBay per produrre componenti di armi da fuoco tramite una stampante 3D. FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 4, Use of Funds, Box 4.2. Buying and Building Equipment, p. 28.

[41] United Nations Security Council, Counter terrorism Committee, Executive Directorate (CTED), Member States concerned by the growung and increasingly transnational threat of extreme right – wing terrorism, april 2020, disponibile all’indirizzo. https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted_trends_alert_extreme_right-wing_terrorism.pdf

[42] Un esempio di tale modus operandi è offerto dal comportamento tenuto dal terrorista norvegese Anders Behring Breivik che ha, dapprima, fatto aprire a sua madre tre conti bancari sui quali affluiva denaro che Breivik si procurava vendendo on-line falsi diplomi universitari.

Il denaro guadagnato in questo modo si è rivelato fondamentale per Breivik in quanto gli ha permesso di non svolgere alcun lavoro e dedicare tempo alla preparazione delle operazioni terroristiche che avrebbe perpetrato il 22 luglio 2011 e che hanno comportato la morte di 77 persone.

Infine, è stato notato che Breivik era in possesso di dieci carte di credito che ha utilizzato dall’aprile 2011, quando i conti correnti a sua disposizione risultavano ormai privi di provvista. Da quel momento la debole situazione finanziaria di Breivik divenne per lui un vincolo e non poté più rimandare l’operazione terroristica. FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 3, Movement of funds, Box 3.1.Far-Right Terrorist Attacks and Moving Funds Through FIs, p.22.

[43] Sull’argomento, Lorne L. Dowson, A Comparative Analysis of the Data on Western Foreign Fighters in Syria and Iraq: Who Went and Why?, february 2021, International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT).

[44] Solo le Autorità Tedesche hanno segnalato al GAFI di aver condotto in passato indagini al termine delle quali hanno scoperto grandi quantità di denaro guadagnate attraverso attività commerciali e concerti, trasferite utilizzando società offshore. FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 3, Movement of funds, Box 3.7, Examples of ERW groups concealing financial transactions, p. 26.

[45] “Whether an ERW group raises funds via wire transfers or cash, the group typically withdraw a significant portion of the funds to be used as cash”, FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 3, Movement of funds, paragraph 3.3 Cash, p. 23.

[46] In argomento, il GAFI: “The work done on identifying ERW-related financing has been more limited”, Ethnically or Racially cit., Chapter 5, Challenges and issues for further consideration, paragraph 5.5 Public Private Partnerships and Information Sharing, p. 36.

[47]Seeing themselves in a supreme position, the particular group considers it to be their natural right to dominate”, EUROPOL, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union terrorism situation cit., Right-wing terrorism, Terrorist and violent extremist attacks, p. 65. (Trad. dell’a.).

[48] EUROPOL, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union terrorism situation cit., Right-wing terrorism, Terrorist and violent extremist attacks, p. 65.

[49] Heather J. Williams, Alexandra T. Evans, Jamie Ryan, Erik E. Mueller, Bryce Downing, cit.

[50] Sulla nozione di “content analysis”, Klaus Krippendorff, Annenberg School of communication, University of Pennsylvania, Content analysis, an introduction to its Methodology, 2019, Sage pubblications, inc.

L’autore rammenta ai lettori “The term content analysys is about 70 years old. Webster’s Dictionary of the English language include the term in its 1961 edition, defining it as “analysis of the manifest and latent content of a body of communicated material (as a book or film) through classification, tabulation and evaluation of its key symbols and themes in order to ascertain its meaning and probable effect”. Successivamente l’autore precisa “content analysis is a research technique for making replicable and valid inference from text (or other meaningful matter) to the contexts of their use”, Content analysis, an introduction cit., 2 Conceptual foundation, 2.1 Definition, p. 24.

[51] “Sentiment analysis consists in analyzing texts to extract information. Basic sentiment analysis allows to determine the attitude of the author measuring the polarity (negative or positive) of such sentiment with respect to one particular topic”, Ceron A., Curini L., Lacus S.M., Porro G., Every tweet counts ? How sentiment analysis of social networks can improve our knowledge of citizens’ policy preferences. An application to Italy and France, Università degli Studi di Milano, 2012.

[52] Heather J. Williams, Alexandra T. Evans, Jamie Ryan, Erik E. Mueller, Bryce Downing, The on-line extremist ecosystem, cit.

[53] Il tema è ormai noto con l’espressione OSINT, acronimo di “Open Source INTelligence “. Sull’argomento Giovanni Nacci fa riferimento all’OSINT “…come una disciplina nel senso pieno del termine – ovvero con un sistema di metodi, di sistemi e prassi dotato di una propria epistemologia – che trova una sua ben precisa collocazione all’interno degli intelligence studies”, Nacci G., Open source intelligence abstraction layer: Proposta per una Teoria generale dell’intelligence delle fonti aperte, 2014, Edizioni Epochè.

[54] Nello specifico, le norme da prendere in considerazione ai fini delle analisi sopracitate sono per lo più contenute negli articoli 270 bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 270 ter (Assistenza agli associati), 270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270 quater 1 c.p. (Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo), 270 quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270 quinquies 1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 270 quinquies 2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).

[55] La norma, secondo la Cassazione (Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 12252), ha carattere speciale rispetto a quella contenuta nell’articolo 270 c.p. (Associazioni sovversive) in quanto per potersi configurare il reato ex articolo 270 bis c.p. occorre che si verifichi la sussistenza di un quid pluris consistente nella presenza nei programmi dell’associazione delle condotte indicate dall’articolo 270 sexies c.p. (cfr. infra nota 57 “Condotte con finalità di terrorismo”).

Tuttavia l’articolo 270 bis c.p., come evidenziato anche in rubrica, oltre a sanzionare le associazioni con finalità di terrorismo punisce quelle che perseguono la finalità di “eversione dell’ordine democratico”, ipotesi distinta rispetto a quella relativa all’associazione con finalità di terrorismo.

Infatti, così come l’azione terroristica potrebbe non essere necessariamente diretta all’eversione, potendo mirare al raggiungimento di altri obiettivi (ad esempio, obiettivi economici) d’altra parte, è ipotizzabile che la finalità eversiva sia perseguita attraverso atti, che pur violenti, non si esplichino attraverso lo spargimento del terrore nella collettività.

Ne deriva, almeno all’apparenza, una parziale sovrapposizione fra il contenuto dell’articolo 270 c.p. e quello dell’articolo 270 bis c.p.

In sostanza, a parte la finalità di terrorismo, le due norme messe a confronto fanno emergere tre distinte fattispecie:

  1. associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato (articolo 270 c.p., co. 1, primo periodo);
  2. associazioni dirette e idonee a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato (articolo 270 c.p., co. 1 secondo periodo);
  3. associazioni con finalità di eversione dell’ordine democratico (articolo 270 bis. c.p., co 1, secondo periodo).

Le norme utilizzano tre espressioni simili ma diverse (sovversione, soppressione e eversione) con riferimento a tre beni giuridici all’apparenza distinti (gli ordinamenti economici o sociali; l’ordinamento politico e giuridico; l’ordine democratico).

Riguardo questi ultimi la Corte di Cassazione ha stabilito che “la nozione di ordinamenti economici o sociali” non si riferisce alle istituzioni latamente intese ma ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la personalità dell’uomo attraverso l’esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione” (Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2013, n. 40111).

Per quanto invece attiene all’espressione ‘”eversione dell’ordine democratico”, la giurisprudenza ha evidenziato che a differenza della condotta terroristica, l’azione eversiva non ha lo scopo di “intimidire, destabilizzare o distruggere” ma quello più diretto di “sovvertire l’ordinamento costituzionale…disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale” (Cass. pen., sez. I, 5 novembre 1987, n. 11382). Ritorna, dunque, nel linguaggio della Corte di Cassazione il concetto di “sovversione” come sinonimo di “eversione”.

In dottrina, per “eversione dell’ordine democratico” si intende “il capovolgimento di quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Sato alla stregua delle previsioni costituzionali”. In tal senso, Garofoli G., Compendio di Diritto Penale, Capitoli I, I delitti contro la personalità dello Stato, paragrafo 3.2.5, p.27.

In ogni caso esistono due macro differenze fra le disposizioni ex articolo 270 c.p. e 270 bis c.p.:

  1. entrambe prendono in considerazione la condotta di colui che “promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni”, ma, in più l’articolo 270 bis c.p. sanziona anche colui che si limita semplicemente a finanziare l’associazione terroristica;
  2. la norma dell’articolo 270 c.p. prende in considerazione la commissione del fatto nel territorio dello Stato, elemento che non figura invece nella fattispecie ex articolo 270 bis c.p.

In realtà, la differenza tra le ipotesi criminose di cui agli articoli in discorso non appare netta e sicuramente non consiste nel requisito della violenza in quanto questa ricorre quale elemento costitutivo in entrambe le ipotesi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, sin dal 2004 ha escluso la possibilità di un concorso fra le due fattispecie affermando che il confronto fra i due reati consente di individuare un “rapporto di progressione” tale che la fattispecie più grave (articolo 270 bis c.p.) impedisce la contestuale configurabilità di un’associazione sovversiva a norma dell’articolo 270 c.p.

Ciò nonostante, se questo rapporto di progressione si può cogliere fra l’azione diretta alla sovversione e quella finalizzata all’eversione, affatto chiara la ragione che dovrebbe indurre a ritenere meno grave la soppressione violenta (cioè la sostanziale cancellazione) dell’ordinamento politico e giuridico dello stato (punito con la reclusione da cinque a dieci anni) rispetto all’eversione, pur essa violenta, dell’ordine democratico (punito con la reclusione da sette a quindici anni).

Infine l’articolo 270 bis c.p. pur sanzionando la condotta del finanziamento si pone in una posizione alternativa rispetto alla norma contenuta nell’articolo 270 quinquies 1(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo): stante infatti la riserva in favore dell’articolo 270 bis c.p. che punisce il finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo, la norma in discorso è evidentemente diretta a sanzionare la raccolta e l’erogazione di fondi a favore dei cc.dd. “lupi solitari”.

[56] Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2019, n. 10380.

[57] Articolo 270 sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo): “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

[58] Garofoli G., Compendio cit., Capitoli I, I delitti contro la personalità dello Stato, paragrafo 3.2.5, p.29.

[59] Per quanto riguarda il requisito del “grave danno” la Corte ha sostenuto che il riferimento al “contesto” sta a indicare la necessità di valutare la richiamata “gravità” contestualizzando gli episodi.

In sostanza, una condotta è suscettibile di determinare “grave danno” anche quando questo non dipenda solo da un singolo comportamento ma questo si innesti in una più ampia serie causale non necessariamente controllata o riconducibile a un singolo agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere l’intera azione (Cass. pen., sez. VI, 27 giugno 2014, n. 28009.

[60] Cass. pen., sez. V., 7 gennaio 2009, n. 75. Nel caso di specie, ad esempio, la Corte ha escluso la finalità di terrorismo in relazione a condotte di danneggiamento, imbrattamento e organizzazione di manifestazioni non autorizzate al fine di costringere il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a disporre il trasferimento di un detenuto ad un altro carcere.

[61] Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2015, n. 22126.

[62] “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

L’articolo in discorso è stato inserito nel codice penale dall’articolo 2 comma 1 lett. i del d. lgs 1° marzo 2018 n. 21 e corrisponde all’articolo 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, abrogato dall’articolo 7 d. lgs n. 21 del 2018, cit.

[63] Cass. pen. sez. I, 26 novembre 2019, n. 6933.

La fattispecie concreta riguardava l’attività di propaganda fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridionali, posta in essere da taluna attraverso il social network Facebook, sul quale commentava un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e l’Abruzzo, accompagnata dalla dicitura “il satellite vede bene, difendiamo i confini”, che commentava con l’inserimento della frase “Forza Etna, forza Vesuvio”. Con sentenza emessa il 15 marzo 2017 il Tribunale di Monza condannava l’imputata, mentre con sentenza emessa il 14 novembre 2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputata, in riforma della decisione appellata, la assolveva.

Da una parte il Tribunale di Monza riteneva che il post sopra citato inserito su Facebook, possedesse connotazioni discriminatorie e propagandistiche idonee a concretizzare la fattispecie di reato contestata. Infatti, al commento postato dall’imputata dovevano attribuirsi contenuti di discriminazione, accentuati dalla diffusione virale della comunicazione nella rete telematica, mentre di contrario avviso era la Corte di appello di Milano che riteneva la condotta posta in essere dall’imputata sprovvista di quelle connotazioni discriminatorie e propagandistiche indispensabili alla configurazione della fattispecie in contestazione, atteso che il contenuto del commento postato non possedeva caratteristiche tali da offendere il bene giuridico protetto dalla norma che allora era sostanzialmente contenuta nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993 n. 205 (c.d. decreto Mancino). Avverso la sentenza di appello la parte civile ricorreva per Cassazione.

La Corte sottolineò in prima battuta che il commento postato dall’imputata non poteva essere valutato per la sua astratta valenza discriminatoria, ma andava contestualizzato, cioè inserito nel contesto comunicativo, palesemente paradossale. Tenuto conto di ciò la Corte ritenne di condividere le conclusioni della Corte di appello di Milano che giudicava i commenti postati privi di connotazioni propagandistiche e, quindi, l’inidoneità offensiva dei toni – del tutto contrastanti con le più elementari regole del buon senso, ancorché spregevoli moralmente – utilizzati dall’imputata per manifestare il suo pensiero.

[64] A questi va, inoltre aggiunta, l’aggravante dell’comportamento negazionista o diretto a minimizzare in modo grave o a effettuare apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra contenuto nel co. 3 dell’articolo in commento.

Va, infine tenuto presente che il reato ex articolo 604 bis c.p. è un reato di pura condotta, perché “si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l’istigazione siano raccolte dai destinatari” ed “un delitto con dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, giacché la norma non richiede nell’agente uno scopo eccedente rispetto all’elemento materiale del reato” (Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581).

Nel concreto la decisione della Corte di Cassazione si riferisce ad un episodio sul quale si era pronunciato con sentenza dell’8 luglio 2004 il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, che dichiarava M.A. colpevole del reato di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, per aver diffuso sul circuito Internet, idee fondate sull’odio razziale o etnico e sulla discriminazione per motivi etnici e religiosi nei confronti della comunità ebraica.

Nel merito, il giudice aveva ritenuto che alcuni testi diffusi attraverso il predetto sito web contenessero idee di tipo razzista contro il popolo ebraico tali da integrare la diffusione da parte dell’imputato di idee fondate sull’odio razziale e sulla discriminazione etnica e religiosa.

In particolare, venivano citati i seguenti tre documenti:

a) “La mafia ebraica e i loro servi”;

b) “Movimento di resistenza popolare, l’alternativa cristiana”, che indicava gli obiettivi dell’organizzazione, tra i quali: “promuovere il patriottismo e la vera Cristianità in opposizione al razzismo sionista; svelare e combattere i rackets e la leadership disonesta ed il governo di minoranze ebraiche nella società; opporsi all’alta finanza satanica razzista sionista, controllata dall’ordine massonico, che punta alla schiavitù di ogni nazione e popolo e alla realizzazione del nuovo ordine mondiale”. In questo documento, inoltre, era dichiarato che “I nemici satanici di Dio e del popolo, rappresentati dal capitalismo di stato marxista, dal capitalismo liberale e dal sionismo in collaborazione con l’ordine massonico internazionale, hanno infiltrato la Chiesa con il disegno di distruggere la Civiltà cristiana e rimpiazzarla con una filosofia materialista della vita e con il mammonismo; è nostra intenzione, da veri cristiani, dichiarare Guerra Santa contro i nemici di Dio e della nostra Chiesa Cristiana (…). Le fondamenta cristiane sono attaccate da nemici interni che lavorano al soldo di padroni esterni”. Si tratta di “minoranze organizzate da intelligenze aliene, tutte legate all’ordine massonico-razzista-sionista del (OMISSIS) (letteralmente figli del patto, organizzazione massonica per soli ebrei), che si manifestano indifferentemente come marxismo di stato, capitalismo liberale, materialismo, new-age. Il loro intento è di disintegrare la Chiesa”;

c) “In guerra contro ZOG”, in cui si indicavano quali erano “le più gravi crisi epocali che rischiano di far affondare la nave dell’occidente ariano, distrutto e sfiancato dalle sifilidi della democrazia plutocratica e multirazziale”; si osservava che “siamo tutti soffocati dalla tirannide mondialista” che viene definita dagli ambienti nazional-razzisti con termine: “Z.O.G.”, ovvero: il Governo Sionista di Occupazione; e si prospettava “una azione politica di ampio respiro, volta alla strenua difesa della identità storica, razziale e culturale delle stirpi ariane a cui apparteniamo”.

La Corte di Cassazione, sottolineando come “i documenti incriminati non possono essere giustificati sulla base delle libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento proclamate dall’art. 33 Cost., comma 1, giacché anche queste libertà sono limitate dall’obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie”, ha altresì soggiunto che “ non può sostenersi che la motivazione religiosa della propaganda razzista escluda il reato, giacché nessuna norma speciale o generale prevede il fine religioso come causa di giustificazione”.

La Corte inoltre ha, inoltre, confermato il ricorrere dell’ipotesi di istigazione a commettere violenza per motivi razziali nello stesso nome del sito incriminato di cui faceva parte l’espressione “guerra santa contro Zog – Governo sionista di occupazione” in quanto ciò indicava inequivocabilmente un intento di fare proseliti per la guerra santa contro il dominio degli ebrei sul mondo”

[65] Si tratta di una fattispecie autonoma – rispetto alla mera partecipazione – diretta a sanzionare l’aiuto o la collaborazione anche saltuaria all’organizzazione da parte di un soggetto che ad essa non appartenga.

[66] Per quanto ovvio, la norma contenuta nell’articolo 604 bis c.p. persegue associazioni la cui attività, non mira a destabilizzare l’ordine attraverso atti terroristici o di eversione ex articolo 270 bis c.p., ma alla pura propaganda di idee contrarie ai principi costituzionali di eguaglianza e rispetto delle minoranze nonché la commissione di atti di violenza distinti da quelli qualificabili come atti con finalità di terrorismo”.

[67] Cass. pen., sez. III, 31 luglio 2013 n. 33179.

[68] Questa pratica è nota con il termine “doxing”.

[69] Cfr. articolo 1 co 2, lett. ff, d.lgs 231/2007: “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”

[70] Cfr. articolo 1 co 2, lett. ff bis, d.lgs 231/2007: “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

[71] Come noto l’articolo 3, co.4, lett. c, del d.lgs 231/2007, sottopone ai relativi obblighi i notai e gli avvocati quando, tra l’altro, assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

[72] Riguardo all’obbligo di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo rileva la definizione contenuta nell’articolo 2, co.6 d.lgs 231/2007 ai sensi del quale “s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più’ condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”. Pertanto, stante il richiamo alle leggi penali, andranno considerate le condotte rappresentate dall’articolo 270 sexies c.p. (cfr. nota 57)

[73] FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., Chapter 4, Use of funds, Box 4.6. Purchasing Equipment, p.31.

[74] Come più volte rappresentato dalle Autorità, l’indicatore non individua un’operazione da segnalare come sospetta ma evidenzia l’esigenza di condurre approfondimenti che attingano all’intero patrimonio aziendale. Solo al maturare del sospetto di finanziamento del terrorismo andrà trasmessa la segnalazione indicando i motivi del sospetto, anche richiamando il processo logico-deduttivo seguito (cfr. UIF, Provvedimento 4 maggio 2011, Allegato 1, Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette).

[75] Al riguardo, la Banca d’Italia nel Provvedimento in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, sottolinea l’utilità, ai fini dell’attribuzione del livello di rischio, anche delle informazioni provenienti da fonti giornalistiche autorevoli e richiama, fra i fattori di rischio elevato, indici reputazionali, fra i quali i “procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota al destinatario”.

[76] L’Annex A del FATF REPORT, Ethnically or Racially cit., è intitolato “ERW Groups and Actors Mentioned in the Report” e contiene la seguente precisazione “Questa tabella non è un elenco definitivo di attori ERW, ma semplicemente un elenco di gruppi e individui ERW citati nei casi presentati in questo report” (trad. dell’a.). In particolare, il GAFI cita i seguenti gruppi: Altermedia Deutschland, American Vanguard, The Atomwaffen Division, The Base, Blood and Honour, Combat 18, Českoslovenští vojáci v záloze, Generation Identitaire, League of the South, The Misanthropic Division, Národní a sociální fronta, National Christian Resistance Movement, National Democratic Party, National Socialist Underground, Nordadler (o anche Northern Eagles), Nordic Resistance Movement, Nordisk Styrka, The Proud Boys, QAnon, Schild & Vrienden, Sturmbrigade 44, Suidlanders, System Resistance Network, Weisse Wölfe Terrorcrew.

[77] Si tratta, in particolare, dei seguenti movimenti: Proud Boys (già citato dal GAFI), Oath Keepers, Three Percenters, Scottish Dawn, National Socialist Anti-Capitalist Action (NS131), System Resistance Network (SRN) e National Socialist Order (NSO) RAM (Rise Above Movement), The SOUFAN Center, A perfect storm: Insurrection cit., October 2021.

[78] A titolo di esempio, fra le fonti affidabili e indipendenti si può annoverare il think tank britannico Royal United Services Institute (RUSI) già intervenuto più volte sul tema.

In particolare, Raffaello Pantucci (RUSI Senior Associate Fellow) ha sottolineato il ruolo dell’organizzazione russa denominata Russian Imperial Movement (RIM) che – in relazione agli scontri con l’esercito regolare Ucraino – avrebbe fornito campi di addestramento a estremisti di destra provenienti dagli Stati Uniti schieratisi con le truppe secessioniste.

Cfr. Pantucci R., Cooperating in Tackling Extreme Right-Wing Ideologies and Terrorism, 18 December 2020, in RUSI Commentary.

L’autore soggiunge che gli Stati Uniti hanno messo al bando il RIM per i suoi collegamenti con varie reti terroristiche. In generale, tuttavia va tenuto presente che la reiterata individuazione di legami con la Russia rappresenta una costante con riferimento ai movimenti di estrema destra contemporanea, tant’è che la Russia offrirebbe, a San Pietroburgo, ospitalità al leader di uno delle più note organizzazioni di destra degli Stati Uniti, The Base.

A mero titolo di esempio, va sottolineato, come si evince dalla documentazione ufficiale messa a disposizione del pubblico da parte dell’Offices of United States Attorneys – District of Columbia, che ai disordini di Washington del 6 gennaio 2021 avrebbe partecipato anche tale Riley June Williams, ventiduenne della Pennsylvania, accusata dalle forze dell’ordine federali di essersi introdotta nel corso degli eventi citati nell’ufficio dello speaker della Camera dei Rappresentanti USA, e aver sottratto i dispositivi di memoria del suo computer, offrendoli successivamente ai servizi segreti russi (cfr. https://www.justice.gov/opa/page/file/1356226/download).

[79] EUROPOL ha infatti ricevuto segnalazioni da diversi paesi dell’UE circa la partecipazione di loro cittadini, conosciuti come estremisti di destra, al conflitto ancora in corso in Ucraina.

Generalmente, i movimenti di estrema destra sono divisi: alcuni, in particolare i movimenti di ispirazione neonazista sostengono l’Ucraina mentre altre frange dell’estrema destra sostengono le posizioni Russe. Ad esempio le Autorità Ceche hanno evidenziato che la maggior parte degli estremisti di destra sostengono i separatisti dell’Ucraina orientale, mentre, al contrario, i neonazisti cechi sono schierati dalla parte del “Battaglione Azov”, una milizia filo-ucraina accusata neonazismo e simpatie suprematiste bianche.

In questi casi potrebbe concretizzarsi la violazione dell’articolo 270 quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale) che punisce l’eventuale arruolatore con la reclusione da sette a quindici anni e, dal 2015 (articolo 1, D.L. 18 febbraio 2015 n. 7) l’arruolato con la reclusione da cinque a otto anni.

Rileva, rispetto alla fattispecie prevista dall’articolo 288 c.p. (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero), un duplice dolo specifico: a) il fine di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali; b) il fine di terrorismo ex articolo 270 sexies.

Va tuttavia considerato che il “reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale” troverebbe spazio per la sua applicazione laddove non sia applicabile l’articolo 270 bis c.p. cioè nel caso di contatti fra individui che non sono riconducibili ad alcuna forma associativa.

Infine, alcuni dubbi potrebbe ingenerare la circostanza che la disposizione parrebbe punire il semplice arruolamento, anche senza che sia necessario l’effettivo compimento di atti terroristici in quanto ciò confliggerebbe con la disciplina dell’irrilevanza dell’accordo criminoso ex articolo 115 c.p. secondo il quale “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo”.

[80] In tali casi potrebbe rilevare il reato ex articolo 270 quater 1, Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, che punisce con la reclusione da cinque a otto anni chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzate al compimento di condotte con finalità di terrorismo. In dottrina si sottolinea che le condotte rilevanti affinché si consumi il reato de quo devono essere idonee alla realizzazione in concreto dello scopo terroristico e, quindi, non assume rilevanza penale, la mera propaganda intesa come mera manifestazione di opinioni, rilevando la concreta divulgazione di materiali e di informazioni che siano diretti in maniera non equivoca al trasferimento all’estero per compiere attentati, Garofoli G., Compendio cit., paragrafo 3.3.3, p.32.

[81] EUROPOL segnala, al riguardo, che nella Repubblica Ceca il locale partito Neo Nazista ha svolto attività di formazione consistente nella preparazione fisica e alla partecipazione a tornei di mixed martial arts (MMA), EUROPOL, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union terrorism situation cit., Right-wing terrorism, Terrorist and violent extremist attacks, Paramilitary training and activities, p. 69. In tale ambito rileva il contenuto dell’articolo 270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale) che punisce con la detenzione da cinque a dieci anni chi addestra alla preparazione o all’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi, sostanze chimiche e batteriologiche nocive o pericolose con la finalità di terrorismo. Allo stesso modo è punito chi fornisce istruzioni per le finalità sopra indicate. I due comportamenti sono da tenere distinti in quanto l’addestramento postula un rapporto diretto fra l’addestrato e l’addestratore, anche non necessariamente fisico e in presenza, mentre l’atto di fornire istruzioni si realizza con divulgazione, ad esempio su un blog, di informazioni che non siano dirette a un soggetto specifico ma a un gruppo indistinto di persone ed è irrilevante in questo caso che i destinatari siano in grado di recepirle e sfruttarle in azioni di tipo terroristico.

Anche in questi casi è prescritto che ricorra un duplice dolo specifico: a) il fine di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali; b) il fine di terrorismo ex articolo 270 sexies

Per quanto ovvio, stante sempre la riserva in favore dell’articolo 270 bis. c.p. (“…al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis…”) l’articolo 270 quinquies c.p. delinea una condotta monosoggettiva cioè sanziona comportamenti che non rientrano in un contesto associazionistico operando in tale ultimo caso il disposto dell’articolo 270 bis c.p.

[82] Considerata l’assenza di informazioni robuste in merito al fenomeno trattato le istituzioni preposte alla conduzione del national risk assessment dovrebbero chiedere la collaborazione di soggetti dotati di competenze settoriali come le società di tecnologia digitale

[83] Per il Canada, si tratta in particolare dei gruppi denominato Blood and Honor, Combat 18, The Proud Boys, Divisione Atomwaffen e The Base. In particolare, Blood and Honor è stata identificata dalle Autorità Canadesi come una rete internazionale di ispirazione neonazista che attraverso il proprio ramo armato, Combat 18, ha compiuto azioni violente, inclusi omicidi e attentati dinamitardi.

In Germania, dal 2016, sono state bandite a livello federale, cinque associazioni di estremisti di destra: Altermedia Deutschland (gennaio 2016), Weisse Wölfe Terrorcrew (marzo 2016), Combat 18 Deutschland (gennaio 2020), Nordadler (giugno 2020) e Sturm-/Wolfsbrigade 44 (dicembre 2020).

Il Regno Unito ha vietato cinque gruppi di estrema destra: The Base, National Action (NA), Sonnenkrieg Division (SKD), Feuerkrieg Division (FKD) e Atomwaffen Division (AWD).

In Italia, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs 231/2007, è compito del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, procedere alla “designazione” a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali.

[84] Right-wing violent extremism and terrorism cit., Brussels, 30 August 2019 11756/19 ADD 1, p. 3.

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