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Giurisprudenza

Esclusa la cancellazione della cancellazione riguardante una società di capitali

7 Febbraio 2017

Chiara Luperto, Cultore della materia di Diritto Commerciale dell’Università del Salento

Tribunale di Roma, 29 agosto 2016, n. 6466

Di cosa si parla in questo articolo

Nella pronuncia in oggetto, i soci di una Srl chiedevano al Giudice del Registro delle imprese di Roma di emettere un provvedimento di cancellazione della cancellazione della società, previamente disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 c.c. In particolare, in virtù della norma appena richiamata, qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c., il quale implica che, con la cancellazione dal Registro delle imprese, si determini l’effetto estintivo della società.

Orbene, in ordine alla domanda avanzata, il Giudice del Registro afferma che sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione (12 marzo 2013, n. 6070-6071-6072), l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare ogni possibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società, una volta determinatosi l’effetto estintivo di essa.

Pertanto, con la pronuncia in commento, il Giudice del Registro delle imprese parrebbe negare qualsiasi ipotesi di cancellazione della cancellazione riguardante una società di capitali, diversamente da quanto invece potrebbe accadere per le società di persone. Queste ultime, infatti, come peraltro affermato dalle stesse sezioni unite, si differenziano dalle società di capitali in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.

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