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Giurisprudenza

Estinzione di società di capitali e sopravvenienze

5 Marzo 2026

Andrea Galleano, Notaio in Trento, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Tribunale di Venezia, 09 giugno 2025, n. 2879 – Pres. Tosi, Rel. Torresan

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 09 giugno 2025, il Tribunale di Venezia (Pres. Tosi, Rel. Torresan) si è espresso in tema di estinzione di società di capitali e sorte delle sopravvenienze.

Il Tribunale veneziano evidenzia che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese ne comporta l’estinzione, dando luogo a un fenomeno di carattere successorio in favore dei soci in relazione ai rapporti giuridici ancora facenti parte del patrimonio sociale (anche note come sopravvenienze).

Al riguardo, i giudici aderiscono espressamente ai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, in forza dei quali: “qualora all’estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.

Nel caso di specie, un condominio conveniva in giudizio l’unico socio di una s.r.l. estinta per essere stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese.

Parte attrice domandava di accertare e dichiarare che a seguito dell’estinzione di tale società, tanto il bene immobile di cui quest’ultima risultava ancora titolare, quanto i relativi debiti condominiali, dovessero ritenersi di spettanza del convenuto.

Le domande proposte dal condominio sono state tuttavia respinte dai giudici di merito, i quali hanno negato che parte attrice avesse sufficientemente provato che l’immobile facesse effettivamente parte del patrimonio della società estinta, avendo a tal fine esclusivamente prodotto un documento denominato “visura catastale”.

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