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Giurisprudenza

Factoring: limiti all’esenzione da revocatoria fallimentare

28 Marzo 2025

Giorgio Toso, Praticante avvocato

Cassazione Civile, Sez. 1, 9 dicembre 2024, n. 31652 – Pres. Ferro. Rel. Vella

Con ordinanza n. 31652 del 9 dicembre 2024, la Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, (Dott.ssa Vella) ha stabilito che «in tema di factoring, l’esenzione da revocatoria stabilita dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, art. 6, primo comma, riguarda solo i pagamenti ordinari compiuti dal debitore ceduto al cessionario nell’ambito del contratto, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall., e non anche gli atti solutori anomali, di cui al primo comma, n. 2), dello stesso art. 67 legge fall.»

Nel caso trattato dalla Suprema Corte, era stata ideata una complessa operazione finanziaria che vedeva coinvolte due società italiane e due società polacche da realizzarsi mediante un primo contratto di factoring tra i fornitori del debitore fallito e la banca, una delegazione di pagamento dal debitore ceduto al suo debitore in favore della banca, ed un secondo contratto di factoring, tra il debitore del debitore e la banca, diretto a creare la provvista per soddisfare la banca medesima.

Nel caso di specie, quindi, il pagamento veniva in emersione non quale momento realizzativo del factoring, ma come elemento di un collegamento negoziale che contemplava, anche, una delegazione di pagamento e un ulteriore contratto di factoring tra altri soggetti.

L’operazione, pertanto, non sarebbe potuta rientrare nel concetto di «pagamento» considerato esente dalla revocatoria fallimentare dall’art. 6 della L. 21 febbraio 1992, n. 52, ma nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.), che contempla gli «atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento».


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