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Giurisprudenza

Finanziamenti secondo buona fede e strumentalità con l’attività criminosa

29 Novembre 2022

Cassazione Penale, Sez. II, 25 novembre 2022, n. 44895 – Pres. Messini D’Agostini, Rel. Pardo

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione Penale si è espressa in materia di buona fede nella concessione del finanziamento bancario a soggetto poi risultato coinvolto in attività criminose.

Sul punto, la Cassazione evidenzia come il giudizio inerente la buona fede e l’incolpevole affidamento del creditore  deve risultare immediatamente rapportato ai contenuti della riscontrata finalizzazione illecita del finanziamento, rimarcandone i profili di leggibilità da parte dell’operatore del settore ove lo stesso si fosse attenuto al puntuale rispetto delle regole di verifica imposte dalla normativa e della prassi di riferimento.

In altre parole, occorrerà verificare se la banca, nell’occasione del finanziamento, abbia operato con la dovuta diligenza imposta dal ruolo, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti, imposti dalla disciplina di riferimento, che avrebbero determinato l’emersione delle situazioni in fatto destinate a disvelare la strumentalità criminosa.

Ai fini della valutazione del requisito della buona fede, nella concessione del credito bancario, la Cassazione ha dettato due precisi principi di diritto:

  • la prova della buona fede non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio;
  • per l’esclusione del credito non basta, tuttavia, che l’erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre piuttosto che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza sia espressamente sintomatico della mancanza di buona fede.

Sul punto, nessuno degli elementi evidenziati nel caso di specie può ritenersi idoneo a provare che nei singoli finanziamenti siano state violate le regole di diligenza per la concessione degli affidamenti bancari nella fase istruttoria e di concessione del mutuo (omessa valutazione dei profili di rischio- concessione di prestiti per importi superiori alle garanzie- mancanza di fideiussioni od altre garanzie reali etc…); ed anzi, è stato evidenziato come la concessione dei mutui sia avvenuta in anni in cui non c’erano elementi sufficienti dai quali desumere il coinvolgimento dell’imputato in attività criminose.


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