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IVA

Fatturazione di prestazioni professionali rese ante fallimento

2 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 521 del 19 ottobre 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione delle prestazioni professionali rese ante fallimento di una società e compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinui al passivo nel corso di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed IVA, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile.

Ne discende che se il piano di riparto, determinato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale di un credito relativo a prestazioni professionali rese prima del fallimento, benché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, il professionista dovrà emettere fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l’IVA.

In altre parole, nel caso in cui l‘importo liquidato dal giudice fallimentare risulti minore rispetto all’ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell’IVA, il professionista al momento dell’emissione della fattura dovrà ridurre in modo proporzionale la base imponibile e la relativa imposta.

Con riferimento alla compensabilità dell’IVA detraibile, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’art. 56, comma 1, della Legge Fallimentare, prevede che «I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento».

Tale compensazione opera, se eccepita, solamente con riferimento alle posizioni debitorie e creditorie riconducibili al fallito e, dunque, sorte in un momento precedente alla data di apertura della procedura concorsuale.

A tal fine, non rileva il momento in cui l’effetto compensativo si produce, né che il credito vantato dal fallito sia divenuto liquido ed esigibile successivamente all’apertura della procedura

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