L’art. 22, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 – il quale prevede che, riguardo alla validità delle decisioni degli organi di società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, abbiano competenza esclusiva i giudici di detto Stato membro – non trova applicazione nel caso in cui una società o una persona giuridica, nei confronti della quale vengono fatti valere diritti risultanti da un negozio giuridico, eccepisca l’invalidità, risultante da violazioni dello statuto, delle decisioni dei propri organi, sulla base delle quali il negozio giuridico è stato concluso (nel caso di specie, un ente pubblico tedesco, citato in giudizio per inadempimento degli obblighi discendenti da un contratto di swap, aveva eccepito l’incompetenza del giudice inglese individuato nel contratto sostendendo che, stante l’invalida del contratto violazione dello statuto, la competenza doveva essere attribuita ai giudici tedeschi e non a quelli inglesi).
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