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Giurisprudenza

Fallibile la società trasformata in comunione di azienda e cancellata

19 Gennaio 2021

Giuseppe Boccalone

Cassazione Civile, Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23174 – Pres. Genovese, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

La trasformazione regressiva della società di capitali in comunione d’azienda non fa venir meno i presupposti fallimentari dell’ente originario.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sul tema della conservazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento in ipotesi di società di capitali dapprima trasformatasi in comunione di azienda e successivamente cancellata dal registro delle imprese.

Il caso di specie ha offerto alla Suprema Corte l’opportunità di svolgere numerose osservazioni inerenti la trasformazione regressiva, la comunione di azienda e infine la natura dell’atto della cancellazione dal registro delle imprese.

In origine, la società de quo era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della sua trasformazione, come detto, in comunione di azienda tra altre due società e successivamente dichiarata fallita dal Tribunale competente entro il termine annuale di cui all’art. 10 LF. Il legale rappresentante della società proponeva prima reclamo dinanzi alla Corte di Appello, incontrando però il rigetto delle proprie istanze, e successivamente ricorso per Cassazione evidenziando, tra le altre censure, come la nozione di cessazione di cui all’art. 10 della Legge Fallimentare sia da ritenersi limitata all’ipotesi di cessazione dell’attività di impresa.

Invero, la Suprema Corte nel rigettare il ricorso proposto ha ricordato innanzitutto che la trasformazione di società di cui all’art. 2498 e ss. cc esprime di per sé una serie di fenomeni ontologicamente diversi tra loro a seconda della struttura societaria di partenza e di arrivo, ma pur sempre di struttura societaria. Infatti, sebbene gli Ermellini abbiano evidenziato che l’istituto della trasformazione modifichi il regime di responsabilità patrimoniale del nuovo ente trasformato, non può sottacersi la peculiarità che connota il caso di specie, dovuta all’ente di destinazione all’esito della trasformazione. La comunione di azienda non è riconosciuta come un soggetto di diritti, né come un centro di imputazione né, per l’effetto, come espressione di una propria responsabilità patrimoniale, assumendo in realtà i tratti di una vicenda circolatoria di beni e diritti.

La Corte di Cassazione passa quindi ad esaminare i caratteri delle conseguenze della trasformazione rilevando come l’idea dialettica di estinzione-creazione di soggetti giuridici propria della trasformazione risulti non risolutiva ai fini della corretta applicazione dell’art. 10 l. fall. ed anzi ricordando come non sempre l’ente originario venga a dissolversi senza residui nell’ente trasformato. Inoltre, nella pronuncia si evidenzia come la trasformazione societaria non abbia la capacità di mutare retroattivamente il regime di responsabilità disciplinato dalla struttura precedente l’operazione straordinaria, come esemplificato all’art. 2500 quinquies c.c. che esplicitamente prevede, nel caso di trasformazione progressiva, la mancata liberazione dei soci illimitatamente responsabili relativamente alle obbligazioni dell’ente originario.

A fronte di quest’ultimo passaggio decisivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la fallibilità dell’ente originario persista anche laddove l’ente trasformato non possegga detti requisiti, primo tra tutti l’attività di impresa.

Infine, la Suprema Corte ha osservato come si ritenga che la natura dell’operazione di trasformazione sia quella di semplificare un’operazione di destrutturazione societaria affine a quella della liquidazione di cui agli artt. 2484 e ss. c.c., ma comunque incapace di realizzare una sottrazione dell’impresa societaria alla soggezione alle procedure concorsuali.

In conclusione, la società trasformata in un ente privo di soggettività, quale la comunione di azienda, conserva la propria fallibilità ancorché cancellata dal registro delle imprese in quanto a fallire è l’ente originario a prescindere dallo svolgimento o meno di attività di impresa, poiché la cancellazione è connessa sì ad un fenomeno estintivo, ma della compagine sociale.

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