OIC ha pubblicato in consultazione degli emendamenti al principio contabile nazionale OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.
Nella pratica è infatti emerso che la classificazione nella sezione finanziaria sezione D del conto economico degli utili e perdite su derivati, non contabilizzati con l’hedge accounting, in alcuni casi non fornisce un’informativa adeguata dell’operatività di quelle aziende che fanno largo ricorso ai derivati nell’ambito del loro core business.
Al fine di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa, OIC ha deciso di modificare tale principio contabile, consentendo la classificazione del fair value di tali derivati in un’apposita voce della sezione operativa.
OIC ha, inoltre, chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo, deve emergere dalla realtà operativa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale: tale utilizzo deve essere in sostanza coerente con la strategia di gestione del rischio adottata dalla società.
Le modifiche, in sintesi:
- classificano il fair value dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa
- chiariscono che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili, non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata
- chiariscono che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.
La consultazione è aperta sino al 31 maggio 2026.


