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Giurisprudenza

Esclusione dal privilegio ipotecario della parte del credito derivante dalla rinegoziazione del mutuo in mancanza di apposita iscrizione ipotecaria

7 Novembre 2016

Eleonora Pagani, Dottoranda in diritto delle società e dei mercati finanziari presso l’Università di Bologna

Cassazione Civile, Sez. I, 28 settembre 2016, n. 19197

Di cosa si parla in questo articolo

In caso di rinegoziazione del piano di ammortamento di un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, la modifica al piano può considerarsi neutra per l’ipoteca solamente ove alla rinegoziazione segua la corresponsione del medesimo ammontare a titolo di interessi distribuito in un arco temporale diverso. In caso contrario, si produce l’effetto della novazione dell’obbligazione originaria che, in quanto tale, richiede l’iscrizione ipotecaria. Ciò, in quanto tutte le modifiche del rapporto sono soggette a iscrizione quando incidono sulla porzione di bene assoggettato a vincolo reale e aggredibile, a garanzia del credito privilegiato. Gli interessi sono invero garantiti e collocati al medesimo grado del credito, quale accessorio, in ragione della originaria individuazione del credito garantito e delle relative annualità.

La revoca dell’ipoteca, al di fuori dei casi di simulazione del contratto, non comporta necessariamente l’esclusione dell’ammissione al passivo del mutuo, che, se revocato, determinerebbe comunque la necessaria restituzione della somma mutuata alla banca in moneta fallimentare.

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