WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

L’esclusione del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ai crediti vantati da associazioni professionali

26 Luglio 2017

Antonella Gentile

Cassazione Civile, Sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6784 – Pres. Ragonesi, Rel. Lamorgese

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte dichiara infondati i motivi di ricorso avverso il decreto che riconosce l’ammissione del credito del ricorrente al passivo del fallimento resistente negandone il privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2751-bis, n.2 c.c.. Nel caso di specie la domanda di insinuazione fallimentare era stata proposta da uno studio associato.

La Corte di Cassazione con la decisione in commento ribadisce il principio secondo il quale la domanda di insinuazione al passivo del fallimento proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n.2 c.c., a meno che l’istante non dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva e prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione.


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 17 Ottobre
Basilea IV: le novità del CRR III


Impatti per banche e intermediari finanziari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/09

Iscriviti alla nostra Newsletter