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Flash News

FIA immobiliari chiusi: disciplina fiscale transnazionale

21 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 208/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale dei FIA immobiliari chiusi transnazionali.

Relativamente ai proventi di cui all’art. 44, co. 1, lettera g), del Tuir relativi alla partecipazione al fondo percepiti dagli investitori istituzionali non residenti, si applica la ritenuta del 26% di cui all’art. 7, co. 1, del citato Dl n. 351/2001 ovvero, se residenti in Stati con i quali è in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni, l’aliquota minore convenzionale prevista dall’art. 11 delle convenzioni concluse secondo il modello OCSE.

Inoltre, occorre prendere in considerazione il fatto che il citato articolo 7 del Dl n. 351/2001, al co. 3, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi relativi dalla partecipazione a FIA immobiliari percepiti da determinati soggetti non residenti.

In particolare, si tratta di:

  • fondi pensione e OICR esteri, sempreché per Paesi in white list;
  • enti od organismi internazionali costituiti in esecuzione di accordi internazionali resi esecutivi nello stato italiano;
  • Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Le medesime considerazioni devono essere prese a riferimento per i veicoli di natura societaria posseduti per l’intero da fondi pensione ed OICR vigilati, nonché da fondi sovrani.

Infine, ai sensi del co. 4 dell’arti. 32 del Dl n. 78/2010, sui redditi di cui all’art. 44, co. 1, lettera g), del Tuir percepiti da investitori non residenti non istituzionali che sono titolari di una quota di partecipazione superiore al 5% viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 26% al momento della loro corresponsione.

In questo caso, ai soggetti non residenti, che risultino diversi da quelli di cui al co. 3 dell’art. 32 sopracitato, nei confronti dei quali viene applicata la ritenuta del 26% ai sensi dell’art. 7, co. 1, del Dl n. 351/2001 e diversi da quelli ai quali si applica il regime di esenzione ai sensi dell’art. 7, co. 3, del medesimo Dl.

Se l’investitore, che detenga una partecipazione superiore al 5%, sia residente in uno Stato con il quale l’Italia ha in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni si applica l’eventuale minore aliquota convenzionale prevista dall’articolo 11 della Convenzione stessa.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale nei confronti dei soggetti non residenti dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla negoziazione delle quote in FIA immobiliari, sarà applicabile l’art. 23, co. 1, lettera f), del Tuir, in ragione del quale le plusvalenze provenienti dalla cessione a titolo oneroso di certificati di massa sono imponibili in Italia solamente nel caso in cui tali certificati non siano negoziati in mercati regolamentati e se siano detenuti in Italia.

È prevista, inoltre, la non imponibilità, ai sensi dell’art. 5, co. 5, del DLgs  n. 461/1997, dei redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella citata white list, nonché da enti od organismi internazionali costituiti in ragione di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale nei confronti dei partecipanti, l’aggregazione di FIA immobiliari gestiti dalla medesima società di gestione, priva di effetti traslativi, nonché di corrispettivi a favore dei partecipanti, in assenza di liquidazione o rimborso delle quote non genera:

  • redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir in quanto non comporta una distribuzione di proventi, neppure in natura, né il riscatto o rimborso delle relative quote, neppure in modo parziale, che verranno sostituite con quelle del fondo post aggregazione;
  • redditi derivanti dalla negoziazione delle quote ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del Tuir.
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