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Giurisprudenza

Esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione di un piano di risanamento: esclusa se l’inettitudine del piano è manifesta

8 Novembre 2016

Beatrice Casaccia

Cassazione Civile, Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione con la sentenza 13719/2016 si pronuncia circa la natura da doversi riconoscere alla valutazione che le corti di merito sono chiamate a compiere in ordine alla fattibilità di un piano di risanamento, tornando, pertanto, ad occuparsi di un tema già affrontato con riferimento alla procedura concordataria (cfr. Cass. 1521/2013 e 11497/2014)

In particolare – indipendentemente dal fatto che il professionista abbia compiuto una verifica dei dati aziendali [1] – al giudice di merito resta, sempre, il dovere di compiere una valutazione ex ante (e, si sottolinea, non ex post) mirata a verificare la ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, dopo aver, peraltro, escluso il carattere fraudolento dello stesso e della relativa attestazione.

Laddove, dunque, venga accertata la manifesta inettitudine del piano attestato presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, gli atti compiuti in esecuzione del medesimo non possono essere dichiarati esenti da revocatoria ex art. 67 l.f., terzo comma, lett. d).

 


[1] Di fatto, esplicitamente prevista dalla norma soltanto post modifica apportata nel 2012.

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