Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 1617 del 12 febbraio 2025 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme), si è pronunciato su un episodio di “family emergency scam”, truffa con cui un soggetto si finge un familiare della vittima, contattandola via messaggio e simulando uno stato di pericolo, inducendola quindi a disporre un pagamento in suo favore per superare tale situazione.
In particolare, nel caso di specie, il truffatore si era spacciato, via WhatsApp, per il figlio della vittima, affermando di avere il cellulare rotto e chiedendole di disporre un bonifico a suo favore (su un conto svedese).
Resasi conto della frode solo dopo aver eseguito il pagamento, la vittima ricorreva poi contro la banca per la restituzione dell’importo versato.
L’Arbitro ha ritenuto che, «in queste circostanze, dal momento che la coartazione della volontà avviene a monte dell’esecuzione dell’operazione, che viene portata a termine direttamente dal cliente, non si applicano le disposizioni del d. lgs. 11/2010 sui pagamenti non autorizzati, essendo qualificati come tali, ex art. 5 d. lgs. 11/2010, solo quelli effettuati senza il consenso del pagatore»
Diversamente opinando, prosegue il Collegio bolognese, «si avrebbe il risultato aberrante di ritenere rilevanti tutti i vizi del consenso di colui che abbia autorizzato una operazione di pagamento, e così non solo il dolo, come nel caso di specie, ma anche la violenza e l’errore, imputando tali vizi direttamente all’intermediario incolpevole».
Pertanto, l’Arbitro ha rigettato il ricorso, osservando altresì come la truffa c.d. “family emergency scam” non avesse avuto, nello specifico, una sofisticatezza tale da far ritenere almeno parzialmente scusabile la negligenza del cliente.
Al di là del fatto che il bonifico era stato disposto verso un conto svedese, il Collegio osserva come il truffatore non abbia esercitato alcun tipo di pressione sulla vittima e come sarebbe bastato che essa telefonasse al figlio per sventare la truffa.