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Giurisprudenza

Fallimento: valida la notificazione via fax del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15, comma 5, L. Fall.

1 Settembre 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7974 – Pres. Nappi, Rel. Didone

Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia su una questione riguardante la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione dell’udienza al debitore (avvenuta ex art. 15, comma 5, L. Fall., che prevede la possibilità per il presidente del tribunale di disporre che il ricorso e il decreto siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi).

Sul punto, la Corte ribadisce il principio per cui la notificazione al debitore dei richiamati atti del procedimento è la regola, anche quando il debitore si è reso irreperibile o si sia comunque sottratto al procedimento; tuttavia, la previsione del comma quinto dell’art. 15 L. Fall., ai fini di coniugare l’esercizio del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento, prevede la possibilità per il tribunale di avvalersi “di ogni mezzo idoneo” per portare a conoscenza delle parti i suddetti atti.

Ciò avviene – secondo la Corte – anche quando la notificazione è compita tramite fax, considerato infatti strumento idoneo a costituire, in via di principio, un’adeguata forma di comunicazione.

Difatti, la modalità di notificazione (via fax) disposta dal presidente del tribunale non ha determinato una violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa, e pertanto il ricorso e il decreto di convocazione sono da considerarsi ritualmente notificati.

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