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Approfondimenti

Finanziamenti assistiti da garanzia statale: rischi AML e profili penali

30 Aprile 2026

Patrizio Cortesini, U.O. Audit Rete, Iccrea Banca

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza la natura giuridica dei finanziamenti assistiti da garanzia statale, evidenziandone la configurabilità quale fattispecie “ibrida”, caratterizzata dalla coesistenza di elementi pubblicistici e privatistici. In tale prospettiva, il contributo approfondisce i principali profili di rischio antiriciclaggio e le possibili qualificazioni penali delle condotte, con particolare riferimento alla distinzione tra fase di concessione e fase di utilizzo delle somme.


1. Introduzione

Obiettivi e metodologia dell’articolo

Il presente articolo analizza i profili di rischio antiriciclaggio connessi ai finanziamenti assistiti da garanzia statale, con particolare attenzione alle possibili anomalie operative che possono emergere nella fase di utilizzo delle somme erogate. Tali strumenti rappresentano un’importante misura di sostegno al tessuto economico nazionale[1], in particolare per le piccole e medie imprese, ma al contempo possono esporre gli intermediari finanziari a specifici profili di rischio qualora si verifichi un disallineamento tra la finalità dichiarata del finanziamento e l’effettivo impiego delle risorse.

In questo contesto, il lavoro si propone di evidenziare come l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio non dipenda esclusivamente dalla presenza di regole e procedure formalmente corrette, ma anche dalla capacità dell’intermediario di monitorare in modo sostanziale l’operatività dei clienti e di intercettare tempestivamente eventuali indicatori di anomalia.

L’analisi prende in considerazione il ruolo dei presidi di controllo interni agli intermediari finanziari, tra cui le attività di audit e di monitoraggio delle operazioni, evidenziando come tali strumenti possano contribuire in maniera significativa all’individuazione di possibili utilizzi difformi delle somme finanziate.

La metodologia adottata combina l’esame del quadro normativo antiriciclaggio con l’osservazione delle prassi operative riscontrabili nell’ambito dei controlli sugli intermediari finanziari. In particolare, il lavoro integra l’analisi teorica con l’esame di casi di studio relativi a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, al fine di individuare i principali indicatori di rischio e proporre possibili strumenti di rafforzamento dei presidi di controllo.

L’obiettivo dell’elaborato è quindi quello di contribuire alla riflessione sul ruolo dei sistemi di controllo nella prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo dei finanziamenti garantiti dallo Stato, evidenziando come il monitoraggio post-erogazione rappresenti una fase particolarmente rilevante per l’efficacia complessiva del controllo.

Limiti dell’elaborato e tutela della riservatezza

Al fine di garantire la tutela della riservatezza, privacy e il rispetto delle norme in materia di segreto professionale, tutti i casi richiamati sono stati ricostruiti in forma anonima e rielaborati, esclusivamente a fini didattici e di studio. Le considerazioni svolte non intendono formulare giudizi su singole posizioni o strutture operative, ma mirano a far emergere logiche di controllo, profili di rischio e possibili aree di miglioramento.

2. Inquadramento normativo

L’analisi dei rischi antiriciclaggio connessi ai finanziamenti assistiti da garanzia statale richiede un preliminare inquadramento del quadro normativo di riferimento, che si articola su due livelli principali: la disciplina di prevenzione del riciclaggio e la normativa penale in materia di utilizzo illecito di risorse pubbliche.

Sotto il primo profilo, il sistema di prevenzione del riciclaggio è disciplinato, nell’ordinamento italiano, dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale decreto costituisce il pilastro della normativa antiriciclaggio nazionale e definisce gli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari, tra cui l’adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette.

La disciplina è stata progressivamente rafforzata a livello europeo attraverso la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), che ha introdotto un approccio basato sulla valutazione del rischio (risk-based approach), imponendo agli intermediari l’adozione di presidi di controllo proporzionati al livello di rischio individuato. Successivamente, la Direttiva (UE) 2018/843 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio) ha ulteriormente rafforzato il quadro regolamentare, ampliando gli obblighi di trasparenza e introducendo misure più incisive in materia di identificazione della titolarità effettiva e di cooperazione tra autorità competenti.

Accanto alla normativa antiriciclaggio, assumono rilievo le disposizioni penali relative all’indebito utilizzo di risorse o agevolazioni pubbliche. In particolare, il codice penale prevede diverse fattispecie potenzialmente rilevanti nei casi di utilizzo difforme di finanziamenti assistiti da garanzia statale. Tra queste si segnala l’art. 316-bis c.p., che disciplina il reato di malversazione a danno dello Stato, configurabile quando il beneficiario di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici non destini le somme ricevute alle finalità per le quali sono state concesse.

Il reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p., ricorre quando il beneficiario di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici destina le somme ricevute a finalità diverse da quelle per cui sono state erogate.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato si consuma nel momento in cui i fondi pubblici vengono distratti dalla loro destinazione pubblicistica (Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2010, n. 40830).

In relazione ai finanziamenti garantiti dallo Stato durante l’emergenza pandemica, la Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dalla normativa emergenziale può integrare il reato di malversazione a danno dello Stato (Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2022, n. 28416).

Rileva inoltre l’art. 316-ter c.p., relativo all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che punisce chi consegue indebitamente contributi o finanziamenti pubblici mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute.

Ulteriore fattispecie di particolare rilevanza è quella prevista dall’art. 640-bis c.p., che disciplina la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, configurabile qualora il soggetto ottenga il beneficio mediante artifici o raggiri idonei a indurre in errore l’amministrazione o l’ente erogatore.

In tale contesto normativo, l’attività di controllo svolta dagli intermediari finanziari assume un ruolo centrale nella prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo distorto delle risorse assistite da garanzia pubblica, in quanto consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie operative e di rafforzare l’efficacia complessiva dei presidi antiriciclaggio.

3. I finanziamenti assistiti da garanzia statale e i profili di rischio antiriciclaggio

I finanziamenti assistiti da garanzia statale rappresentano uno strumento di sostegno rilevante per il tessuto economico, in particolare per le piccole e medie imprese. Tali misure, pur perseguendo finalità di politica economica e di supporto alla liquidità, possono tuttavia esporre gli intermediari finanziari a specifici profili di rischio antiriciclaggio[2], soprattutto nella fase successiva all’erogazione delle somme.[3]

Dal punto di vista AML, il rischio principale è rappresentato dalla possibile differenza tra la finalità dichiarata in sede di richiesta del finanziamento e l’effettivo utilizzo delle risorse. L’intervento pubblico, sotto forma di garanzia, riduce il rischio di credito e l’assorbimento patrimoniale per l’intermediario, che può infatti determinare un abbassamento della soglia di attenzione da parte delle strutture operative, rendendo necessario un rafforzamento dei presidi di controllo nella fase di utilizzo della provvista.

Ulteriori fattori di rischio e verifica sono correlati alle caratteristiche soggettive delle imprese beneficiarie, quali la recente costituzione, la limitata storicità bancaria, la presenza di assetti societari opachi o di dinamiche societarie anomale. In tali contesti, il finanziamento assistito da garanzia statale può essere utilizzato come strumento per la movimentazione di fondi non coerenti con l’attività dichiarata o per il trasferimento di risorse verso soggetti terzi.

4. Indicatori di anomalia nella fase di erogazione e post-erogazione

L’individuazione tempestiva dei rischi connessi ai finanziamenti assistiti da garanzia statale richiede un’analisi dettagliata delle fasi di erogazione e di utilizzo delle somme. In sede di revisione, particolare attenzione è rivolta alla verifica della coerenza economico-finanziaria dell’operazione e alla presenza di elementi che possano costituire indicatori di anomalia.

Nella fase prodromica all’erogazione, assumono rilievo situazioni quali l’incompatibilità tra l’importo richiesto e la capacità reddituale dell’impresa, la presenza di soci o amministratori privi di adeguata esperienza nel settore di attività dichiarato, nonché l’assenza o non completezza di documentazione idonea a supportare e riscontrare la finalità dell’investimento. Tali elementi, pur non costituendo di per sé presupposti di illiceità, possono rappresentare segnali di attenzione da valutare in un’ottica antiriciclaggio e del merito del credito.

Nella fase successiva all’erogazione del finanziamento, l’attenzione dei controlli antiriciclaggio si concentra prevalentemente sulle modalità di utilizzo delle somme e sulla loro coerenza rispetto alla finalità dichiarata in sede di istruttoria e al fondo di Garanzia. In tale ambito, assumono particolare rilevanza gli indicatori di rischio connessi a prelievi in contanti di importo significativo[4] ripetuti o frazionati, ai trasferimenti verso soggetti terzi non direttamente riconducibili al progetto finanziato o alla società, nonché all’assenza di pagamenti tracciabili a favore dei fornitori indicati nella documentazione iniziale di supporto all’investimento.

L’analisi delle movimentazioni consente di valutare se l’operatività riscontrata sui rapporti risulti compatibile con il piano economico-finanziario presentato e con la natura dell’intervento dichiarato, evidenziando eventuali disallineamenti tra la destinazione formale delle risorse e il loro impiego effettivo. Tali disallineamenti, pur non configurando automaticamente profili di illiceità, rappresentano elementi di attenzione che richiedono ulteriori approfondimenti in chiave antiriciclaggio e un possibile aggiornamento per mezzo di una adeguata verifica.

In tale contesto, assumono rilievo anche i controlli aggiornati presso la Camera di Commercio, finalizzati a verificare lo stato di attività dell’impresa beneficiaria, nonché l’eventuale intervenuta variazione della compagine sociale, la modifica degli assetti di controllo o la realizzazione di operazioni straordinarie, quali cessioni di ramo d’azienda. Tali elementi possono incidere in modo significativo sulla valutazione del rischio e sulla coerenza complessiva dell’operazione, rendendo necessario un aggiornamento del profilo del cliente e delle misure di controllo applicate.

5. Analisi di casi di studio anonimizzati su finanziamenti assistiti da garanzia statale

Al fine di illustrare in maniera concreta il rischio antiriciclaggio connessi ai finanziamenti assistiti da garanzia statale, si propone l’analisi di due casi studio ricostruiti in forma anonimizzata e rielaborata, ispirati a schemi operativi e casistiche di settore rilevanti ai fini dell’analisi antiriciclaggio. I casi sono presentati esclusivamente a fini didattici e di analisi metodologica e non fanno riferimento a posizioni reali identificabili.

Caso di studio n. 1 – Finanziamento garantito per investimenti in attività stagionale

Il primo caso riguarda una pratica di finanziamento chirografario assistita da garanzia statale, concessa a favore di un’impresa operante in un settore caratterizzato da elevata stagionalità e forte dipendenza dall’andamento climatico e turistico. La finalità dichiarata dell’operazione era rappresentata da investimenti aziendali destinati a interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture operative, supportati da un piano economico-finanziario pluriennale e da documentazione previsionale di spesa.

In fase istruttoria, pur in presenza di una storicità aziendale dichiarata, emergeva che il rapporto era di recente apertura e si evidenziava una capacità reddituale contenuta e una sostenibilità del servizio del debito prossima alla soglia minima di equilibrio, come evidenziato dall’indicatore DSCR pari a poco più dell’unità. La documentazione a supporto dell’investimento risultava parziale, in quanto non accompagnata da evidenze contrattuali definitive o da tracciabilità preventiva dei flussi verso il fornitore indicato.

A seguito dell’erogazione, l’analisi dell’operatività condotta nell’ambito dell’Audit Interno ha evidenziato un utilizzo delle somme non pienamente coerente con la finalità dichiarata. In particolare, una quota rilevante dell’importo finanziato risultava utilizzata mediante prelievi in contanti di ammontare significativo e mediante trasferimenti verso i soci dell’impresa, in assenza di giustificazioni economiche direttamente riconducibili al progetto di investimento. Parallelamente, non risultavano movimenti tracciabili verso il fornitore indicato nella documentazione iniziale, né pagamenti coerenti con l’esecuzione dei lavori programmati.

Tali elementi hanno generato una significativa incertezza e sospetto circa la destinazione effettiva delle risorse[5] e la coerenza complessiva dell’operazione, configurando un profilo di rischio antiriciclaggio elevato, soprattutto in relazione all’utilizzo di fondi assistiti da garanzia pubblica. Il caso ha reso necessario un approfondimento mirato, finalizzato alla richiesta di documentazione integrativa, alla revisione del profilo di rischio del cliente e al rafforzamento del monitoraggio post-erogazione.

Caso di studio n. 2 – Finanziamento garantito per esigenze di liquidità operativa

Il secondo caso concerne una pratica di finanziamento assistita da garanzia statale concessa a favore di un’impresa individuale operante nel settore agricolo, già affidata presso l’intermediario e con una relazione bancaria consolidata. La finalità dichiarata del finanziamento era rappresentata da esigenze di liquidità connesse al pagamento del personale e all’acquisto di scorte, in un contesto operativo caratterizzato da ciclicità produttiva e fabbisogni finanziari variabili nel corso dell’anno.

Successivamente all’erogazione, l’analisi delle movimentazioni ha evidenziato un utilizzo parziale delle somme in modo non coerente rispetto alla destinazione dichiarata. Una parte significativa dell’importo finanziato risultava infatti trasferita, mediante bonifici, verso altro intermediario, per poi essere ulteriormente destinata a soggetti terzi con causali riconducibili a prestiti infruttiferi.

Ulteriori importi risultavano utilizzati attraverso prelievi frazionati di contante, effettuati sia tramite sportelli automatici sia allo sportello.

La combinazione di trasferimenti verso soggetti terzi non direttamente collegati all’attività d’impresa, l’assenza di evidenze documentali a supporto delle causali indicate e l’utilizzo significativo del contante hanno determinato un disallineamento rilevante tra la finalità dichiarata e l’operatività effettivamente riscontrata. Tale disallineamento ha richiesto un approfondimento in chiave antiriciclaggio, volto a valutare la presenza di un possibile utilizzo difforme delle somme[6].

Valutazioni di sintesi

Entrambi i casi analizzati evidenziano come, nell’ambito dei finanziamenti assistiti da garanzia statale, il rischio antiriciclaggio si manifesti con particolare intensità nella fase post-erogazione, rendendo essenziale un monitoraggio tempestivo e sostanziale delle modalità di utilizzo delle somme. In tali contesti, l’assenza di tracciabilità, l’utilizzo significativo del contante, i trasferimenti verso soggetti terzi e le variazioni nella struttura economico-finanziaria dell’impresa rappresentano indicatori di rischio che richiedono un’attenta valutazione.

L’analisi condotta conferma il ruolo centrale dell’Audit Interno quale presidio di intercettazione delle anomalie operative e di supporto al rafforzamento dei controlli antiriciclaggio, in un’ottica di tutela

dell’intermediario e di prevenzione dei rischi normativi e reputazionali connessi all’impiego di risorse assistite da garanzia pubblica.

6. Valutazione della coerenza tra finalità dichiarata e utilizzo delle somme

L’analisi della coerenza tra la finalità dichiarata e l’utilizzo effettivo delle risorse rappresenta un passaggio cruciale nell’ambito dei finanziamenti assistiti da garanzia statale. In tale contesto, l’Audit Interno valuta se le movimentazioni riscontrate risultino compatibili con il progetto finanziato e se siano supportate da adeguata documentazione giustificativa.

Nel caso esaminato, la presenza di prelievi in contanti e di trasferimenti ai soci, in assenza di evidenze documentali riconducibili all’investimento dichiarato, ha evidenziato un disallineamento significativo rispetto alle previsioni iniziali. Tale circostanza, pur non consentendo di formulare automaticamente giudizi di illiceità, configura un elevato profilo di rischio che richiede ulteriori approfondimenti e un rafforzamento dei presidi di controllo.

La valutazione dell’Audit Interno si concentra pertanto sulla necessità di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, nonché sull’opportunità di rivedere il profilo di rischio del cliente e di fare un nuovo aggiornamento di adeguata verifica.

7. Profili di responsabilità penale nei finanziamenti assistiti da garanzia statale

Appare utile interrogarsi sui possibili profili di responsabilità penale connessi all’utilizzo dei finanziamenti assistiti da garanzia statale, con particolare riferimento alla distinzione tra la posizione del soggetto beneficiario e quella dell’intermediario finanziario.

È stato evidenziato come il rischio penale risulti prettamente concentrato in capo al beneficiario del finanziamento. In presenza di un utilizzo delle somme non coerente con la finalità dichiarata, il profilo soggettivo che può assumere rilievo è quello del dolo, inteso come consapevole e volontaria destinazione delle risorse a scopi diversi rispetto a quelli rappresentati in sede di richiesta del finanziamento e dell’agevolazione pubblica.[7]

Con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta, è stato osservato come, nel caso dei finanziamenti assistiti da garanzia statale, l’ipotesi di reato configurabile possa risultare più agevolmente riconducibile a fattispecie di falso, piuttosto che al reato di malversazione ad eccezione di un utilizzo palesemente difforme. Tale aspetto trova fondamento nella natura della garanzia pubblica, che non si configura come erogazione diretta di risorse finanziarie, bensì come un beneficio/agevolazione pubblico volto a facilitare l’accesso al credito, basato su dichiarazioni e rappresentazioni rese dal beneficiario in fase istruttoria e direttamente ai fondi di garanzia pubblica. In questa prospettiva, la rilevanza penale può emergere già nella fase di ottenimento della garanzia, qualora essa sia conseguita mediante dichiarazioni mendaci, incomplete o comunque non veritiere, idonee a incidere sul processo decisionale dell’ente gestore della garanzia e dell’istituto di credito.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si configura quando il soggetto ottiene il beneficio economico mediante artifici o raggiri idonei a indurre in errore l’ente erogatore o il soggetto incaricato della gestione della procedura. In tal senso, la Corte di Cassazione ha chiarito che il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ricorre quando gli artifici o raggiri siano finalizzati all’ottenimento indebito di contributi o finanziamenti erogati da soggetti pubblici o comunque riconducibili alla sfera pubblicistica (Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7737).

Con riferimento alla fase successiva all’erogazione, la giurisprudenza ha evidenziato come la condotta penalmente rilevante possa configurarsi anche quando il beneficiario destini le risorse ottenute a finalità diverse rispetto a quelle per le quali il finanziamento è stato concesso. In tali ipotesi può trovare applicazione la fattispecie di cui all’art. 316-bis c.p., relativa alla malversazione a danno dello Stato. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che il reato si realizza quando il soggetto beneficiario destini le somme erogate a finalità diverse rispetto a quelle per cui il finanziamento pubblico è stato concesso, trattandosi di un reato che si consuma nel momento della distrazione delle somme dalla loro destinazione pubblicistica (Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2010, n. 40830).

Tali orientamenti giurisprudenziali evidenziano come il profilo penalmente rilevante possa emergere sia nella fase di ottenimento del finanziamento, qualora il beneficio sia conseguito mediante dichiarazioni non veritiere, sia nella fase successiva di utilizzo delle risorse, qualora le somme siano destinate a finalità diverse rispetto a quelle dichiarate.

È stato altresì chiarito che la condotta penalmente rilevante non è necessariamente legata all’effettiva escussione della garanzia o al successivo andamento del rapporto di finanziamento, potendo perfezionarsi già con l’indebito conseguimento del beneficio della agevolazione pubblica, qualora basato su una rappresentazione fraudolenta della finalità o delle condizioni dell’operazione.

Diversamente, l’estensione della responsabilità penale all’intermediario finanziario è di difficile configurazione. In particolare, l’ipotesi di un concorso colposo dell’intermediario nel reato del beneficiario, pur teoricamente ipotizzabile, appare di complessa applicazione, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare una consapevole partecipazione o una cooperazione causale rilevante nella condotta illecita (trattandosi di reati puniti esclusivamente a titolo di dolo). La mera carenza o inefficacia dei controlli, se non accompagnata da profili di consapevolezza o volontarietà, difficilmente può tradursi in una responsabilità penale diretta dell’operatore della banca.

Infine, è stato osservato come i report e le evidenze prodotte nell’ambito delle attività di controllo, inclusi quelli riconducibili all’attività di Audit Interno, non determinino automaticamente un coinvolgimento penale degli attori della banca. Tali documenti possono tuttavia assumere rilievo sotto il profilo probatorio qualora acquisiti dall’autorità giudiziaria, contribuendo alla ricostruzione dei fatti e, in taluni casi, anche a dimostrare l’esistenza di presidi organizzativi e di controllo idonei a escludere una responsabilità penale diretta dell’intermediario.

8. Best practice operative per il rafforzamento dei presidi di controllo

Alla luce dei profili di rischio emersi, l’attività di Audit Interno consente di individuare alcune best practice operative finalizzate a rafforzare i presidi antiriciclaggio sui finanziamenti assistiti da garanzia statale.

In primo luogo, appare opportuno prevedere un monitoraggio rafforzato nella fase post-erogazione, con particolare attenzione alle prime movimentazioni effettuate sui rapporti beneficiari della provvista. L’analisi tempestiva delle modalità di utilizzo delle somme consente infatti di intercettare eventuali anomalie prima che queste si consolidino nel tempo; una alternativa può essere quella del vincolo delle somme con svincolo successivo solo dietro idonea documentazione presentata.

Ulteriori metodi per il rafforzamento della tracciabilità dei flussi finanziari possono declinarsi nella richiesta di evidenze documentali a supporto dei pagamenti effettuati e la limitazione o il blocco sull’utilizzo del contante in presenza di finanziamenti destinati a specifici investimenti.

L’implementazione degli elementi di anomalia evidenziati nell’elaborato se inseriti come indicatori specifici nei sistemi di transaction monitoring consentirebbero di rafforzare il controllo sulle operazioni assistite da garanzia statale. In aggiunta, l’introduzione di alert dedicati permetterebbe agli operatori di individuare con maggiore immediatezza il rischio associato alle singole erogazioni, migliorando l’efficacia dei presidi antiriciclaggio e contribuendo alla riduzione del rischio complessivo per l’intermediario.

In tale ottica, le risultanze dell’attività di Audit Interno possono costituire un utile strumento di feedback verso le strutture centrali, contribuendo all’aggiornamento delle policy e delle procedure antiriciclaggio, in particolare con riferimento ai presidi applicabili ai finanziamenti assistiti da garanzia statale.

9. Conclusioni

Il presente contributo analizza il ruolo della funzione di audit nei controlli antiriciclaggio all’interno dei gruppi bancari, evidenziandone il contributo quale presidio fondamentale per la verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni. L’analisi evidenzia come tale funzione rappresenti un punto di osservazione privilegiato per l’individuazione di criticità operative e di comportamenti potenzialmente anomali.

Un focus specifico è stato dedicato ai finanziamenti assistiti da garanzia statale, ambito nel quale il rischio antiriciclaggio si manifesta con maggiore intensità nella fase di utilizzo delle somme. L’analisi dei casi di studio anonimizzato ha consentito di evidenziare come l’assenza di tracciabilità, l’utilizzo del contante e la divergenza tra finalità dichiarata e operatività effettiva rappresentino elementi di attenzione che richiedono un rafforzamento dei presidi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista del diritto penale, la disamina a permesso di evidenziare come, nei finanziamenti assistiti da garanzia statale, il rischio penale si concentri prevalentemente in capo al beneficiario, soprattutto in presenza di dichiarazioni mendaci o di un utilizzo delle somme non coerente con la finalità dichiarata. In tali ipotesi, la condotta appare più agevolmente riconducibile, nella fase di richiesta, a fattispecie di falso o indebita percezione del beneficio, mentre nella fase di utilizzo può integrare, a seconda delle modalità concrete, ipotesi di malversazione ovvero di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in considerazione della natura della garanzia quale beneficio pubblico. Diversamente, la configurabilità di una responsabilità penale dell’intermediario risulta di difficile applicazione, specie sotto il profilo del concorso colposo, trattandosi di reati puniti solo a titolo di dolo. In questo contesto, l’attività di Audit Interno assume rilievo quale presidio di tutela, anche sotto il profilo probatorio.

Alla luce delle evidenze emerse, il lavoro ha proposto alcuni best practice operative volte a rafforzare il sistema antiriciclaggio, con particolare riferimento al monitoraggio post-erogazione dei finanziamenti garantiti e all’integrazione degli indicatori di rischio specifici nei processi di controllo.

I risultati dell’analisi evidenziano come il rafforzamento dei presidi di monitoraggio post-erogazione rappresenti uno strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni di utilizzo distorto delle risorse assistite da garanzia pubblica.

In conclusione, i finanziamenti assistiti da garanzia statale presentano una struttura peculiare, collocandosi a metà tra il finanziamento bancario e l’intervento pubblico nell’economia. Tali strumenti possono pertanto essere letti e identificati come vere prime forme di finanziamento ibrido, caratterizzate dalla coesistenza di una componente privatistica e di una componente pubblicistica.

 

Bibliografia

Capriglione, F., Diritto bancario e finanziario, Cedam, Padova, ultima edizione.

Fiordelisi, F. – Ricci, O., Il sistema dei controlli interni nelle banche, Giappichelli, Torino.

Gullo, A., Prevenzione del riciclaggio e contrasto all’inquinamento criminale dell’economia lecita, in Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia, Giappichelli, Torino, 2023.

Magi, R. – Birritteri, E., Amministrazione giudiziaria e prevenzione economico-aziendale, in Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia, Giappichelli, Torino, 2023.

Minto, A., Il sistema dei controlli interni delle banche e la gestione del rischio di riciclaggio, Cedam, Padova, 2023.

Razzante, R., Antiriciclaggio e compliance bancaria, Giappichelli, Torino.

Normativa

Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni e integrazioni.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849.

Documenti istituzionali

Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio, aggiornamenti vigenti.

Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1/2024.

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Comunicazione dell’8 luglio 2010 – Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici.

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Quaderni dell’antiriciclaggio, n. 25 – Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Comunicazione del 31 marzo 2026 – Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici

Comitato di Sicurezza Finanziaria, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ultima edizione disponibile.

Giurisprudenza

  • Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7737
  • Cass. pen., Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 40830
  • Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2022, n. 28416

 

[1] Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, istituito con la legge n. 662/1996 e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., rappresenta uno dei principali strumenti pubblici di sostegno all’accesso al credito per le PMI italiane. Secondo i dati ufficiali del gestore, nel 2025 sono state accolte oltre 247.000 operazioni, che hanno attivato finanziamenti per circa 45,7 miliardi di euro e generato garanzie pubbliche per oltre 31 miliardi di euro. Per dati statistici e report aggiornati si veda: Fondo di Garanzia per le PMI, I numeri del Fondo, disponibile sul portale istituzionale: https://www.fondidigaranzia.it.

[2] Sul rischio di alterazione della concorrenza derivante dall’utilizzo di fondi e liquidità di origine criminale e sulle distorsioni prodotte nei mercati leciti, cfr. A. Gullo, op. cit., p. 260.

[3] UIF, 2010; Banca d’Italia, 2024

[4] In materia di possibili utilizzi distorti di finanziamenti pubblici, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha evidenziato specifici indicatori di anomalia connessi all’operatività successiva all’erogazione delle somme, quali l’assenza di pagamenti coerenti con le finalità dichiarate, il trasferimento delle risorse verso soggetti terzi non collegati all’attività economica finanziata o il ricorso significativo al contante. Tali elementi possono costituire segnali di attenzione ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio e dell’eventuale attivazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Cfr. Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Comunicazione dell’8 luglio 2010 – Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici e Comunicazione del 31 marzo 2026 – Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici che ha da ultimo aggiornato gli indicatori di anomalia rilevanti nei contesti che vedono l’utilizzo di risorse pubbliche.

[5] In dottrina è richiamato un caso emblematico da parte di un istituto di credito di agevolazione nel riciclaggio attraverso l’accesso a finanziamenti concessi in violazione delle regole di compliance antiriciclaggio, cfr. A. Gullo, op. cit., p. 274.

[6] Sui profili di autoriciclaggio e sul loro rilievo sistemico nella tutela dell’economia legale dall’inquinamento criminale cfr. A. Gullo, op. cit., p. 278 ss. e l’adeguatezza delle attività di monitoraggio svolte dalla struttura operativa.

[7] Il ruolo dell’Audit Rete nei controlli antiriciclaggio: presidi operativi e best practice sui finanziamenti assistiti da garanzia statale Primo relatore: dott. Birritteri Emanuele – Studente: Cortesini Patrizio.

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