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Giurisprudenza

Finanziamenti discendenti e condizioni per la postergazione

1 Ottobre 2025

Andrea Galleano, Notaio in Trento, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18599 – Pres. Terrusi, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza dell’8 luglio 2025, n. 18599, la Corte di Cassazione (Pres. Terrusi, Rel. Amatore), in tema di postergazione dei finanziamenti discendenti, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinques C.c., devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della società controllata tramite l’intermediazione di altra società controllante la società finanziata e a sua volta controllata dalla finanziatrice (cd. finanziamento discendente)».

Come noto, l’art. 2467-quinquies C.c. estende il regime di postergazione previsto dall’art. 2467 C.c. ai finanziamenti effettuati in favore della società “da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti”.

La postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali opera soltanto a condizione che i finanziamenti medesimi siano stati “concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Con l’ordinanza de qua, la Cassazione chiarisce che la norma trova applicazione tanto nel caso in cui la società esercitante l’attività di direzione e coordinamento effettui direttamente il finanziamento, quanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia posto in essere in via mediata tramite una diversa società soggetta al controllo della medesima società controllante la società finanziata.

L’interpretazione offerta dalla Suprema Corte consente quindi di evitare che il combinato disposto di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies, c.c. possa essere agevolmente eluso da parte della società che esercita attività di direzione e coordinamento, avvalendosi dell’intervento finanziario di un’altra società controllata, con pregiudizio dei creditori sociali.

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