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Escluso il controllo dell’Antitrust sull’attività di recupero crediti su sanzioni amministrative

16 Maggio 2019
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Con sentenza n. 3102 del 13 maggio 2019 in allegato, di riforma e annullamento del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24559 del 2013 emesso nei confronti della società Agenzia Riscossioni Esattoria s.r.l. (già pubblicato su questa rivista e visibile al link indicato tra i contenuti correlati), il Consiglio di Stato ha escluso il potere di controllo e sanzionatorio della stessa Autorità rispetto a società esercenti attività di recupero degli importi relativi a sanzioni amministrative non onorate.

Tale attività infatti, esula dal perimetro delle condotte “commerciali” disciplinate dagli artt. 18-27 del Codice del consumo, posto che l’autore di un illecito amministrativo, il quale dopo la contestazione della trasgressione, non abbia pagato la sanzione pecuniaria, non riveste la qualifica di “consumatore” di cui all’art. 3 del Codice.

Diversamente, la valutazione del regolare e corretto esercizio dell’attività in questione è rimessa – non già all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bensì – all’esame degli organi specificamente preposti al rilascio del titolo autorizzativo ed al controllo di conformità della condotta ad esso.

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