Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 17 ottobre 2025, il Regolamento (UE) 2025/1958 della BCE europea del 9 settembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulle segnalazioni di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.
Il Regolamento (UE) 2015/534 stabilisce obblighi di segnalazione riguardanti informazioni finanziarie a fini di vigilanza che i soggetti vigilati sono tenuti a comunicare alle autorità nazionali competenti, sulla base dei modelli elaborati dall’Autorità bancaria europea e stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.
In base al principio di proporzionalità, gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative sono soggetti a obblighi di segnalazione ridotti, per cui viene raccolta solo una serie ridotta di punti di dati, precisati nell’allegato III del Regolamento (UE) 2015/534, presso alcuni enti creditizi meno significativi, che abbiano un valore totale delle attività pari o inferiore a 3 miliardi di euro.
Al fine di esercitare la sorveglianza sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico e di promuovere l’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza, la BCE necessita tuttavia di ulteriori punti di dati riguardanti tali enti creditizi meno significativi, ai fini della comparabilità dei risultati della valutazione, nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).
Per tale ragione, si è ritenuto opportuno modificare il regolamento citato.