WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Effetti della nullità della compravendita sul contratto di leasing

25 Settembre 2026

Tribunale di Napoli, Sez. II, 17 settembre 2026, n. 12338 – Pres. Rel. D’Angelo

Il Tribunale di Napoli, Sez. II, con sentenza del 17 settembre 2026, n. 12338 (Pres. Rel. D’Angelo) si è pronunciata relativamente agli effetti della nullità del contratto di compravendita sul contratto di leasing e sulle garanzie ad esso collegati.

Il caso di specie concerneva un contratto di leasing finanziario finalizzato ad un compravendita immobiliare, in relazione alla quale erano state altresì richieste e rilasciate delle garanzie personali.

Con altra vertenza incardinata dalle medesime parti, il Tribunale aveva accertato e dichiarato la nullità della compravendita immobiliare e, per l’effetto, dichiarato la nullità del contratto di locazione finanziaria tra l’acquirente e la società di leasing.

Successivamente, la società di leasing otteneva un decreto ingiuntivo verso i garanti del debitore principale, i quali tuttavia lo opponevano rilevando a loro volta (come nell’altra vertenza) la nullità totale – per difetto di forma scritta – della compravendita immobiliare e della collegata locazione finanziaria.

In tale occasione, il Tribunale di Napoli, ha affermato che i contratti in oggetto, pur essendo strutturalmente autonomi, sono tra loro collegati e godono della medesima sorte, alla luce dell’unico interesse economico che intendono perseguire.

Di conseguenza tra i contratti vige il principio simul stabunt simul cadent: le cause di invalidità, risoluzione o rescissione di uno dei negozi producono effetti diretti anche sull’altro.

Essendo, quindi, la compravendita e la locazione finanziaria tra loro geneticamente e funzionalmente connessi, la nullità della prima priva di giustificazione causale anche la seconda, con conseguente nullità di quest’ultima.

Venendo meno il contratto di leasing, le pretese creditorie fondate sullo stesso risultano prive di giustificazione causale. Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato sia con riguardo alla società opponente che con riguardo ai garanti.

Quando, infatti, il contratto principale è inesistente o nullo, viene meno il rischio economico che la garanzia è chiamata a trasferire, travolgendo l’obbligo di pagamento del garante anche ove sia stata prevista un autonomia della garanzia rispetto all’obbligazione principale, atteso che l’indipendenza dal debito principale non è assoluta e trova il suo limite dinanzi alla nullità e conseguente inesistenza del rapporto sul quale si fonda.

Nonostante il contratto autonomo di garanzia goda di maggiore indipendenza rispetto alla fideiussione, non può essere permanere in assenza dell’obbligazione principale. Se, infatti, l’obbligazione principale non è mai sorta, viene meno la causa stessa della garanzia.

Come per la garanzia, lo stesso deve dirsi di eventuali cessioni del contratto o altri atti di disposizioni che, in caso di inesistenza del contratto da cui trae origine l’atto di disposizione, divengono anch’esse inesistenti.


WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10

Iscriviti alla nostra Newsletter