La Cassazione con sentenza pubblicata il 24 marzo 2026 n. 7005 (Pres. Terrusi, Rel. Vella) si è pronunciata circa la prededuzione del credito della società che redige la due diligence contabile ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Nel caso di specie, una società a seguito di un primo rigetto del piano di concordato preventivo, incaricava una società esterna per svolgere una due diligence contabile al fine di presentare una seconda domanda di omologa.
Tale domanda era, però, oggetto di rinuncia, con successiva proposizione di un’altra domanda presso un differente Tribunale. In tale ultima proposta si precisava di aver utilizzato come punto di riferimento la due diligence prodotta dalla società esterna, con apposite rettifiche ed integrazioni, al fine di aggiornarla alla situazione patrimoniale sussistente al momento della citata domanda.
A seguito di dichiarazione di fallimento, la società di consulenza esterna proponeva domanda di ammissione al passivo in prededuzione per il credito residuo relativo alla due diligence prestata in sede di seconda domanda di omologa del concordato preventivo. Il Tribunale l’ammetteva, però, come creditrice chirografaria.
La società di consulenza, evidenziando che la propria due diligence fosse stata usata anche per l’ultima domanda di concordato preventivo proposta, presentava opposizione. La società di consulenza presentava, quindi, ricorso per Cassazione.
La Corte afferma come sia possibile la prededuzione funzionale del credito solo in presenza di una successiva e consecutiva procedura di concordato preventivo che sia stata effettivamente aperta, anche se poi non sia andata a buon fine.
Deve sussistere, quindi, una stretta consequenzialità procedurale per la prededucibilità del credito nel successivo fallimento, con la conseguenza non può essere riconosciuto in prededuzione se non vi è stata l’ammissione a tale procedura.
In presenza di tale circostanza, infatti, viene meno il nesso di funzionalità tra la prestazione e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento.
Il credito è prededucibile nel successivo fallimento quindi se la prestazione è stata funzionale alle finalità della prima procedura ed ha contribuito alla conservazione o incremento dei valori aziendali dell’impresa. L’asserita unicità della crisi non è quindi sufficiente a garantire la prededuzione del credito.
Nel caso di specie, non essendoci stata alcuna trasmissione degli atti dal Tribunale della seconda domanda di concordato al Tribunale della terza, e costituendo questa una ulteriore e differente domanda, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.


