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Eccedenze di crediti IRM e cessione infragruppo

27 Ottobre 2026

Fabio Fiduccia, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Palermo

Di cosa si parla in questo articolo

La risposta a interpello n. 180/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’ammissibilità della cessione infragruppo delle eccedenze dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM) anche tra società assicurative non residenti che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione dei servizi, senza una stabile organizzazione, nonché tra le medesime società e una stabile organizzazione italiana, sulla base di un’interpretazione dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 conforme al diritto dell’Unione europea.

La fattispecie riguarda due società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo, ALFA, residente in Lussemburgo, e GAMMA, residente in Irlanda, nonché la sede secondaria italiana della prima, denominata BETA. Le società estere operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, mentre ALFA esercita la propria attività anche attraverso la predetta stabile organizzazione.

Nell’ambito delle rispettive attività, le tre entità hanno maturato crediti derivanti dal sistema dell’imposta sulle riserve matematiche, prevista dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 209/2002, il cui versamento genera un credito utilizzabile a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive sui rendimenti delle polizze vita. L’eventuale eccedenza risultante da tale meccanismo costituisce il c.d. “credito ulteriore”, suscettibile di utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 ovvero di cessione a società appartenenti al medesimo gruppo secondo le modalità previste dall’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. L’istanza riguardava, pertanto, la possibilità di trasferire le eccedenze non utilizzate tanto tra le due società estere quanto nei rapporti con la stabile organizzazione italiana, considerata l’assenza, per quest’ultima, di una distinta soggettività giuridica rispetto alla propria casa madre.

L’Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata, rilevando che l’art. 43-ter “non menziona […] la residenza nel territorio dello Stato” tra i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione. A sostegno della propria interpretazione, l’Amministrazione ha richiamato la risposta n. 743/2021, che aveva già ammesso la cessione di crediti dalla stabile organizzazione italiana di una società estera a una consociata residente, nonché la risoluzione n. 22/E/2005 (il cui orientamento è stato riconfermato dal principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019), relativa all’estensione della liquidazione IVA di gruppo alle società europee prive di stabile organizzazione italiana.

L’Ufficio ha quindi ritenuto che una lettura dell’art. 43-ter orientata alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sancite dagli artt. 49 e 56 TFUE, consenta di ricomprendere nella disciplina anche le società non residenti operanti in Italia secondo le predette modalità. A tale riguardo, è stata valorizzata la circostanza che le tre entità agiscano autonomamente quali sostituti d’imposta, presentino ciascuna il modello 770 con un proprio codice fiscale e provvedano al versamento dell’IRM, risultando pertanto ciascuna titolare di un proprio “credito ulteriore” maturato in relazione all’attività svolta.

L’Agenzia ha comunque precisato che l’efficacia delle cessioni presuppone gli specifici adempimenti dichiarativi, restando impregiudicata la verifica della spettanza dei crediti e dei requisiti di gruppo previsti dall’art. 43-ter, comma 4.

Quanto invece ai trasferimenti tra casa madre e stabile organizzazione, l’Amministrazione ne riconosce l’ammissibilità valorizzando l’autonomia delle rispettive posizioni fiscali, senza tuttavia approfondire come tale soluzione si concili con il meccanismo previsto dall’art. 43-ter, posto che la stessa risposta non manca di descrivere come una cessione “da un soggetto giuridico a un altro appartenente al medesimo gruppo d’imprese”.

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