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Giurisprudenza

Elemento soggettivo del reato e valutazione di congruenza e fattibilità del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall da parte del giudice penale

24 Marzo 2016

Domenico Siracusa

Cassazione Penale, Sez. V, 8 gennaio 2016, n. 8962 (Pres. Zaza, Rel. Settembre)

Sequestro preventivo – fumus delicti – bancarotta fraudolenta – elemento soggettivo – piano di risanamento – congruenza e fattibilità

 

Il Fatto: il Giudice delle indagini preliminari con apposito decreto – confermato dal Tribunale del Riesame – ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di un complesso aziendale. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che il Tribunale “seppur richiamando la giurisprudenza che esige l’indicazione – ai fini dell’applicazione di misure reali – delle ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile il giudizio prognostico negativo per l’indagato [c.d. fumus delicti], non ne ha fatto, poi, corretta applicazione, in quanto ha omesso ogni indagine sull’elemento soggettivo del reato”[1].

A proposito dell’elemento soggettivo del reato (ipotizzato nel caso di specie) di bancarotta fraudolenta, la Corte precisa – tra l’altro – che la dismissione di tutti gli assets aziendali, anche se posta in essere “sotto l’ombrello protettivo di un piano di risanamento aziendale” di cui all’art. 67, comma 3, L. Fall, non diventa, di per sé, lecita e quindi “concreta indiscutibilmente un’attività distrattiva, dal momento che priva l’impresa della totalità del patrimonio senza nessuna garanzia di soddisfacimento”.

Infatti, il suddetto piano di risanamento (che deve almeno apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa) non si sottrae alla “valutazione di congruenza e fattibilità del giudice penale”, allorché sia “strumentalmente destinato a “proteggere” attività negoziali che, per essere svolte in un momento di crisi dell’impresa, si appalesano idonee a distogliere il patrimonio dalla sua finalità tipica (la garanzia per i creditori)”.

 


[1] Presupposto per l’applicabilità del sequestro conservativo è la sussistenza del fumus delicti, cioè che si proceda in ordine ad un fatto che possa configurare una fattispecie di reato (nel caso in esame, si tratta di valutare – sommariamente – la sussistenza o meno del reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216 L. Fall.).


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