ESMA, con Q&A n. 2806/2026, interviene sull’ambito di applicazione del Regolamento sulle attività di rating ESG (Regolamento (UE) 2024/3005), interpretando quali tipologie di attività possono rientrare nei concetti di “finalità interne” o “servizi finanziari interni o infragruppo” ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b).
Nella risposta fornita, ESMA richiama la risposta della Commissione UE, per cui il citato articolo prevede l’esenzione dagli obblighi previsti dal Regolamento qualora i rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate siano utilizzati esclusivamente per la fornitura di servizi o prodotti finanziari interni o infragruppo.
Per attività interna si intende qualsiasi utilizzo interno di un rating ESG da parte di un’impresa finanziaria regolamentata, a condizione che la valutazione non sia pubblicata né distribuita a terzi.
Il rating ESG elaborato da un ente finanziario regolamentato e utilizzato nell’ambito di servizi finanziari forniti all’interno del gruppo è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento, a condizione che non sia divulgato a terzi, né tramite pubblicazione né tramite distribuzione.
Ai fini dell’art. 2, par. 2, lett. b), gli esempi di “finalità interne” includono l’utilizzo di un rating ESG per facilitare le operazioni di tesoreria, la gestione del rischio o i processi interni di concessione di prestiti.
Esempi di “servizi finanziari interni o infragruppo” includono i casi in cui i rating ESG sono emessi e utilizzati per la costruzione di portafogli all’interno dello stesso gruppo societario, laddove un’entità effettui investimenti a beneficio di altre entità di tale gruppo.
Un ulteriore esempio è l’utilizzo di un rating ESG come elemento di input nella decisione di offrire un servizio o un prodotto finanziario a un cliente o a terzi senza che il rating venga divulgato.


